CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 31986/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il ricorrente deduce il vizio di manifesta illogicità dellamotivazione con riferimento (a) al giudizio di responsabilità per il reato di cuiall’art. 648, cod. pen.; (b9) al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata dicui all’art. 648, comma secondo, cod. pen.; (c) - alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis, cod. pen.,rilevato che si tratta di doglianze non consentite perché meramentereiterative di quelle dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019,Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); le censure sono anche manifestamente infondate, giacché censurano viziche non emergono dal testo della sentenza che, per contro, adeguatamentemotiva in rapporto a ciascuna doglianza con argomentazioni esenti da vizi logici;rilevato che in particolare il primo motivo, relativo alla responsabilità delricorrente, si risolve in una proposta di lettura alternativa del merito, nonconsentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01);ritenuto che il secondo motivo, sulla determinazione della pena, attiene avalutazioni discrezionali del giudice del merito, sottratte al sindacato di questaCorte ove non esondino dai limiti della ragionevolezza e della logica, mentre ilterzo contrasta con il principio affermato dalla Corte di legittimità a mente delquale non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego dellaconcessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma èsufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti(Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi osuperati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018,Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269);rilevato che la Corte d’appello ha articolato ragioni esaustive egiuridicamente ineccepibili tanto nell’esporre la propria valutazione del materialeprobatorio posto a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cuiall’art. 648, cod. pen. (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata), quantonell’escludere qualsivoglia attenuazione della pena, attese la gravità del fatto -anche alla luce del valore dei beni oggetto di reato - e l’insussistenza di elementipositivamente apprezzabili sul piano della condotta e della personalità delricorrente (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]