CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 maggio 2023
Cassazione n. 21302/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37T66 A883K) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69H18 L328M), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta su foglio separato allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, viale Mazzini, n. 73; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61S03 A883N), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Po, n. 10; -controricorrente - avversola sentenza della Corte di appello di Bari n. 1453/2018 (pubblicata il 5 settembre 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal difensore del controricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. R.G.N.33722/18 C.C. 23/05/2023 Contratto preliminare di vendita [OSCURATO:PERSONA] 1. Con contratto preliminare stipulato il 15 febbraio 1999, [OSCURATO:PERSONA] prometteva in vendita a [OSCURATO:PERSONA] 1/3 della quota indivisa delcomplesso immobiliare formato da tre ville a schiera con circostante area scoperta, sito in Bisceglie, alla v. [OSCURATO:PERSONA] n. 52, immettendo contestualmente il citato promissario acquirente nel godimento esclusivo della villa centrale, concordando ilprezzo nella misura di lire 300.000.000, di cui la somma di lire 50.000.000 veniva versata in data 15 febbraio 1999 e l’ulteriore di lire 100.000.000 in data 26 aprile 1999. Con il concluso contratto il promittente venditore si impegnava, altresì, a farsi rilasciare il certificato di abitabilità a sua cura e spese, oltre che a dividere il complesso immobiliare con i fratelli, facendosi assegnare la villa centrale oggetto del preliminare, con l’intesa che, ove lo stesso non avesse proceduto alla suddetta divisione, l’oggetto del contratto definitivo sarebbe stato costituito dalla quota indivisa di proprietà e alla divisione avrebbe provveduto il nuovo acquirente, con spese poste, tuttavia, a carico del venditore. Inoltre, le parti concordavano, in sede di stipula del contratto preliminare, una penale corrispondente ad un terzo del prezzo a carico della parte che si fosse resa inadempiente. Con atto di citazione del 12 settembre 2011, il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Trani, con domanda formulata ai sensi dell’art. 2932 c.c. e convenendo in giudizio il [OSCURATO:PERSONA], che quest’ultimo venisse condannato al trasferimento della proprietà della citata villa centrale, con circostante scoperto, nel cui possesso –come già detto - esso attore era già s tato immesso all’atto della conclusione del su indicato contratto preliminare. Nella costituzione del convenuto, il quale si opponeva alla formulata domanda (sul presupposto che il complesso immobiliare di cui faceva parte la villa centrale non era stato diviso e risultava ancora intestato alla società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., costituita, per l’appunto, dal [OSCURATO:PERSONA] con i suoi germani) ed a seguito della modificazione della menzionata domanda in quella di risoluzione per inadempimento del promittente venditore, l’adito Tribunale di Trani, con sentenza n. 49/2013, accoglieva quest’ultima domanda, condannando la parte convenuta a restituire, in suo favore, l’importo complessivo di euro 77.465,53, oltre interessi a decorrere dalla domanda. Con la stessa sentenza, il citato Tribunale dichiarava inammissibili le altre domande attrici relative alla condanna al pagamento della penale e delle indennità riconducibili alle migliorie apportate alla suddetta villa centrale. 2. Decidendo sul gravame interposto dagli eredi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) del [OSCURATO:PERSONA] (nelle more deceduto), cui resisteva l’appellato [OSCURATO:PERSONA] (il quale, a sua volta, avanzava gravame incidentale rispetto alla reiezione delle domande di pagamento della penale e di restituzione delle somme imputabili alle migliorie apportate all’immobile oggetto del preliminare), la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 1453/2018 (pubblicata il 22 agosto 2018), rigettava l’appello principale ed accoglieva parzialmente quello incidentale, condannando gli eredi del [OSCURATO:PERSONA], ciascuno nei limiti della propria quota ereditaria, al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA], della penale di euro 51.645,69, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, provvedendo anche alla regolazione delle spese del grado di giudizio, condannando gli appellanti principali a rifonderle all’appellato-appellante incidentale. A sostegno dell’adottata decisione, la Corte barese, rilevata la pacificità dell’inadempimento in capo al promittente venditore e ritenuta l’ammissibilità della modificazione della domanda iniziale formulata ai sensi dell’art. 2932 c.c. in quella di risoluzione per inadempimento, confermava – come già ritenuto dal giudice di primo grado - la fondatezza di quest’ultima, sulla bas e della considerazione della sussistenza, per l’appunto, del dedotto inadempimento, poiché il [OSCURATO:PERSONA], nel termine stabilito per la stipula del contratto definitivo (ovvero non oltre la concordata data del 30 aprile 2000), non aveva adempiuto all’obbligazione di vendere, con contratto definitivo, al promissario acquirente la proprietà della villa oggetto del preliminare, potendola acquistare egli stesso dal terzo proprietario o inducendo quest’ultimo a trasferirla al [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, con la citata sentenza di appello, la Corte territoriale rigettava i motivi del gravame principale relativi alla supposta indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto preliminare e all’eccepita prescrizione del diritto fatto valere dal promissario acquirente, sulla base dell’accertata interruzione del relativo termine con la notificazione dell’atto di citazione introduttivo della causa in data 12 settembre 2001, senza trascurare l’ulteriore circostanza che la condotta stessa del promittente venditore, consistita nel permettere al [OSCURATO:PERSONA] di immettersi anticipatamente nel possesso dell’immobile oggetto del preliminare e nel consentire allo stesso di apportare miglioramenti al medesimo immobile, costituiva un comportamento implicante il riconoscimento dei diritti spettanti al promissario acquirente e, quindi, tale condotta si sarebbe dovuta anch’essa considerare quale idonea manifestazione tale da configurare un atto interruttivo del decorso del termine prescrizionale. Di contro, la Corte di appello ravvisava la fondatezza del motivo dell’appello incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA], con il quale era stata contestata la statuizione di inammissibilità della sua domanda diretta all’ottenimento del pagamento della pattuita penale, dal momento che essa non avrebbe potuto essere qualificata come nuova, sul presupposto che era stata formulata dal [OSCURATO:PERSONA] già con l’atto introduttivo del giudizio (ancorché con riguardo al prospettato ritardo nell’adempimento) e che avrebbe potuto essere riproposta con la domanda modificata in quella di risoluzione per inadempimento, con il suo conseguente accoglimento, essendo rimasto accertato il totale inadempimento del promittente venditore. Quindi, il giudice di secondo grado liquidava la somma imputabile alla penale nella su indicata misura di un terzo del complessivo prezzo pattuito in sede di stipula del preliminare. La Corte barese rigettava, invece, il motivo dell’appellante incidentale relativo alla confutazione della dichiarazione di inammissibilità operata con la sentenza di prime cure in relazione alla domanda di ottenimento degli importi imputabili ai miglioramenti apportati, perché essa era stata legittimamente considerata come nuova, siccome non proposta con l’originario atto di citazione e dovendosi considerare tardiva l’inerente richiesta formalizzata solo in sede di memoria istruttoria. 3. Avverso la citata sentenza di appello hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’intimato [OSCURATO:PERSONA], il cui difensore ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violaz ione e falsa applicazione dell’art. 1453, comma 2, c.c., con riferimento alla deroga in detta norma prevista, in relazione al divieto di “mutatio libelli” di cui agli artt. 163 e 183 c.p.c., prospettando l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che non sussistesse una diversità di domande tra quella di adempimento e quella di risoluzione attenendo ai medesimi beni, ovvero quelli di cui al contratto preliminare, dal momento che la quota indivisa di un terzo del compendio immobiliare comprendeva la villa centrale. I ricorrenti hanno precisato, al riguardo, che l’originaria domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre si basava sul solo presupposto che il promittente venditore fosse il proprietario dei beni immobili e non già su quello che egli non avesse la proprietà dei beni oggetto del preliminare, non essendo stata dedotta la carenza del titolo di proprietà in capo al [OSCURATO:PERSONA] della villa centrale e non essendo stato fatto valere il successivo inadempimento di quest’ultimo all’obbligo di acquistare la proprietà immobiliare scaturente dall’art. 1478 c.c. 2. Con la seconda censura, i ricorrenti hanno dedotto – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1351, 1453, 1100 e 2291 c.c., prospettando l’erroneità della sentenza di appello laddove si era limitata a negare l’estendibilità delle norme sulla comunione alle società di persone, allegando soltanto l’alterità e la distinzione tra la persona giuridica della società rispetto a quelle fisiche dei soci. 3. Con la terza ed ultima doglianza, i ricorrenti hanno lamentato –in ordine all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione degli artt.163 e 183 c.p.c., avuto riguardo alla ravvisata ammissibilità della domanda di pagamento della penale ai sensi dell’art. 1382 c.c., da ritenersi basata sull’affermazione che detto pagamento era stato richiesto, nell’originaria domanda avanzata ai sensi dell’art. 2932 c.c., sulla scorta del ritardo nell’adempimento e rilevando, poi, l’ammissibilità di siffatta domanda riferita alla penale anche a seguito dell’intervenuto mutamento della domanda iniziale in quella di risoluzione, siccome fondata sul fatto dell’inadempimento totale dell’obbligazione, che, invece, avrebbe dovuto considerarsi nuova, in quanto fondata su una diversa “causa petendi”. 4. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidatasi, che ha avuto origine nella sentenza delle SU n. 12310/2015. Con quest’ultima è stato fissato il principio in base al quale la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Nel caso di specie, la domanda originaria di adempimento dell’attore e la sua successiva modificazione in quella di risoluzione per inadempimento attenevano ad obblighi scaturenti dal contratto preliminare del 15.2.1999, ossia ai beni che facevano parte dell’intero compendio immobiliare, tra cui anche la villa centrale, donde le domande riguardavano la stessa vicenda sostanziale. Pertanto, il mutamento della domanda di adempimento in quella di risoluzione era ammissibile, poiché basato sui fatti posti a fondamento della domanda originaria, ossia dell’appartenenza del complesso dei beni, tra cui la villa centrale, ad un soggetto giuridicamente diverso dal promittente venditore. Quindi, correttamente, la Corte di appello, ravvisata detta ammissibilità, ha accertato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] (a cui sono, poi, succeduti in giudizio gli eredi) per suo grave inadempimento, essendo rimasta appurata l’appartenenza del complesso dei beni, tra cui la villa centrale (nel cui possesso era stato immesso anticipatamente il promissario acquirente), ad un soggetto giuridicamente diverso dal promittente venditore (ovvero la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. che non aveva provveduto alla divisione delle quote immobiliari di detto complesso). Il giudice di appello ha, peraltro, ulteriormente supportato la corretta valutazione circa la sussistenza di tale inadempimento sulla scorta del richiamo all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte (v. Cass. SU n. 11624/2006 e Cass. n. 4164/2015), secondo cui, in tema di contratto preliminare di vendita, il promittente venditore di una cosa che non gli appartiene, anche nel caso di buona fede dell'altra parte, può adempiere la propria obbligazione procurando l'acquisto del promissario acquirente direttamente dall'effettivo proprietario, oppure provvedendo, nel termine stabilito per la conclusione del contratto definitivo, all’adempimento dell'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene, acquistandola egli stesso dal terzo proprietario o inducendo quest'ultimo a trasferirgliela. 5. Il secondo motivo si profila inammissibile perché difetta di specificità, non avendo i ricorrenti indicato come, dove e quando avessero posto la questione - dedotta con il motivo in esame - in appello a confutazione della sentenza di primo grado. In ogni caso, va evidenziato che il riferimento contenuto a pag. 7 della sentenza di appello all’esclusione della circostanza che potesse parlarsi di una comunione tra i soci ha costituito un’argomentazione di supporto per giustificare la motivazione sull’inadempimento, ma non un’autonoma ed esclusiva “ratio decidendi” a tale scopo. 6. La terza ed ultima censura è destituita di fondamento sulla scorta di quanto correttamente sostenuto nell’impugnata sentenza, la quale – facendo leva sull’orientamento giurisprudenziale di legittimità richiamato in risposta al primo motivo - ha considerato che, avuto riguardo alla natura e alla funzione giuridica della penale, il Tribunale aveva errato a non ritenerla applicabile, non versandosi –per quanto sopra detto – nel caso di una domanda nuova, poiché, oltre ad essere stata inizialmente proposta dall’attore, ancorché con riguardo al ritardo nell’adempimento, poteva essere ammissibilmente riproposta con la domanda (modificata) di risoluzione, dal momento che la facoltà prevista dall’art. 1453, comma 2, c.c. – di mutamento della domanda di adempimento in quella di risoluzione contrattuale in deroga al divieto di “mutatio libelli” –si estende anche alla conseguente domanda di risarcimento dei danni, essendo quest’ultima sempre proponibile, quale domanda accessoria sia di quella di adempimento che di quella di risoluzione, come espressamente previsto dal comma 1 della stessa norma. 7. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo, con attribuzione al difensore del controricorrente per dichiarato anticipo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione al difensore antistatario del controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso