CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37615/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18078/14 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma via delle tre Madonne, n. 18 - controricorrente - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 2966/2014, depositata in data 21marzo 2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 novembre dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi la C .t.p. di Napoli , il silenzio rifiuto dell'ufficio finanziario avverso l'istanza di rimborso delle maggiori ritenute subite a titolo d'imposta, nel corso dell'anno 2009, sulle somme percepite in fase di cessazione del rapporto di Din. Rimb. IRPEFlavoro, quale indennità fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 2. La C.t.p.,ove si costituiva anche l’ufficio finanziario, accoglieva il ricorso. 3. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r della Campania ove si costituiva anche il contribuente; tale Commissione, con sentenza n. 2966/ 20 14, depositata indata 21 marzo 2014 , rigettava l'appello. 4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.t.r. sulla base di duemotivi . 5. [OSCURATO:PERSONA] si è costituto con controricorso. La causa è stata discussa nella camera di consiglio dell’11 novembre 2022per la quale non sono sta te depositate memorie. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione degli artt. 49 e 51 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si è ritenuta la natura previdenziale e non retributiva dell’emolumento in questione. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione dell’art. 2 del d.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034 e degli artt. 17 e 19 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si è ritenuta l’indennità una sorta di accantonamento di fondi, gestiti in attesa di essere restituiti al personale del Ministero delle Finanze. 2. I motivi, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono fondati, nei termini e con le precisazioni che seguono. Non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento di legittimità, più volte affermato, secondo cui: «in tema di IRPEF, l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del [OSCURATO:PERSONA] ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle "indennità equipollenti" di cui all’art. 17, comma 1, T.U.I.R., sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto» (così Cass. 5 ottobre 2016, n. 19859; nello stesso senso, Cass. 25 ottobre 2017, n. 25396; Cass.31 gennaio 2017, n. 2458). Il fondo in questione, alla luce delle fonti normative che lo hanno istituito (v. d.P.R. n. 211/1981) e che lo disciplinano (in particolare, d.P.R. n. 1034/1984), eroga agli iscritti - quando cessano di far parte, per qualsiasi causa, dei ruoli del personale dell'amministrazione - un'indennità che ha funzione previdenziale, e che viene determinata in rapporto al numero degli anni di servizio civile, di ruolo e non di ruolo, prestato dalla data di effettiva immissione in servizio alla data di effettiva cessazione di appartenenza al personale del Ministero delle Finanze, ivi compresi i periodi di assenza utili ai fini della pensione. La composizione del fondo fa riferimento (art. 2 d.P.R. n. 1034/1984 cit.) ai proventi della vendita di beni confiscati; al recupero di crediti statali; alle sanzioni pecuniarie; a percentuali delle vincite del gioco del lotto (oltre che ad altre indennità perequative pensionabili, utili anche ai fini dell'indennità di buona uscita). Sicché esso può ritenersi alimentato, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi all'attività d'istituto. L'erogazione in questione costituisce, pertanto, una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell'ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 – 19 T.U.I.R., con conseguente assoggettamento a tassazione separata. La sentenza impugnata ha condiviso detta premessa, ma ne ha tuttavia fatto discendere l'erronea affermazione della totale esenzione di detta indennità quanto all'IRPEF, laddove, invece, la domanda di rimborso della contribuente avrebbe dovuto essere accolta, limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata, quale risultante dagli artt. 17 – 19, comma 2 - bis, T.U.I.R. (Cass. 25 ottobre 2017, n. 25396). 3. In conclusione, va cassata la sentenza impugnata e, n on occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con accoglimento del ricorso dell a contribuente limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata, quale risultante dagli artt. 17 –19 TUIR. Tenuto conto del solo recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in materia, ricorrono le condizioni di legge per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione,cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente, nei termini di cui in motivazione. Compensa integralmente