CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08323/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28374-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1100/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1100/05/2019, è stato notificato il 16 luglio 2020, ma non risulta depositato nei termini di cui all'art. 369 cod. proc. civ., giusta certificazione della cancelleria centrale civile di questa Corte del 18 novembre 2020. La controricorrente Agenzia delle entrate ha depositato controricorso, con il quale ha chiesto di rigettare il ricorso. Considerato che: 1. Al difetto del deposito consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso. La parte controricorrente non si è costituita al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso - per evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità, che il ricorrente potesse riproporre il ricorso ove non fosse ancora decorso il termine per l'impugnazione (Cass., Sez. III, 01/09/2008, n. 21969; Cass., Sez. VI, 28/12/2011, n. 29297; Cass., Sez. VI, 30/04/2015, n. 8805; Cass., Sez. I, 18/02/2016, n. 3193; Cass., Sez. VI, 26/07/ 2019, n. 20327) - ma chiedendo, nel controricorso, di rigettare nel merito l'impugnazione, il cui esame è precluso, stante la preliminare rilevazione dell' improcedibilità. Ric. 2020 n. 28374 sez. MT - ud. 15-04-2021 -2- Pertanto, va disposta la compensazione delle spese di lite, in assenza di difese, nel controricorso, in punto di improcedibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2021. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A , [OSCURATO:PERSONA] /-3 LERJ iL