CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13880/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2025 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; sentite le conclusioni del difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso e ha depositato conclusioni e nota spese; sentito il difensore del ricorrente, avvocata [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Salerno, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto con sentenza della Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione del 10 maggio 2024, con sentenza del 21 novembre 2025 ha dichiarato la prescrizione dei reati di cui agli artt. 110, 646-494 cod. pen. commessi in Potenza nel novembre 2009 ed ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado del 13 luglio 2018 del Tribunale di Potenza in favore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era chiamato a rispondere (unitamente a [OSCURATO:PERSONA]) di concorso nel reato di appropriazione indebita ex artt. 110, 646 cod. pen. (così già riqualificata in primo grado l'originaria contestazione di truffa ai sensi dell'art. 640 cod. pen.) ai danni di [OSCURATO:PERSONA], appropriazione avente ad oggetto una collezione di orologi di pregio, acquistati dal [OSCURATO:PERSONA] e pagati con assegni risultati contraffatti in quanto recanti una firma apocrifa. 2.Con i motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza impugnata e denuncia: 2.1. cumulativi vizi di motivazione e violazione di legge (art. 124 cod. pen.) avendo erroneamente il giudice di merito ritenuta tempestiva la querela. Evidenzia che essendo intervenuto prima del Natale del 2009 (precisamente il 9 dicembre 2009) il mancato pagamento degli assegni dati in pagamento (che venivano protestati) era a tale data che doveva ritenersi acquisita la piena cognizione gita parte della persona offesa di tutti gli elementi che consentivano la valutazione dell'esistenza del reato e che è inconferente il riferimento alla decorrenza di un ulteriore termine di 60 giorni che la parte civile avrebbe convenuto con gli imputati i quali si sarebbero riservati di sanare la situazione. Il momento in cui gli assegni erano stati protestati rappresentava senza dubbio il momento di consumazione definitiva del reato e il termine per proporre la querela - intervenuta solo il 13 aprile 2010 — era, pertanto, decorso il 9 marzo 2010; 2.2. vizio di motivazione sulla sussistenza, in capo al ricorrente, dell'elemento psicologico del concorso nel reato di appropriazione indebita essendo stato chiamato in causa dalla persona offesa solo perché sarebbe stato l'unico soggetto solvibile ma in spregio ai dati istruttori che dimostrano la sua assoluta estraneità ai fatti. La Corte non ha risolto la questione della mancata tracciabilità e della destinazione finale degli orologi che erano stati consegnati agli imputati dalla parte civile. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Va premesso che la Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza di annullamento con rinvio della sentenza del 18 ottobre 2023 della Corte di Appello di Potenza, che aveva dichiarato la prescrizione del reato di cui all'art. 646 cod. pen. ascritto al [OSCURATO:PERSONA], confermando le statuzioni civili, aveva richiamato la giurisprudenza di legittimità in materia di dichiarazione di prescrizione del reato e statuzioni civili secondo cui le cause di non punibilità indicate nell'art. 129 cod. proc. pen. non sono in posizione di indifferente alternatività l'una rispetto alle altre, cosicché una volta accertata la sussistenza di una di esse sarebbe superflua la verifica della sussistenza di una delle altre, precisando, poi, che in caso di contemporanea sussistenza delle cause stesse «il proscioglimento per mancanza di querela è più favorevole della declaratoria di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione (Sez. 2, n. 3722 del 13/01/2015, Imbimbo, Rv. 262372; Sez. 4, n. 3601 del 01/04/1985, Rv. 168768)». Di conseguenza, in accoglimento del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], aveva rinviato alla Corte di appello di Salerno l'accertamento sulla questione della tempestività della querela. 2.La Corte di appello di Salerno, in sede di rinvio, ha ritenuto che la querela proposta dal [OSCURATO:PERSONA] il 10 aprile 2010 era tempestiva e ha confermato la prescrizione del reato evidenziando «che non è in questione una pronuncia assolutoria, sia perché la relativa doglianza non è più attuale essendo stato il ricorso per Cassazione coltivato per la sola improcedibilità per tardività della querela, sia in ogni caso in mancanza di evidenza al riguardo, tale dovendo considerarsi quella parificabile ad una mera constatazione ictu ocu/i». Sul punto della tempestività della querela, la Corte di appello ha richiamato le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] che aveva ricostruito il sottostante rapporto intercorso con il [OSCURATO:PERSONA] in merito alla compravendita della collezione di orologi e del corrispettivo convenuto. La parte civile aveva precisato come, rispetto al maggior importo convenuto a titolo di prezzo, aveva ricevuto assegni dell'importo di 35.000 euro a valere sul conto del padre di [OSCURATO:PERSONA] (coimputato del [OSCURATO:PERSONA], ma in realtà sottoscritti dal predetto [OSCURATO:PERSONA]), e aveva descritto i contatti intervenuti, in occasione del protesto, con [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], i quali gli avevano chiesto di soprassedere alla denuncia e di non preoccuparsi perché avrebbero sicuramente pagato, o restituito gli orologi, entro sessanta giorni: cosa che aveva fatto "sperando in questo miracolo". 3 LIl ricorrente sostiene, invece, che già al momento del protesto dei titoli era da ritenersi consumato il delitto di appropriazione indebita poiché il debitore era venuto a conoscenza di tutte le circostanze che rendevano configurabile il reato e che la successiva fase delle trattative intercorse con i debitori è irrilevante. In risposta a tali deduzioni, la Corte di merito ha già osservato che, con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti, era stato correttamente rilevato che l'operazione di compravendita non era nata con intenzioni truffaldine risolvendosi in una condotta di appropriazione indebita, per effetto del mancato pagamento del corrispettivo della vendita già perfezionatasi con la consegna degli orologi, come conseguenza delle sopraggiunte difficoltà economiche degli acquirenti, sia [OSCURATO:PERSONA] (appartenente ad una facoltosa famiglia) sia del [OSCURATO:PERSONA], assicuratore e già possessore di costosi orologi. La conclusione del Giudice del merito non è censurabile. Premesso che la giurisprudenza di legittimità, ai fini della decorrenza del termine di tre mesi per la tempestiva presentazione della querela, ritiene necessario che il querelante abbia avuto conoscenza precisa e certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (cfr. Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Di, Rv. 277081 - 01), nel caso in esame, il reato di appropriazione indebita, in cui l'elemento indefettibile della condotta è costituito dalla cd. interversio possessionis, è stato ritenuto configurabile proprio in ragione della mancata restituzione degli orologi al venditore e del susseguente mancato pagamento del prezzo convenuto. Un segmento della condotta rispetto al quale assumevano rilievo le trattative intercorse con gli acquirenti che avevano chiesto al [OSCURATO:PERSONA] - e il dato non è controverso - di accordare loro, rispetto al momento del protesto degli assegni, un ulteriore termine per provvedere al pagamento o alla restituzione degli orologi, cioè proprio i sessanta giorni che, secondo la prospettazione difensiva, renderebbero tardiva la proposta querela che il ricorrente collega ad un dato - il protesto - che si rivela parziale nella ricostruzione della dinamica dei rapporti tra le parti e del perfezionamento del reato come accertato dai giudici del merito. 3. Il secondo motivo di ricorso è indeducibile, prima che manifestamente infondato. Il giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche alle premesse logico-giuridiche poste a base dell'annullamento, non potendo nuovamente valutare questioni che, anche se non esaminate nel giudizio rescindente, costituiscono i presupposti della pronuncia sui quali si è formato il giudicato implicito interno (cfr. Sez. 6, n. 11641 del 20/02/2018, Ranzi, Rv. 272641 - 01). 4Nel caso in esame, il tema del concorso del [OSCURATO:PERSONA] nei fatti e dell'elemento psicologico del reato, non era stato neppure proposto con il ricorso avverso la sentenza del 18 ottobre 2023 della Corte di Appello di Potenza, che, in riforma della sentenza in data 13 luglio 2018 del Tribunale di Potenza, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] perché il reato ascrittogli era estinto per prescrizione, confermando però le statuizioni civili. Ulteriori questioni in punto di responsabilità sono, pertanto precluse. 4.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende, nonché la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3,686,00, oltre accessori di legge, in ragione dei criteri indicati dal d. m. n. 55 del 2014 e successive modifiche. P.Q.MLa Consigliera relatrice [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 16 APR 2026 IL F O GIUDIZIARIO L ott.ssq 1110 5, p ina CirimeU .4" 5