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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36268/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso non sono consentiti i quanto contestano l'accertamento di responsabilità, passato in giudicato, mentre la Corte di appello ha deciso solo in ordine alla rideterminazìone della pena, come disposto dalla sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione; che, invero, a mente di quanto espressamente previsto dalla norma di cui all'art. 624 cod. proc. pen. in tema di annullamento parziale, la sentenza parzialmente annullata ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata; che, dunque, si ravvisa la formazione progressiva del giudicato nello sviluppo dinamico del rapporto processuale non solo quando l'annullamento parziale viene pronunciato nel processo cumulativo, ma anche quando la pronuncia di annullamento ha ad oggetto una o più statuizioni relative a un solo imputato o a un solo capo di imputazione, poiché, in tal caso, il potere decisorio del giudice della cognizione si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni della sentenza non annullate né aventi con queste connessione essenziale; che, infatti, l'espressione "parti della sentenza" di cui all'art. 624 cod proc. pen. si riferisce a qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame; che, dunque, al giudice di rinvio è attribuito potere decisorio solo sui "punti" che hanno formato oggetto dell'annullamento (e su quelli inscindibilmente connessi, per la necessaria interdipendenza logico-giuridica fra le diverse statuizioni, di guisa che l'annullamento di una di esse attrae nella sfera del riesame anche quelle "parti" che, siccome non suscettibili di autonoma decisione, sfuggono alla formazione del giudicato), ma non sulle parti non annullate e su quelle non in connessione essenziale con le parti annullate; che, di conseguenza, è consentita l'impugnazione della sentenza del giudice di rinvio soltanto in relazione ai "punti" annullati - e a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi - e non decisi dalla Corte di cassazione, ovvero per inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento per ciò che concerne tutte le questioni di diritto con essa decisa; che, nella specie, a fronte dell'annullamento senza di rinvio per il reato di cui al capo A) dell'imputazione, della definitiva dichiarazione di responsabilità per i reati di cui al capo 8) e del parziale annullamento per la rideterminazione della pena, si censura la sentenza in punto di qualificazione giuridica e circostanziale, coinvolgendo dei punti della sentenza non annullati e non più suscettibili di riesame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso non sono consentiti i quanto contestano l'accertamento di responsabilità, passato in giudicato, mentre la Corte di appello ha deciso solo in ordine alla rideterminazìone della pena, come disposto dalla sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione; che, invero, a mente di quanto espressamente previsto dalla norma di cui all'art. 624 cod. proc. pen. in tema di annullamento parziale, la sentenza parzialmente annullata ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata; che, dunque, si ravvisa la formazione progressiva del giudicato nello sviluppo dinamico del rapporto processuale non solo quando l'annullamento parziale viene pronunciato nel processo cumulativo, ma anche quando la pronuncia di annullamento ha ad oggetto una o più statuizioni relative a un solo imputato o a un solo capo di imputazione, poiché, in tal caso, il potere decisorio del giudice della cognizione si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni della sentenza non annullate né aventi con queste connessione essenziale; che, infatti, l'espressione "parti della sentenza" di cui all'art. 624 cod proc. pen. si riferisce a qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame; che, dunque, al giudice di rinvio è attribuito potere decisorio solo sui "punti" che hanno formato oggetto dell'annullamento (e su quelli inscindibilmente connessi, per la necessaria interdipendenza logico-giuridica fra le diverse statuizioni, di guisa che l'annullamento di una di esse attrae nella sfera del riesame anche quelle "parti" che, siccome non suscettibili di autonoma decisione, sfuggono alla formazione del giudicato), ma non sulle parti non annullate e su quelle non in connessione essenziale con le parti annullate; che, di conseguenza, è consentita l'impugnazione della sentenza del giudice di rinvio soltanto in relazione ai "punti" annullati - e a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi - e non decisi dalla Corte di cassazione, ovvero per inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento per ciò che concerne tutte le questioni di diritto con essa decisa; che, nella specie, a fronte dell'annullamento senza di rinvio per il reato di cui al capo A) dell'imputazione, della definitiva dichiarazione di responsabilità per i reati di cui al capo 8) e del parziale annullamento per la rideterminazione della pena, si censura la sentenza in punto di qualificazione giuridica e circostanziale, coinvolgendo dei punti della sentenza non annullati e non più suscettibili di riesame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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