CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 02505/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 29-11-2016 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23i comma 8,del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni trasmesse, ai sensi dell'art. 23,comma 3 del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dei ricorrenti, che ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 novembre 2011, il Tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Frascati, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena (condizionalmente sospesa solo per quest'ultima) di 1 anno, giorni 15 di reclusione ed euro 950 di multa ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli di una pluralità di reati edilizi e paesaggistici contestati in nove distinti capi di imputazione, oltre che di due episodi del delitto previsto dall'art. 349 cod. pen., contestato agli imputati per aver violato i sigilli apposti sul manufatto edile abusivo sequestrato il 28 maggio 2009, eseguendo su di esso nuove opere, fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, il 1° giugno 2009 (capo D, ascritto a entrambi) e il 18 giugno 2009 (capo B, ascritto alla sola [OSCURATO:PERSONA]). Con sentenza del 29 novembre 2016, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale veliterno, dichiarava di non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine alle contravvenzioni loro ascritte perché estinte per prescrizione e, per l'effetto, rideterminava la pena, in ordine alle due residue imputazioni aventi ad oggetto il reato di cui all'art. 349 cod. pen., in mesi 8 di reclusione ed euro 300 di multa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e in mesi 9 di reclusione ed euro 400 di multa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], revocando l'ordine di demolizione e confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello capitolina, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi. Con il primo, la difesa censura l'affermazione della penale responsabilità degli imputati, evidenziando che la Corte di appello, nel richiamare in maniera acritica la testimonianza del verbalizzante Colantuono, ha omesso di confrontarsi con il motivo di impugnazione, con cui veniva dedotta, rispetto a tale deposizione, il mancato riferimento alla paternità morale o materiale della realizzazione del manufatto; non è stato dunque considerato che, in realtà, non era stata raggiunta la prova della riconducibilità della realizzazione del manufatto abusivo agli imputati, i quali avrebbero dovuto quindi essere assolti dal reato di violazione dei sigilli, che presuppone il riconoscimento della condotta edificatoria. Con il secondo motivo, è stata dedotta la violazione degli art. 157, 158 e 160 cod. pen., venendo eccepita la prescrizione del reato di cui al capo D, risalendo il fatto al 10 giugno 2009, per cui il termine prescrizionale è maturato il 10 dicembre 2016, prima del deposito della sentenza, avvenuto il 9 gennaio 2017. Con il terzo motivo, è stata eccepita la prescrizione del reato di cui al capo B, risalendo il fatto al 18 giugno 2009, per cui il reato si sarebbe prescritto il 18 dicembre 2016, prima del deposito della sentenza, avvenuto il 9 gennaio 2017.Con il quarto motivo, la difesa si duole del diniego della sospensione condizionale della pena in favore di [OSCURATO:PERSONA], osservando che la Corte territoriale, pur dando atto dell'espressa richiesta formalizzata in tal senso nell'atto di appello, ha omesso qualsivoglia motivazione sul punto. Con il quinto motivo, infine, oggetto di doglianza è il diniego delle attenuanti generiche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], censurandosi anche in tal caso l'omesso scrutinio di una censura espressamente formulata con l'atto di appello. 3. Con memoria pervenuta il 13 ottobre 2021, il difensore dei ricorrenti, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati. 1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che il giudizio di colpevolezza degli imputati in ordine ai due episodi del reato di violazione di sigilli a loro rispettivamente ascritti non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero, la Corte di appello, nello sviluppare le considerazioni (invero più stringate) formulate dal primo giudice, ha ritenuto sussistente il delitto di violazione di sigilli, premettendo che il 28 maggio 2009 veniva eseguito un primo sequestro del cantiere attivato nella proprietà di [OSCURATO:PERSONA], nel quale erano in corso i lavori, consistenti nella realizzazione senza alcun titolo abilitativo di un manufatto a pianta rettangolare, commissionati dalla di lui moglie [OSCURATO:PERSONA], la quale all'esito del sopralluogo veniva nominata custode giudiziario. Ciò posto, in data 10 giugno 2009, veniva accertata dalla P.G. operante, nei medesimi luoghi, la prosecuzione dei lavori edili abusivi in precedenza intrapresi (con la posa in opera di tutta la pavimentazione) e in quella sede venivano nuovamente apposti i cartelli, con conferma della nomina della [OSCURATO:PERSONA] quale custode giudiziario (capo D, ascritto a entrambi gli imputati). In occasione di un nuovo sopralluogo, svolto il 18 giugno 2009, gli operanti accertavano l'ulteriore proseguimento dei lavori, con ultimazione degli stessi e con occupazione dell'immobile da parte della [OSCURATO:PERSONA] (capo B, ascritto alla sola [OSCURATO:PERSONA]). Alla stregua di tali univoci elementi probatori, non smentiti da allegazioni di segno contrario, i giudici di merito sono pervenuti alla coerente conclusione circa l'ascrivibilità agli imputati dei due episodi contestati del reato di cui all'art. 349 cod. pen., stante la prosecuzione dei lavori abusivi, chiaramente riconducibili ai due imputati, e la correlata violazione dei sigilli, apposti prima il 28 maggio 2009 (episodio del 10 giugno 2009, ascritto a entrambi) e poi riapposti il 10 giugno 2009 (episodio del 18 giugno 2009, quest'ultimo addebitato alla sola custode). Di qui l'infondatezza delle censure in punto di responsabilità, formulate in termini generici e assertivi, a fronte di un percorso argomentativo di certo non illogico.2. Passando per ragioni di coerenza logica ai motivi sul trattamento sanzionatorio riferiti alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA] (quarto motivo sul diniego della sospensione condizionale della pena e quinto motivo sul diniego delle attenuanti generiche), occorre evidenziare che entrambe le doglianze sono inammissibili. Rispetto al diniego della sospensione condizionale della pena, infatti, se è vero che la sentenza impugnata non ha fornito un'esplicita risposta alla richiesta difensiva, è anche vero che tale richiesta era manifestamente infondata e non avrebbe potuto trovare comunque accoglimento, rilevandosi dalla lettura del certificato del casellario giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] che questi non poteva beneficiare della sospensione condizionale della pena, avendone fruito già due volte in passato, peraltro con sentenze di condanna riferite proprio al reato di violazione di sigilli, per cui, al di là del giudizio prognostico circa i futuri comportamenti dell'imputato, ciò che rileva è che, sensi dell'art. 164 cod. pen., il beneficio invocato non era concedibile, perché già riconosciuto due volte all'imputato. La censura sul diniego della sospensione condizionale della pena deve quindi essere ritenuta inammissibile, avendo questa Corte precisato (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593-01 e Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Rv. 253445) che il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto in Cassazione, unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro e inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, a una decisione più favorevole di quella adottata. 2.1. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, deve invece rilevarsi che in tal caso, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, non vi è stato un silenzio argomentativo da parte della Corte di appello, la quale, in senso ostativo all'accoglimento della richiesta di difesa, ha rimarcato sia gli esiti del certificato penale di [OSCURATO:PERSONA] (in cui sono appunto annoverati due precedenti specifici), sia l'assenza di elementi suscettibili di positiva considerazione, valutazione questa sintetica ma non manifestamente illogica, con cui il ricorso non si confronta affatto, il che impone la declaratoria di inammissibilità pure di questa doglianza, tanto più ove si consideri che non sono state illustrate le ragioni che avrebbero giustificato una valutazione diversa da quella operata dalla Corte di appello. 3. Venendo ora al secondo e al terzo motivo, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, deve osservarsi che per nessuno dei due episodi contestati è maturata la prescrizione prima della decisione impugnata. Premesso che i fatti risalgono al 10 e al 18 giugno 2009 e che il termine massimo si computa in 7 anni e 6 mesi, occorre rilevare che il reato per cui si procede si è prescritto, rispettivamente, il 1° dicembre e il 18 dicembre 2016, mentre la sentenza impugnata è stata emessa in epoca antecedente a tali date, ovvero il 29 novembre 2016, dovendosi precisare a tal fine che non assume rilievo la successiva data, valorizzata nel ricorso, in cui è stata depositata la motivazione della sentenza della Corte di appello, ovvero quella del 9 gennaio 2017. Sul punto deve infatti richiamarsi la condivisa e costante affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593 - 02 e Sez. 7, ord. n. 38143 del 13/02/2014, Rv. 262615), secondo cui, ai fini del computo della prescrizione del reato, deve essere preso in considerazione esclusivamente il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, che rende la decisione non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva, e non quello successivo di deposito della motivazione, che contiene soltanto l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto sui quali la decisione è fondata. Né rileva la circostanza che la prescrizione sia maturata, per entrambi gli episodi, dopo l'emissione (cioè la lettura del dispositivo) della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di estinzione dei reati comunque inibita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172). 4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s