CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 23720/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Como in data 4.2.2020 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 590 bis cod.pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione con pena sospesa e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale oltre alla condanna in solido con il responsabile civile al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile da liquidarsi in sede civile previa concessione di una provvisionale di Euro 80.000,00. 2. Il fatto, come ricostruito dalle sentenze di merito, attiene ad un sinistro stradale verificatosi in data 28 settembre 2016 alle ore 19 e 30 circa nei pressi di Como, allorché [OSCURATO:PERSONA], alla guida della propria autovettura, nell'immettersi sulla [OSCURATO:PERSONA] provenendo da via Mantegazza e svoltando a sinistra in direzione di Erba, senza dare la dovuta precedenza, impegnava la carreggiata su cui stava viaggiando [OSCURATO:PERSONA], a bordo della propria motocicletta Aprilia "Dorsoduro". Quest'ultimo, nel tentativo di evitare l'impatto con l'autovettura, faceva una brusca frenata con sterzata decisa verso sinistra venendo così disarcionato dalla moto e finendo per urtare con la testa sul passaruota anteriore sinistro della vettura del Pedraglio. L'urto rompeva il casco dello Zaghini e gli provocava lesioni gravissime da cui derivava un'invalidità permanente (paraplegia irreversibile). Il giudice di primo grado sulla scorta delle prove testimoniali assunte ha ritenuto che la verificazione del sinistro sia da ascriversi alla condotta del Pedraglio che impegnò la [OSCURATO:PERSONA] senza assegnare la dovuta precedenza al veicolo condotto dallo Zaghini ritenendo che la manovra posta in essere dal Pedraglio abbia avuto efficienza causale sulla produzione dell'incidente e sulle conseguenti lesioni riportate dalla vittima. Ha evidenziato il nesso tra colpa ed evento atteso che lo stesso rappresenta la concretizzazione del rischio tipico che la regola cautelare violata (art. 145 C.d.S.) intendeva evitare ed ha escluso l'attenuante di cui all'art. 590 bis, comma 7, cod.pen. non essendo emersi elementi indicativi di un concorso di colpa dell'offeso o di terzi. L'impianto motivatorio della sentenza di primo grado ha trovato integrale conferma nella pronuncia d'appello.3. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in sette motivi. Con il primo deduce l'erronea applicazione del disposto di cui all'art. 590 bis cod.pen. in relazione agli artt. 145 e 141 C.d.S. (ex art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. e con il secondo la motivazione manifestamente illogica sul punto (ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen.). Assume che il Pedraglio, al momento dell'immissione nella via Oltrecolle, non poteva vedere la motocicletta proveniente dalla sua sinistra per l'andamento lievemente curvilineo della strada e perché Zanghini era appena uscito dal punto di sosta, oltre il margine destro della carreggiata (come risulta dalla relazione del c.t. della difesa). Inoltre la velocità tenuta dal motociclista era inadeguata allo stato dei luoghi ed al mezzo, tenuto conto dell'asfalto dissestato, delle condizioni di scarsa visibilità, della presenza di un'intersezione, di una scuola, di un attraversamento pedonale. Concludeva, pertanto, che la sentenza impugnata aveva errato nel ritenere la violazione ad opera dell'imputato del disposto dell'art. 145 C.d.S.. Con il terzo ed il quarto motivo deduce l'erronea applicazione del disposto di cui all'art. 590 bis comma 7 cod.pen. in relazione agli artt. 140, 141 e 145 C.d.S., per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale ex art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. e la motivazione manifestamente illogica sul punto ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. Censura l'omesso riconoscimento da parte della sentenza impugnata della circostanza attenuante di cui all'art. 590 bis, comma 7, cod.pen. nonché la manifesta illogicità della motivazione sul punto. Con il quinto ed il sesto motivo deduce la mancata ammissione della richiesta perizia cinematica volta alla ricostruzione del sinistro, ritenuta prova decisiva ai fini della decisione ex art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. e la motivazione manifestamente infondata sul punto ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. Infine con il settimo motivo (impropriamente rubricato n.6) deduce la motivazione manifestamente illogica ed inconferente in più punti della sentenza impugnata. Evidenzia che detta sentenza parla erroneamente di rito abbreviato in primo grado, indica l'appellante come "[OSCURATO:PERSONA]", soggetto del tutto estraneo al processo. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria con cui chiede la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. per sopravvenuta mancanza della condizione di procedibilità. 5. La parte civile ha depositato memoria difensiva con cui chiede il rigetto del ricorso proposto dall'imputato. 6. [OSCURATO:PERSONA] civile [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato conclusioni scritte con cui chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é nel suo complesso inammissibile per plurime ragioni. In primo luogo i motivi (in particolare i primi quattro) reiterano le censure già proposte in appello e su cui la Corte territoriale si é pronunciata con motivazione logica e puntuale dando atto delle argomentazioni difensive ed analiticamente confutandole con particolare riferimento alla asserita mancata violazione da parte dell'imputato della regola cautelare di cui all'art. 145 C.d.S., alla dedotta rilevanza causale delle condizioni dell'asfalto, della visibilità e della velocità tenuta dallo Zaghini. Giova invero ricordare che é inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2 n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Oltre a tale profilo, le censure, sotto l'egida della violazione di legge e del vizio di motivazione, si sostanziano nella contestazione della ritenuta penale responsabilità dell'imputato e pertanto si traducono in una richiesta di rilettura del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Ciò sia con riferimento alla valutazione della responsabilità dell'imputato in ordine alla causazione dell'evento, sia con riferimento alla concessione della attenuante indicata di cui al comma 7 dell'art. 590 bis c.p.. Per converso, il giudizio svolto in appello, sfociato nella pronuncia oggi impugnata, una volta affermato il nesso causale tra la condotta di guida del Pedraglio e le lesioni riportate dallo Zaghini, dopo aver valutato ed escluso la rilevanza di altri fattori causali, ha altresì negato che vi sia stata una colpa concorrente significativa dello Zaghini nella causazione dell'evento, proprio considerando anche le conclusioni del consulente della difesa e le possibili variabili sulle modalità dell'impatto, sul quale una eventuale velocità del motociclo eccedente il limite non avrebbe avuto comunque alcuna incidenza causale. Manifestamente infondati sono anche i motivi nn. 5 e 6. Va rilevato, invero, che la perizia non rientra nella categoria della "prova decisiva" ed il relativo provvedimento di diniego non è censurabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione (Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Rv. 268815). A riguardo la Corte territoriale ha evidenziato che se la perizia de qua era superflua in primo grado, non è certamente indispensabile in sede di appello alla luce del compendio probatorio già acquisito. Manifestamente infondato é il settimo motivo. Ed invero gli errori indicati non hanno in alcun modo inficiato l'iter motivatorio e pertanto potevano essere emendati mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00 oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione in solido con il responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese sostenute dalla par