CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 aprile 2022
Cassazione n. 31382/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 31 marzo 2022 del Tribunale di Potenza; visti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo OSSERVA Ritenuto che l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Potenza ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata ai sensi dell'art.324 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], condannandolo al pagamento delle spese del procedimento incidentale; Rilevato che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo con entrambi i motivi di ricorso la violazione degli artt. 249 e 253 cod. proc. pen. Considerato che è il ricorso inammissibile in quanto tardivo. Rilevato che l'ordinanza impugnata è stata notificata via pec il 31 marzo 2022 al difensore e in data 2 aprile 2022 a mani della persona sottoposta ad indagine. Considerato che il ricorso è stato depositato in data 11 aprile 2022 al Tribunale di Roma ed è pervenuto al Tribunale di Potenza in data 22 aprile 2022, oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 586, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Rilevato che in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280167-01; Sez. 3, n. 6637 del 22/02/2022, Drewes, Rv. 282922-01, con riferimento specifico alle misure cautelari reali). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.d--e-) Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2