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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2021

Cassazione n. 31733/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al nrw 31698/2020 sollevato dal Tribunale di Trento con ordinanza n.

R.G. 3182/20 ,del 3/12/20 nel procedimento vertente tra: [OSCURATO:PERSONA] da una parte, [OSCURATO:PERSONA], dall'altra; - ricorrenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che visti gli artt. 42 e 380 ter cpc chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile l'istanza di regolamento di competenza d'ufficio proposta dal Tribunale di Trento.

Rilevato che: il giudizio trae origine dal ricorso depositato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], innanzi al Tribunale di Milano, avente ad oggetto i compensi professionali per l'attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale svolta in favore di [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende societarie relative alla realizzazione di un resort a Zanzibar; il Tribunale di Milano accolse l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dal resistente e dichiarò la competenza in favore del Tribunale di Trento; il Tribunale di Trento, previa separazione delle domande per prestazioni giudiziali e stragiudiziali, ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c. in relazione alla domanda avente per oggetto le prestazioni stragiudiziali; il giudice remittente ha escluso che si applicasse la competenza inderogabile del foro del consumatore in quanto il cliente aveva agito per scopi inerenti la sua attività professionale e, in conseguenza di ciò, sussisteva la competenza inderogabile, ex art.14 del D.Lgs 150/2011 del giudice che aveva deciso la causa per ultimo; il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del regolamento di competenza: Ritenuto che: - il regolamento di competenza è inammissibile; Ric. 2020 n. 31698 sez.

M2 - ud. 16-06-2021 -2- Q - va, in primo luogo osservato che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito innanzi al Tribunale di Milano per chiedere i compensi in relazione all'attività stragiudiziale svolta in favore di [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende societarie connesse alla realizzazione di un resort a Zanzibar: in tale veste, il Corradini non rivestiva certamente la qualifica di consumatore sicchè non era applicabile il foro inderogabile del consumatore; ai sensi dell'art. 3 d.Ig. 6 settembre 2005 n. 206, è consumatore solo quel debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dalla estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in una attività di impresa o professionale propria; - di contro, per assumere la qualifica di professionista, non è necessario che il soggetto stipuli il contratto nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma è sufficiente che lo concluda al fine dello svolgimento o per le esigenze dell'attività imprenditoriale o professionale ( Cassazione civile sez.

VI, 31/07/2014, n.17466); è evidente che la disciplina del consumatore si applica anche al professionista prestatore d'opera intellettuale, quale è l'avvocato, nel senso che il cliente può, ricorrendone le condizioni, essere qualificato consumatore nel rapporto con il suo legale, ancorchè tale rapporto sia indubbiamente caratterizzato dall'intuitu personae (confr.

Cass. civ. n. 12685 del 2011 cit), reciprocamente l'avvocato, che concluda un Ric. 2020 n. 31698 sez.

M2 - ud. 16-06-2021 -3- contratto, potrà essere qualificato professionista o consumatore a seconda che quel contratto sia o meno funzionale all'esercizio della sua attività professionale; in definitiva, come chiaramente affermato da questa Corte (Cassazione civile sez.

VI, 19/01/2016, n.780) nel procedimento di liquidazione dei compensi di avvocato non trovano applicazione le regole sul foro del consumatore ove la prestazione professionale sia stata resa in un giudizio inerente l'attività imprenditoriale e professionale svolta dal cliente ( Nella specie, l'avvocato aveva prestato patrocinio in un procedimento tributario avente ad oggetto la pretesa tributaria nei confronti del cliente in qualità di socio ed amministratore unico di una società di capitali); orbene, non applicandosi il foro del consumatore, che ha natura inderogabile, il criterio di competenza previsto dall'art.14, comma 2 del D. Lgs 150/2011 D.Lgs 150/2011 non ha carattere inderogabile potendo l'Avvocato proporre ricorso per decreto ingiuntivo o ricorso ex art.14 del D. Lgs 150/211 per chiedere al cliente il pagamento delle proprie prestazioni professionali; il carattere non inderogabile della competenza è stato chiaramente affermato con sentenza delle Sezioni Unite del 23 febbraio 2018, n. 4485 e ribadito nella recente pronuncia, sempre a Sezioni Unite N.4247/2020, dove si afferma testualmente che "il criterio di competenza previsto dal D. Lgs 150120114'E67nma 2, non è dichiarato inderogabile espressamente dal legislatore e non si può nemmeno considerarlo tale" per il fatto che le prestazioni Ric. 2020 n. 31698 sez.

M2 - ud. 16-06-2021 -4- oggetto della domanda sono legate allo svolgimento della funzione del giudice; ne consegue che il regolamento di competenza è inammissibile, in quanto l'art.45 c.p.c. consente il regolamento d'ufficio solo per ragioni di competenza per materia o per territorio nei casi previsti dall'art.28 c.p.c., ovvero quando la competenza per territorio è inderogabile; il regolamento di competenza può essere richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ. solo se sussiste un conflitto negativo, tra il giudice adito e quello "ad quem", per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., mentre, ove si tratti di questione di competenza per valore o territoriale derogabile, il regolamento è proponibile esclusivamente dalle parti, nella cui mancanza, se la causa sia stata tempestivamente riassunta in termini dinanzi all'altro giudice, la dichiarazione di incompetenza del primo giudice diventa incontestabile e vincolante per il secondo anche se questi la ritenga eventualmente errata, sicché l'eventuale richiesta d'ufficio avanzata da quest'ultimo va dichiarata inammissibile. (Cass.

Cassazione civile sez.

VI, 19/01/2015, n.728; Cassazione civile sez.

VI, 10/07/2014, n.15789); nel caso di specie, poiché il provvedimento che dichiarava l'incompetenza del giudice adìto non è impugnato con istanza di regolamento di competenza, il Tribunale di Trento, innanzi al quale la causa era stata riassunta non poteva richiederlo d'ufficio ai sensi dell'art.45 c.p.c.; Ric. 2020 n. 31698 sez.

M2 - ud. 16-06-2021 -5- la competenza si è quindi radicata, per il solo fatto processuale della riassunzione, presso il giudice ad quem (ex multis Cassazione civile sez.

VI, 29/01/2018, n.2081); il ricorso per regolamento di competenza va, pertanto, dichiarato inammissibile; nessuna statuizione va adottata sulle spese; P.Q.M. dichiara inammissibile il regolamento di competenza e, per l'effetto dichiara la competenza del Tribunale di Trento innanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al nrw 31698/2020 sollevato dal Tribunale di Trento con ordinanza n. R.G. 3182/20 ,del 3/12/20 nel procedimento vertente tra: [OSCURATO:PERSONA] da una parte, [OSCURATO:PERSONA], dall'altra; - ricorrenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che visti gli artt. 42 e 380 ter cpc chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile l'istanza di regolamento di competenza d'ufficio proposta dal Tribunale di Trento. Rilevato che: il giudizio trae origine dal ricorso depositato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], innanzi al Tribunale di Milano, avente ad oggetto i compensi professionali per l'attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale svolta in favore di [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende societarie relative alla realizzazione di un resort a Zanzibar; il Tribunale di Milano accolse l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dal resistente e dichiarò la competenza in favore del Tribunale di Trento; il Tribunale di Trento, previa separazione delle domande per prestazioni giudiziali e stragiudiziali, ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c. in relazione alla domanda avente per oggetto le prestazioni stragiudiziali; il giudice remittente ha escluso che si applicasse la competenza inderogabile del foro del consumatore in quanto il cliente aveva agito per scopi inerenti la sua attività professionale e, in conseguenza di ciò, sussisteva la competenza inderogabile, ex art.14 del D.Lgs 150/2011 del giudice che aveva deciso la causa per ultimo; il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del regolamento di competenza: Ritenuto che: - il regolamento di competenza è inammissibile; Ric. 2020 n. 31698 sez. M2 - ud. 16-06-2021 -2- Q - va, in primo luogo osservato che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito innanzi al Tribunale di Milano per chiedere i compensi in relazione all'attività stragiudiziale svolta in favore di [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende societarie connesse alla realizzazione di un resort a Zanzibar: in tale veste, il Corradini non rivestiva certamente la qualifica di consumatore sicchè non era applicabile il foro inderogabile del consumatore; ai sensi dell'art. 3 d.Ig. 6 settembre 2005 n. 206, è consumatore solo quel debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dalla estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in una attività di impresa o professionale propria; - di contro, per assumere la qualifica di professionista, non è necessario che il soggetto stipuli il contratto nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma è sufficiente che lo concluda al fine dello svolgimento o per le esigenze dell'attività imprenditoriale o professionale ( Cassazione civile sez. VI, 31/07/2014, n.17466); è evidente che la disciplina del consumatore si applica anche al professionista prestatore d'opera intellettuale, quale è l'avvocato, nel senso che il cliente può, ricorrendone le condizioni, essere qualificato consumatore nel rapporto con il suo legale, ancorchè tale rapporto sia indubbiamente caratterizzato dall'intuitu personae (confr. Cass. civ. n. 12685 del 2011 cit), reciprocamente l'avvocato, che concluda un Ric. 2020 n. 31698 sez. M2 - ud. 16-06-2021 -3- contratto, potrà essere qualificato professionista o consumatore a seconda che quel contratto sia o meno funzionale all'esercizio della sua attività professionale; in definitiva, come chiaramente affermato da questa Corte (Cassazione civile sez. VI, 19/01/2016, n.780) nel procedimento di liquidazione dei compensi di avvocato non trovano applicazione le regole sul foro del consumatore ove la prestazione professionale sia stata resa in un giudizio inerente l'attività imprenditoriale e professionale svolta dal cliente ( Nella specie, l'avvocato aveva prestato patrocinio in un procedimento tributario avente ad oggetto la pretesa tributaria nei confronti del cliente in qualità di socio ed amministratore unico di una società di capitali); orbene, non applicandosi il foro del consumatore, che ha natura inderogabile, il criterio di competenza previsto dall'art.14, comma 2 del D. Lgs 150/2011 D.Lgs 150/2011 non ha carattere inderogabile potendo l'Avvocato proporre ricorso per decreto ingiuntivo o ricorso ex art.14 del D. Lgs 150/211 per chiedere al cliente il pagamento delle proprie prestazioni professionali; il carattere non inderogabile della competenza è stato chiaramente affermato con sentenza delle Sezioni Unite del 23 febbraio 2018, n. 4485 e ribadito nella recente pronuncia, sempre a Sezioni Unite N.4247/2020, dove si afferma testualmente che "il criterio di competenza previsto dal D. Lgs 150120114'E67nma 2, non è dichiarato inderogabile espressamente dal legislatore e non si può nemmeno considerarlo tale" per il fatto che le prestazioni Ric. 2020 n. 31698 sez. M2 - ud. 16-06-2021 -4- oggetto della domanda sono legate allo svolgimento della funzione del giudice; ne consegue che il regolamento di competenza è inammissibile, in quanto l'art.45 c.p.c. consente il regolamento d'ufficio solo per ragioni di competenza per materia o per territorio nei casi previsti dall'art.28 c.p.c., ovvero quando la competenza per territorio è inderogabile; il regolamento di competenza può essere richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ. solo se sussiste un conflitto negativo, tra il giudice adito e quello "ad quem", per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., mentre, ove si tratti di questione di competenza per valore o territoriale derogabile, il regolamento è proponibile esclusivamente dalle parti, nella cui mancanza, se la causa sia stata tempestivamente riassunta in termini dinanzi all'altro giudice, la dichiarazione di incompetenza del primo giudice diventa incontestabile e vincolante per il secondo anche se questi la ritenga eventualmente errata, sicché l'eventuale richiesta d'ufficio avanzata da quest'ultimo va dichiarata inammissibile. (Cass. Cassazione civile sez. VI, 19/01/2015, n.728; Cassazione civile sez. VI, 10/07/2014, n.15789); nel caso di specie, poiché il provvedimento che dichiarava l'incompetenza del giudice adìto non è impugnato con istanza di regolamento di competenza, il Tribunale di Trento, innanzi al quale la causa era stata riassunta non poteva richiederlo d'ufficio ai sensi dell'art.45 c.p.c.; Ric. 2020 n. 31698 sez. M2 - ud. 16-06-2021 -5- la competenza si è quindi radicata, per il solo fatto processuale della riassunzione, presso il giudice ad quem (ex multis Cassazione civile sez. VI, 29/01/2018, n.2081); il ricorso per regolamento di competenza va, pertanto, dichiarato inammissibile; nessuna statuizione va adottata sulle spese; P.Q.M. dichiara inammissibile il regolamento di competenza e, per l'effetto dichiara la competenza del Tribunale di Trento innanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione C
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