CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21438/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 117 R.G. n. 43988/23 OSSERVA Letto anche l'atto presentato dal difensore, in vista dell'udienza, contenente conclusioni e motivi aggiunti; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto, aspecifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano in particolare, quanto al tema della attendibilità della persona offesa, pag. 6, là dove si indica l'atto doveroso di ufficio oggetto della contestata opposizione - ovvero impedire l'aggressione da parte del Perrotta nei confronti della persona offesa Balcanu, avvenuta in presenza del [OSCURATO:PERSONA] -, risultando pertanto irrilevante la critica difensiva sulla prova dell'antefatto che aveva originato l'intervento dei carabinieri; pag. 5 sulla condotta tenuta dal ricorrente, consistita in minacce rivolte ai carabinieri volte ad impedire o anche solo intralciare lo svolgimento del loro servizio, cfr. ex multis, Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Rv. 278207); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Considerato pertanto che l'inammissibilità del ricorso rende irricevibili i motivi nuovi proposti dalla difesa (art. 585, comma 4 cod. proc. pen.). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così