CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18467/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che, dopo dibattimento, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 6 novembre 2017 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a fattispecie di estorsione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, GORI Edison, articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disp att cod proc pen, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità. Il ricorrente rileva come la ritenuta credibilità delle persone offese contrasterebbe con l'affermazione, contenuta negli stessi provvedimenti di merito, per cui tali dichiarazioni si caratterizzerebbero per l'estrema confusione e la presenza di evidenti contraddizioni e incongruenze. La possibilità di ascrivere tali contraddizioni e tali incongruenze al tempo trascorso contrasterebbe con il carattere decisivo di tali contraddizioni riguardanti: • la presenza di una ovvero di due persone insieme al ricorrente al momento della minaccia sussistendo sul punto contraddizioni tra le dichiarazioni rese da NADELCU Jana in sede dibattimentale e in sede di indagini; • la presenza di un teste di riferimento che avrebbe smentito le persone offese; • la presenza di messaggi indirizzati alla persona offesa GINGIOVEANU [OSCURATO:PERSONA] tramite il social network Facebook in cui l'imputato prendeva le distanze dall'accaduto e dalla condotta di altri soggetti responsabili di richieste indebite; • la presenza di dichiarazioni dell'imputato che - nell'immediatezza dei fatti - avrebbe ricollegato tutto ad uno scherzo, riferite dalla GINGIVEANU in sede di indagini e smentite in sede dibattimentale 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata individuazione di un'unica fattispecie tentata cui le diverse richieste di denaro avrebbero dovuto comunque ricollegarsi. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione della scarsa serietà e gravità delle condotte. 2.4. Violazione di legge vizio di motivazione, in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena in difetto di qualsivoglia opposizione da parte dell'imputato. La motivazione della Corte d'appello, che ha escluso la possibilità di una prognosi favorevole all'imputato in ordine alla possibilità che costui potesse astenersi in futuro dal commettere altri reati, si sarebbe inoltre tradotta in una reformatio in peius perché il Tribunale aveva implicitamente formulato una prognosi favorevole al ricorrente allorché aveva negato la sospensione condizionale solo per la mancata e previa prestazione di un consenso allo svolgimento di lavori socialmente utili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 1.1. Le doglianze in punto credibilità delle persone offese risultano manifestamente infondate. Sussiste nei provvedimenti di merito adeguata motivazione che evidenzia la sostanziale spontaneità delle dichiarazioni medesime, la mancanza di un interesse patrimoniale dimostrato dalla mancata costituzione di parte civile, la presenza di plurime denunce effettuate contestualmente ai fatti, la individuazione di ulteriore soggetto in relazione alle medesime contestazioni circa un mese prima, la logicità e linearità delle dichiarazioni, la coerenza delle dichiarazioni delle due diverse persone offese, l'assoluta illogicità e incoerenza che portava ad escludere la rilevanza liberatoria delle dichiarazioni del teste CONTE (sulla base di un apparato motivazionale presente nella sentenza di primo grado con cui il ricorrente nemmeno si confronta), la incerta riferibilità soggettiva e comunque l'irrilevanza delle conversazioni in chat richiamate anche in sede di ricorso, la presenza di lesioni e minacce a mano armata perpetrata ai danni di figli e parenti delle due donne. 1.1.1. Tali elementi permettono di ritenere logica e lineare anche la motivazione che valorizza il tempo trascorso rispetto alle contraddizioni contestate dal ricorrente dovendosi peraltro rilevare che la presenza di una o due persone al momento dei fatti non ne modifica gravità e significato, che la chat Facebook richiamata in sede di ricorso comunque evidenzia ampi profili di coerenza con le dichiarazioni della persona offesa, che il tentativo successivo di attribuire tutto a uno scherzo conferma da una parte la presenza di condotte precedenti e appare dall'altra di fatto valutato come un maldestro tentativo di ridurre le proprie responsabilità. 1.1.2. Risulta, dunque, che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa è stata valutata in maniera logica, congrua, lineare anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che - a loro volta - non hanno evidenziato alcun profilo di serio contrasto con le dichiarazioni medesime (Sez. U, sent. n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Rv. 253214; Sez. 2, sent. n. 43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104). Stanti tali premesse, le residue doglianze del ricorrente attengono a questioni di fatto che trovano una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non possono essere rivalutata in sede di legittimità, non essendo i giudici di primo e di secondo grado incorsi in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 2, Sent. n. 43278 del 24/09/2015 Rv. 265104 - 01; Sez. 6, sent. n. 27322 del 14/04/2008, dep. 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 240524; Sez. 3, sent. n. 8382 del 22/01/2008, dep. 25/02/2008, Finazzo, Rv. 239342). 1.2. La possibilità di considerare unica la fattispecie risulta evocata per la prima volta in sede di ricorso laddove in sede di appello nemmeno si poneva in dubbio tale unicità chiedendo un minimo aumento per la continuazione prospettando lo stesso appellante la presenza di diverse fattispecie incriminatrici. Peraltro, i giudici del merito hanno correttamente valutato la presenza di due diversi soggetti a cui sono state mosse diverse minacce e a cui separatamente e personalmente sono stati chiesti pagamenti indebiti. 1.3. Il trattamento sanzionatorio risulta essere prossimo ai minimi edittali, vi è concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e disapplicazione della recidiva. L'aumento in continuazione risulta essere contenuto in termini altrettanto minimi tanto da non determinare oneri motivazionali che esorbitino la mera valutazione di congruità. Al proposito, va ricordato che anche le Sezioni Unite PIZZONE hanno ritenuto che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena sia correlato all'entità degli stessi purché sia possibile verificare il rispetto di un rapporto di proporzione tra le pene (Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021 Rv. 282269 - 01). 1.4. Deve invece annullarsi la sentenza in punto diniego della sospensione condizionale. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, pur nella palese sommarietà della motivazione di primo grado, nella stessa risulti sussistente un accertamento implicito in ordine al previo svolgimento di un giudizio prognostico che logicamente precede la valutazione del dissenso relativo allo svolgimento dei lavori socialmente utili e che tale accertamento implicito avrebbe dovuto e potuto essere contrastato dal PG - se non in sede di impugnazione principale e autonoma - in sede di appello incidentale (proponibile dalla parte pubblica all'epoca della pronuncia di primo grado). In difetto di tale impugnazione, doveva ritenersi sopravvenuto il giudicato sul medesimo giudizio prognostico e rimaneva precluso al giudice di appello un nuovo giudizio sul punto. Tale situazione non permette alcuna forma di annullamento in conseguenza della natura tipicamente discrezionale del giudizio relativo alle modalità inerenti ai lavori socialmente utili da svolgersi. 2. Alle suesposte considerazioni consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio in ordine alla sospensione condizionale della pena con dichiarazione di irrevocabilità della dichiarazione di responsabilità in conseguenza della inammissibilità dei motivi di ricorso articolati sul punto. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affer