CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25767/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 del TRIBUNALE di PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio previa riqualificazione del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 14.10.2020 il Tribunale di Pescara ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA]Alberto colpevole del reato di porto al di fuori dell'abitazione di un manganello telescopico di cm. 54, commesso il 20 settembre 2019, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto. L'imputato era stato trovato a bordo di auto e nel possesso di un manganello telescopico, oggetto qualificabile come arma bianca propria, il cui porto in luogo pubblico integra il reato di cui all'art. 699 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Alberto, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 493 cod. proc. pen. in relazione al rigetto della richiesta della difesa di assumere la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]Alberto a prova contraria rispetto alla prova testimoniale introdotta dal pubblico ministero. La decisione istruttoria era stata giustificata dalla omessa indicazione delle circostanze sulle quali esaminare il teste della difesa, in violazione delle norme processuali che non prevedono tale obbligo, essendo il teste a prova contraria da esaminare sulle circostanze della prova diretta. Con il secondo motivo si denuncia la omessa indicazione nel dispositivo del titolo di reato ritenuto integrare la fattispecie ascritta nell'imputazione. Con il terzo motivo viene denunciata la violazione della legge penale, avendo il Tribunale ritenuto il fatto integrante la contravvenzione di cui all'art. 699 cod. pen., laddove il manganello doveva essere considerato come arma propria ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 110/1975. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionator< previa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 4 legge n. 110/1975. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, complessivamente considerato, va respinto. 1. Il primo motivo denuncia la illegittimità dell'ordinanza dibattimentale con la quale il primo giudice aveva respinto la richiesta della difesa di introduzione di un teste a prova contraria rispetto alla prova richiesta dal pubblico ministero. Il motivo è generico. Infatti, la illegittimità di provvedimento che non ammette la prova contraria determina la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lettera d, cod. proc. pen., solo nel caso di prova decisiva, e il motivo di ricorso nulla ha argomentato in ordine alla decisività della prova non ammessa. 2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità del dispositivo per mancata indicazione della diversa qualificazione giuridica del fatto ritenuta in sentenza. Il motivo è infondato. A norma dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., la sentenza è nulla "se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo". Il dispositivo è la parte della sentenza che contiene la decisione sull'accusa, e dunque ne costituiscono elementi essenziali il giudizio, di assoluzione o di condanna, formulato e la commisurazione della pena, nel caso di condanna, mentre non costituisce elemento essenziale del dispositivo l'accertamento compiuto in ordine a singoli punti di ciascun giudizio di merito, quali, ad esempio, la sussistenza o meno di circostanze del reato e la qualificazione giuridica del fatto. Nel caso in esame, poi, è stata pronunciata sentenza con motivazione contestuale alla lettura del dispositivo, e dunque il contenuto decisorio risulta dalla lettura integrata di dispositivo e motivazione, che ha precisato la diversa qualificazione giuridica, ai sensi dell'art. 699 cod. pen., del fatto. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione della legge penale in relazione alla qualificazione del fatto - porto senza giustificato motivo di manganello telescopico - ai sensi dell'art. 699 cod. pen., e non ai sensi dell'art. 4 legge n. 110/1975. Il motivo è manifestamente infondato. Le fattispecie di detenzione e porto illegali di arma, previste, rispettivamente, dagli artt. 697 e 699 cod. pen., risultano, a seguito della sopravvenuta legislazione speciale, relative alle armi proprie così dette bianche e alle munizioni di arma comune da sparo, essendo la disciplina introdotta con legge n. 895/1967, e successive modificazioni, relativa alle armi e munizioni da guerra e alle armi comuni da sparo e l'art. 4 legge n. 110/1975 concernente le armi così dette improprie. In particolare, la fattispecie penale descritta dal menzionato art. 4, al comma terzo, riguarda il porto fuori dalla propria abitazione e senza giustificato motivo degli oggetti indicati al capoverso della stessa disposizione ("... bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo o di luogo, per l'offesa alla persona"), mentre il porto, fuori della propria abitazione, di "armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere" è consentito solo previa autorizzazione di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 4, comma primo, legge n. 110/1975, e la violazione della norma è sanzionata, se trattasi di armi da sparo, ai sensi della legge n. 895/1967, se trattasi di armi così dette bianche, dall'art. 699 cod. pen. Quanto al manganello telescopico, si è precisato che è termine sinonimo di sfollagente, arma espressamente compresa nell'elencazione del ricordato primo comma, il cui porto, senza autorizzazione, è sanzionato ai sensi dell'art.699 cod. pen. (Sez. 1, n. 21780 del 20/07/2016, Mazzi, Rv. 270263). 4. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p