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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 11831/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 31/03/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, in data 19/06/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di tentata rapina impropria.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. nonché in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito e, comunque, è manifestamente infondato (si veda, in proposito, pag. 4 sull'assenza dei presupposti della richiesta scriminante e sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, considerato che l'imputato per garantirsi l'impunità aveva simulato persino il possesso di un'arma, minacciando di morte i presenti).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 31/03/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, in data 19/06/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di tentata rapina impropria. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. nonché in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito e, comunque, è manifestamente infondato (si veda, in proposito, pag. 4 sull'assenza dei presupposti della richiesta scriminante e sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, considerato che l'imputato per garantirsi l'impunità aveva simulato persino il possesso di un'arma, minacciando di morte i presenti). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11831/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris