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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 41840/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ~i [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo c - (L-vt kuv [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore di Ancona ricorre avverso la sentenza del locale Tribunale che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, perché la prova è risultata incompleta e insufficiente.

1.2. Deduce violazione degli artt. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis d.lgs. 285/1992 e 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, per avere il Giudice ritenuto che, pur in presenza di test etilometrico cui l'imputato era stato sottoposto da parte della polizia giudiziaria, fosse carente la prova della sussistenza del fatto contestato, attesa la mancata allegazione da parte della pubblica accusa della documentazione di avvenuta revisione dell'apparecchio utilizzato per i relativi accertamenti.

L'assunto, tuttavia, si pone in contrasto con il più recente orientamento giurisprudenziale, a mente del quale all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa, circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche compiute sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest, debba fare riscontro un onere di allegazione da parte dell'interessato.

Nel caso in esame, tale onere di allegazione non risulta essere stato validamente assolto dalla difesa dell'imputato che si è limitata ad eccepire la mancata produzione della documentazione attestante il funzionamento dell'etilometro.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale in sede ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le questioni dedotte dal ricorrente Procuratore02- er--à—le .non sono riconducibili alla previsione del "ricorso immediato per cassazione" di cui all'art.569 cod. proc. pen., il cui terzo comma ne esclude l'applicabilità nei casi dei vizi di cui all'art. 606, comma 1, lettere d) ed e) cod. proc. pen.

In tali casi, il ricorso proposto si converte in appello.

Nella nozione di violazione di legge, per cui soltanto può essere proposto il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., rientrano altresì la mancanza assoluta di motivazione o la ricorrenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali.

2. Tanto premesso, denunciando inosservanza o erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis d.

Igs. 285/92 e 379 del Regolamento di esecuzione cod. strada, il ricorrente lamenta in realtà l'adesione del Tribunale ad un orientamento giurisprudenziale che ha determinato l'assoluzione dell'imputato, invece che ad un altro, di segno contrario.

Ma ciò non integra violazione di legge perché il motivo di ricorso, pur se rubricato come violazione di norme processuali, sviluppa considerazioni che attengono all'apparato argomentativo della sentenza impugnata.

3. Opera, dunque, la clausola espressa di esclusione, stabilita dal comma 3 dell'art. 569 del codice di rito.

Il generale principio di diritto della osservanza dei gradi della giurisdizione non consentiva, invero, l'esperimento della impugnazione dinnanzi alla Corte di legittimità omisso medio ed imponeva all'odierno ricorrente di adire la Corte territoriale.

Ne deriva la conversione in appello del ricorso e, per l'effetto, la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio di secondo grado.

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio.

Così deciso il 4 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ~i [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo c - (L-vt kuv [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore di Ancona ricorre avverso la sentenza del locale Tribunale che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, perché la prova è risultata incompleta e insufficiente. 1.2. Deduce violazione degli artt. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis d.lgs. 285/1992 e 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, per avere il Giudice ritenuto che, pur in presenza di test etilometrico cui l'imputato era stato sottoposto da parte della polizia giudiziaria, fosse carente la prova della sussistenza del fatto contestato, attesa la mancata allegazione da parte della pubblica accusa della documentazione di avvenuta revisione dell'apparecchio utilizzato per i relativi accertamenti. L'assunto, tuttavia, si pone in contrasto con il più recente orientamento giurisprudenziale, a mente del quale all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa, circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche compiute sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest, debba fare riscontro un onere di allegazione da parte dell'interessato. Nel caso in esame, tale onere di allegazione non risulta essere stato validamente assolto dalla difesa dell'imputato che si è limitata ad eccepire la mancata produzione della documentazione attestante il funzionamento dell'etilometro. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale in sede ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le questioni dedotte dal ricorrente Procuratore02- er--à—le .non sono riconducibili alla previsione del "ricorso immediato per cassazione" di cui all'art.569 cod. proc. pen., il cui terzo comma ne esclude l'applicabilità nei casi dei vizi di cui all'art. 606, comma 1, lettere d) ed e) cod. proc. pen. In tali casi, il ricorso proposto si converte in appello. Nella nozione di violazione di legge, per cui soltanto può essere proposto il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., rientrano altresì la mancanza assoluta di motivazione o la ricorrenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali. 2. Tanto premesso, denunciando inosservanza o erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis d. Igs. 285/92 e 379 del Regolamento di esecuzione cod. strada, il ricorrente lamenta in realtà l'adesione del Tribunale ad un orientamento giurisprudenziale che ha determinato l'assoluzione dell'imputato, invece che ad un altro, di segno contrario. Ma ciò non integra violazione di legge perché il motivo di ricorso, pur se rubricato come violazione di norme processuali, sviluppa considerazioni che attengono all'apparato argomentativo della sentenza impugnata. 3. Opera, dunque, la clausola espressa di esclusione, stabilita dal comma 3 dell'art. 569 del codice di rito. Il generale principio di diritto della osservanza dei gradi della giurisdizione non consentiva, invero, l'esperimento della impugnazione dinnanzi alla Corte di legittimità omisso medio ed imponeva all'odierno ricorrente di adire la Corte territoriale. Ne deriva la conversione in appello del ricorso e, per l'effetto, la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio di secondo grado. P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio. Così deciso il 4 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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