CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2021
Cassazione n. 45107/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché memorie di replica nell'interesse del Toscano. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 20 dicembre 2021 la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione presentata dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevando: a) che con la dichiarazione depositata in data 11 giugno 2021 era stata riproposta la medesima questione esaminata dalla Corte d'appello con ordinanza del 12 maggio 2021, avverso la quale era stato proposto ricorso per cassazione; b) che, in particolare, era stato dedotto che solo con il deposito della motivazione della sentenza resa nel procedimento n. 7493/12 a carico del Toscano - per i reati di bancarotta documentale in relazione al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. -, erano risultate le valutazioni di merito espresse dal collegio sulla responsabilità del Toscano anche con riguardo ai fatti di cui al procedimento n. 379/11; c) che, tuttavia, il termine di cui all'art. 38 cod. proc. pen., non poteva essere fatto decorrere dalla emissione della sentenza resa nel procedimento n. 7493/12, poiché il Toscano era a conoscenza dei fatti che gli erano stati addebitati sin da quando il procedimento era stato incardinato dinanzi allo stesso collegio giudicante del procedimento n. 379/11. 2. Nell'interesse del Toscano è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta manifesta illogicità della motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità per deposito tardivo della dichiarazione di ricusazione. Rileva il ricorrente che la causa di ricusazione fatta valere - ossia quella introdotta nell'ordinamento giuridico da Corte cost. n. 283/2000 -, poiché fondata sulla valutazione di merito espressa, in altro procedimento, dal giudice chiamato a decidere la responsabilità di un imputato, non si manifesta per il semplice fatto che il procedimento sia pendente dinanzi ad un giudice che ha in carico il procedimento pregiudicante: ne discende che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il termine di cui all'art. 38 cod. proc. pen. non poteva esser fatto decorrere dal momento in cui il procedimento pregiudicato era stato incardinato dinanzi al medesimo collegio giudicante dell'altro procedimento. 2.2. Con un secondo motivo si lamenta erronea applicazione degli artt. 38 e 41 cod. proc. pen., rilevando che, nel caso di specie, la causa di ricusazione, in quanto fondata sulle valutazioni espresse nella motivazione della sentenza resa nel procedimento pregiudicante, era divenuta nota, ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del codice di rito, dopo la scadenza dei termini di cui al precedente comma 1, ossia nel momento in cui, nel rispetto della normativa emergenziale vigente, il difensore aveva acquisito copia del documento (9 giugno 2021).Alla luce dei superiori rilievi, doveva ritenersi tempestiva la dichiarazione di ricusazione depositata in data 11 giugno 2021. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha c:hiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché memorie di replica nell'interesse del Toscano. Considerato in diritto 1. I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati. La causa di ricusazione fatta valere è quella introdotta nel nostro ordinamento da Corte cost. 14 luglio 2000, n. 283, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. La Corte costituzionale, in particolare, ha ribadito che la disciplina in materia deve essere comunque idonea ad evitare che il giudice chiamato a svolgere funzioni di giudizio possa essere, o anche solo apparire, condizionato da precedenti valutazioni espresse sulla medesima res iudicanda tali da esporlo alla forza della prevenzione derivante dalle attività giudiziarie precedentemente svolte. Proprio perché la causa di ricusazione dedotta nella vicenda in esame è correlata alle valutazioni espresse nelle motivazioni della decisione assunta con la lettura del dispositivo del 3 marzo 2021, motivazioni contenute nella sentenza depositata il successivo 10 giugno 2021, non ha alcun rilievo la data di conoscenza dei fatti addebitati al Toscano. Questa Corte ha sottolineato, già con la sentenza n. 9420 del 24/11/2021, resa con riguardo all'impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità della prima richiesta di ricusazione presentata nell'interesse del Toscano, all'indomani della lettura del dispositivo del 3 marzo 2021, che, rispetto alle valutazioni di merito denunciate con siffatta richiesta, era stato solo con la lettura del dispositivo che il Toscano era venuto a conoscenza della specifica causa di ricusazione. Lo stesso è a dirsi per la presente richiesta che, diversamente da quanto ritenuto dal provvedimento impugnato, è distinta dalla precedente, in quanto concerne le valutazioni contenute nelle motivazioni. Ne discende che deve aversi riguardo al termine di tre giorni di cui al comma 2 dell'art. 38 cod. proc. pen., decorrente dalla data in cui la causa di ricusazione sia divenuta nota all'interessato, ossia quando essa sia effettivamente conosciuta dalla parte, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera conoscibilità, spettando l'onere della prova della conoscenza a chi ne contesta la tempestività (Sez. 2, n. 39415 del 09/09/2019, Tibia, Rv. 277105 - 0; Sez. 2, n. 28549, del 26/08/2015; Sez. 6, n. 19533, del 06/05/2014; Sez. 2, n. 20860, del 18/04/2013). Nel caso di specie, peraltro, risulta che la sentenza sia stata trasmessa ai difensori del Toscano in data 9 giugno 2021 e che la dichiarazione di ricusazione sia stata presentata in data 11 giugno 2021. Ne segue che l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli per il prosieguo. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di