CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 settembre 2025
Cassazione n. 35006/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorso 20963-2023proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC – ricorren t e principale – contro MINISTERO DELL’INTERNO e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministr i pro tempore , rappresentat i e difesi ex legedall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliati presso i suoi uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12 –controricorrenti e ricorrenti incidentali – per la cassazione della sentenza n. 206 del 20 2 3 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 9 ottobre 20 2 3 (R.G.N. 307/2022). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio de l 1 6 settembre2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.20963/2023 Cron. Rep. C.C. 16/9/2025 giurisdizione Lesioni riportate nell’attività di contrasto alla criminalità e benefici assistenziali -2 - 1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Firenze ha respinto il gravame del signor [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dei fatti assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, e ha confermato, pur con diversa motivazione, la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva negato all’appellante lo status di vittima del doveree i connessi benefici assistenziali, in riferimento alle lesioni riportate nel corso del servizio antisequestri, eseguito il 30 marzo 1990 in località Piani d’Aspromonte. 1.1.– In linea preliminare, la Corte di merito reputa infondata l’eccezione di prescrizione accolta dal giudice di prime cure, argomentando che è imprescrittibile l’azione volta all’accertamento dello status di vittima del dovere: la prescrizione concerne soltanto i benefici economici che su tale statussi fondano. 1.2.–Le domande non possono, comunque , essere accolte. L’incidente si è verificatoa causa della scarsa visibilità e del fondo stradale ghiacciato, mentre l’appellante si accingeva a raggiungere altre pattuglie e ad avviare un’operazione di rastrellamento, finalizzata alla ricerca di ostaggi. Nel caso di specie, anche a voler configurare un’attività di contrasto ad ogni tipo di criminalità o di tutela della pubblica incolumità, non si ravvisa «alcuna relazione tra il rischio implicato da tali attività e quello che ha causato l’evento (come sarebbe stato per esempio se l’incidente si fosse verificato nel corso di un inseguimento, mentre nella specie è accaduto addirittura prima dell’inizio dell’attività di rastrellamento, per quanto dopo l’inizio dell’orario di servizio)» (pagine 5 e 6 della pronuncia d’appello). Né si riscontrano, infine, le condizioni di maggiore pericolosità delineate dall’art. 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. -3 - 2.– Per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorso principaleil signor [OSCURATO:PERSONA], formulando tr e motivi di censura , illustrati da memoria in vista dell’adunanza in camera di consiglio. 3.– I l Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanzeresistono con il medesimo controricorso e propongono ricorso incidentale condizionato, affidato a un motivo. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione camerale . 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte . 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente principale censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti e concernente «la collocabilità dell’incidente non già nella fase di semplice avvicinamento ai luoghi in cui si sarebbero svolte le attività anticrimine, bensì nel pieno dell’operazione di Polizia costituita da [OSCURATO:PERSONA] in corso in quel momento nella Località “Piani d’Aspromonte”» (pagina 17 del ricorso per cassazione). 2.–Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente principale denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, inidonea a dar conto del percorso argomentativo che ha condotto alla decisione. 3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente principale lamenta , infine, la violazione dell’art. 1, comma 563, della legge n. 266 del 2005e osserva che i fatti, anche a volerli collocare nella fase antecedente al «fantomatico incontro con altre unità» (pagina 22 del ricorso per cassazione), comunque si ricollegano al «pericoloso compito di setacciare una zona aspromontana ad alto tasso di criminalità» (pagina 23 del ricorso) e -4 - meritano la tutela sancita dalla legge per tutte le attività correlate al contrasto della criminalità. 4.– I l secondo motivo , in quanto prospetta in limine un vizio insanabile della sentenza, richiede esame prioritario e dev’essere disatteso. 4.1.–La pronuncia impugnata è esente dai vizi e dalle anomalie radicalidella motivazione che il ricorrente principale censura. 4.2.–La sentenza d’appello offre adeguati e pertinenti ragguagli sull’iter logico che sorregge il rigetto delle doglianze formulate con il gravame e la consequenziale conferma, pur con un diverso supporto argomentativo, della pronuncia del Tribunale. Dalla motivazione emerge nitido il fondamento logico del convincimento che i giudici di merito si sono formati in rapportoa tutte le questioni dibattute. Pertanto, i giudici d’appello hanno assolto all’obbligo prescritto dall’art. 111, sesto comma, Cost., nella nozione oggi specificata dal codice di rito (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232, e 7 aprile 2014, n. 8053). 5.–Le statuizioni non sono neppure inficiate dall’omesso esame di un fatto decisivo, denunciato con il primo mezzodel ricorso principale. 5.1.–I giudici d’appello (pagine 5 e 6) non incorrono nell’erronea ricostruzione della sequenza degli eventi che ha indotto questa Corte, nella pronuncia richiamata dal ricorrente principale nella memoria illustrativa (pagine 2 e 3), a cassare una pronuncia di merito (Cass., sez. lav., 14 giugno 2024, n. 16620), sul presupposto che avesse errato nel considerare conclusa un’operazione ancora in fieri. 5.2.– Nel caso di specie, per contro, la Corte territoriale non disconosce l’inerenza del servizio concretamente svolto all’attività di contrasto ad ogni tipo di criminalità, tipizzata dall’art. 1, comma 563, lettera a), della legge n. 266 del 2005. -5 - Né la Corte d’appello di Firenze interpretacontra legem le previsioni della legge n. 266 del 2005, restringendone surrettiziamente il perimetro applicativo. L’asse portante della ratio decidendi risiede nelle seguenti considerazioni (pagina 6), che non escludono in radice lo svolgimento di un’attività attinente al contrasto ad ogni tipo di criminalità o , comunque, di un’attività di tutela della pubblica incolumità (cfr., in tal senso, anche le notazioni esposte a pagina 3 del controricorso): «L’attività di istituto è stata quindi, ad avviso del collegio, solo occasione del fatto lesivo, che avrebbe potuto occorrere a chiunque altro si fosse trovato in quel luogo e in quel momento, rappresentando esso la realizzazione di un rischio generico, gravante su qualsiasi utente della strada. Ne deriva, secondo la Corte, l’impossibilità di dire occorso il fatto effettivamente (cioè in un reale rapporto di causa/effetto) nel “contrasto ad ogni tipo di criminalità” o ancora “in attività di tutela della pubblica incolumità”». 6.–Tali rilievi non prestano il fianco alle censure mosse con il terzo motivodel ricorso principale e si dimostrano conformi a diritto. 6.1.– Nel puntualizzare i princìpi enunciati da Cass., S.U., 24 febbraio 2022, n. 6214, e 4 maggio 2017, n. 10791, e diffusamente esaminati dal ricorrente principale nella memoria illustrativa e nel rimarcare la peculiarità delle vicende allora scrutinate, questa Corte ha di recente chiarito che, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dall’art. 1, comma 563, della legge n. 266 del 2005. Benché non sia richiesto un rischio specifico ulteriore (sentenza n. 10791 del 2017, cit.), è necessario che l ’ evento , da cui è scaturita la lesione, concretiz zi l a speciale pericolosità e/o i l rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività (Cass., sez. lav., 24 -6 - dicembre 2024, n. 34299 e, di recente, Cass., sez. lav., 22 giugno 2025, n. 16669, menzionata dal ricorrente principale nella memoria illustrativa). La nozione di causa non può essere intesa nei termini naturalistici di mera condicio sine qua non dell’evento lesivo, ma dev’essere inquadrata in chiave normativa, alla stregua dello scopo della disciplina che la contempla come elemento di fattispecie. È l’assunzione di un rischio qualificato che vale a differenziare «la categoria delle vittime del dovere rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti che possano riportare un’infermità per causa di servizio» (sentenza n. 34299 del 2024, cit., in motivazio ne ) e a rendere ragione di uno ius speciale , altrimenti foriero d’insostenibilidisparità di trattamento. 6.2.–A tali princìpi, che devono essere in questa sede ribaditi, si è uniformata la sentenza d’appello. In consonanza con la corretta interpretazionedel dato normativo, la Corte di merito vaglia le particolari circostanze che contraddistinguono la vicenda concreta ed escludein punto di fatto che l’incidente, per i fattori causali che l’hanno determinato (nebbia e fondo ghiacciato) e per il particolare contesto temporale in cui si colloca, concretizzi il rischio tipico, insito nell’attività di contrasto ad ogni tipo di criminalità equindi meritevole della speciale tutela accordata dalla legge. Tale valutazione, nelponderare tutti gli elementi di fatto rilevanti, è coerente con le coordinate normative tracciate da questa Cortee non delimita in modo arbitrario il rischio tipico, definito secondo l’id quod plerumque accidit e ineludibile ragion d’essere di un regime di particolare favore. 7.– Dalle considerazioni illustrate discende il rigetto del ricorso principale. -7 - 8.–Il ricorso incidentale, incentrato sul profilo della prescrizione dell’azione proposta e condizionato ex professo all’accoglimento del ricorso principale, resta, dunque, assorbito. 9.–Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in ragione del recente intervento chiarificatore di questa Corte sulle questioni controverse. 10.– Il rigetto del ricorso principale impone di dare atto dei presupposti processuali dell’obbligo di chi l’ha proposto di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale ; dichiara assorbito il ricorso incidentale; compensa le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a