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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 28511/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il tribunale di Ancona, in data 19.7.2016, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale e accessorie ritenute di giustizia, in relazione al reato fallimentare in addebito.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di intervenuta prescrizione del reato maturata il 31.5.2018 e non rilevata dal giudice di secondo grado

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché generico e fondato su di una prospettazione in fatto sul ruolo di amministratore svolto dall'imputato dopo il dicembre del 2010 non scrutinabile in sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). ......._ Va, infine, disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi ( dell'art. 52 co. 5, d.

Igs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 196. 7b P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52, d.

Igs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge. \ Cosi eciso in Roma il 16.3.2022.

I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il tribunale di Ancona, in data 19.7.2016, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale e accessorie ritenute di giustizia, in relazione al reato fallimentare in addebito. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di intervenuta prescrizione del reato maturata il 31.5.2018 e non rilevata dal giudice di secondo grado 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché generico e fondato su di una prospettazione in fatto sul ruolo di amministratore svolto dall'imputato dopo il dicembre del 2010 non scrutinabile in sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). ......._ Va, infine, disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi ( dell'art. 52 co. 5, d. Igs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 196. 7b P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52, d. Igs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge. \ Cosi eciso in Roma il 16.3.2022. I
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