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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025

Cassazione n. 25907/2026

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el 04/12/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che gli imputati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma, ha condannato tutti e tre gli imputati per il reato di furto tentato aggravato dal numero delle persone commesso ai danni della società Paren 11 17 gennaio 2025 e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di furto consumato, esclusa la circostanza aggravante del danno di rilevante valore, verificatosi presso lo stabilimento della medesima società il 6 gennaio 2025; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la validità della querela - è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza secondo cui, in materia di querela, vale il principio del favor querelae, per cui, nel dubbio, le espressioni utilizzate vanno intese nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (cfr. Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Rv. 282648 - 01) e la querela può essere validamente presentata anche da chi ha un potere di fatto sulla cose (cfr. Sez. 2, n. 23518 del 06/06/2024, Rv. 286522 - 01); Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

D P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 04/12/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che gli imputati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma, ha condannato tutti e tre gli imputati per il reato di furto tentato aggravato dal numero delle persone commesso ai danni della società Paren 11 17 gennaio 2025 e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di furto consumato, esclusa la circostanza aggravante del danno di rilevante valore, verificatosi presso lo stabilimento della medesima società il 6 gennaio 2025; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la validità della querela - è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza secondo cui, in materia di querela, vale il principio del favor querelae, per cui, nel dubbio, le espressioni utilizzate vanno intese nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (cfr. Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Rv. 282648 - 01) e la querela può essere validamente presentata anche da chi ha un potere di fatto sulla cose (cfr. Sez. 2, n. 23518 del 06/06/2024, Rv. 286522 - 01); Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. D P.Q.M
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