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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37343/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 7.10.2021 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, a seguito di annullamento della sentenza emessa il 13 novembre 2018 dalla Corte d'Appello di Napoli disposto dalla sentenza n. 2692 del 25 gennaio 2021 della Seconda sezione penale della Corte di cassazione, in riforma della sentenza di primo grado appellata dall'imputato, ha riconosciuto la continuazione tra i fatti per cui si procede e quelli di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Napoli, Sez.

VII pen., n. 7572 del 4 luglio 2016, irrevocabile in data 1 marzo 2017, e ritenuti più gravi i fatti di cui al presente procedimento, ha rideterminato la pena finale in otto anni, dieci mesi, venti giorni di reclusione e C. 8.000,00 di multa.

2. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Giordano, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, la violazione dell'art. 81, quarto comma, cod. pen.

Rileva il difensore che la Corte d'appello aveva applicato l'aumento per la continuazione esterna, determinato nella misura non inferiore ad un terzo ai sensi dell'art. 81, quarto comma, cod. pen. sull'intera pena fissata in primo e secondo grado, di seguito ridotta per la diminuente per il rito abbreviato.

In tal modo la Corte di appello avrebbe violato il principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e sarebbe addivenuta a una determinazione della pena contra legem e del tutto sproporzionata.

Rileva, infatti, il ricorrente che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nei confronti dei soggetti a cui è a pplicata la recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., l'aumento di pena non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave ai sensi dell'art. 81, quarto comma, cod. pen., deve riferirsi non all'aumento relativo al singolo reato satellite, ma bensì all'aumento complessivo per la continuazione.

La Corte d'appello sarebbe, dunque, incorsa in un errore di diritto, in quanto avrebbe dovuto procedere allo scioglimento del cumulo giuridico dei delitti accertati nel presente procedimento, applicare in sede d continuazione un aumento complessivo minimo non inferiore ad un terzo della pena base del reato del presente procedimento ritenuto più grave e, da ultimo, procedere alla ulteriore riduzione di un terzo per effetto del rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto in quanto è fondato.

2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il limite minimo di aumento della pena che, in caso di più reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per la violazione più grave, va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo (Sez. 2, n. 31798 del 04/07/2018, Lai, Rv. 273518 - 01; Sez. 2, n. 18092 del 12/04/2016, Lovreglio, Rv. 266850 - 01; Sez. 1, n. 5478 del 13/01/2010, Motta, Rv. 246116; Sez.

F, n. 37482 del 04/09/2008, Rocco, Rv. 241809 - 01).

3. La Corte di appello di Napoli, tuttavia, non ha fatto buon governo di tale principio, in quanto, a pag. 3 della motivazione della sentenza impugnata, ha rilevato che «...ritenuti più gravi i fatti del presente procedimento, perché puniti in concreto con pena più elevate ex art. 187 disp. att. c.p.p., la pena base, per tutti i fatti già riuniti in continuazione non può che essere quella comminata in sentenza, e cioè, ridotta per il rito, di anni sei, mesi otto di reclusione ed euro

6.000. Tale pena deve essere, poi, aumentata per la continuazione c.d. esterna, con la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 7572 del 4.07.2016, irr. il 01.0.3.2017, in misura non inferiore ad un terzo in virtù del vincolo disposto dall'art. 81, ult. co., cod. proc. pen., in modo da pervenire ad una pena finale di anni otto, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 8.000,00 di multa».

4. In tal modo, tuttavia, la Corte di appello di Napoli ha violato l'art. 81, ultimo comma, cod. proc. pen., come interpretato dalla costante giurisprudenza di legittimità, in quanto ha applicato l'aumento di pena, non inferiore a un terzo della pena stabilita per la violazione più grave, non già quale aumento complessivo per la continuazione, bensì per un singolo aumento successivo al primo.

5. Alla stregua di tali rilievi, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 7.10.2021 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, a seguito di annullamento della sentenza emessa il 13 novembre 2018 dalla Corte d'Appello di Napoli disposto dalla sentenza n. 2692 del 25 gennaio 2021 della Seconda sezione penale della Corte di cassazione, in riforma della sentenza di primo grado appellata dall'imputato, ha riconosciuto la continuazione tra i fatti per cui si procede e quelli di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Napoli, Sez. VII pen., n. 7572 del 4 luglio 2016, irrevocabile in data 1 marzo 2017, e ritenuti più gravi i fatti di cui al presente procedimento, ha rideterminato la pena finale in otto anni, dieci mesi, venti giorni di reclusione e C. 8.000,00 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Giordano, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, la violazione dell'art. 81, quarto comma, cod. pen. Rileva il difensore che la Corte d'appello aveva applicato l'aumento per la continuazione esterna, determinato nella misura non inferiore ad un terzo ai sensi dell'art. 81, quarto comma, cod. pen. sull'intera pena fissata in primo e secondo grado, di seguito ridotta per la diminuente per il rito abbreviato. In tal modo la Corte di appello avrebbe violato il principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e sarebbe addivenuta a una determinazione della pena contra legem e del tutto sproporzionata. Rileva, infatti, il ricorrente che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nei confronti dei soggetti a cui è a pplicata la recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., l'aumento di pena non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave ai sensi dell'art. 81, quarto comma, cod. pen., deve riferirsi non all'aumento relativo al singolo reato satellite, ma bensì all'aumento complessivo per la continuazione. La Corte d'appello sarebbe, dunque, incorsa in un errore di diritto, in quanto avrebbe dovuto procedere allo scioglimento del cumulo giuridico dei delitti accertati nel presente procedimento, applicare in sede d continuazione un aumento complessivo minimo non inferiore ad un terzo della pena base del reato del presente procedimento ritenuto più grave e, da ultimo, procedere alla ulteriore riduzione di un terzo per effetto del rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto è fondato. 2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il limite minimo di aumento della pena che, in caso di più reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per la violazione più grave, va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo (Sez. 2, n. 31798 del 04/07/2018, Lai, Rv. 273518 - 01; Sez. 2, n. 18092 del 12/04/2016, Lovreglio, Rv. 266850 - 01; Sez. 1, n. 5478 del 13/01/2010, Motta, Rv. 246116; Sez. F, n. 37482 del 04/09/2008, Rocco, Rv. 241809 - 01). 3. La Corte di appello di Napoli, tuttavia, non ha fatto buon governo di tale principio, in quanto, a pag. 3 della motivazione della sentenza impugnata, ha rilevato che «...ritenuti più gravi i fatti del presente procedimento, perché puniti in concreto con pena più elevate ex art. 187 disp. att. c.p.p., la pena base, per tutti i fatti già riuniti in continuazione non può che essere quella comminata in sentenza, e cioè, ridotta per il rito, di anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 6.000. Tale pena deve essere, poi, aumentata per la continuazione c.d. esterna, con la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 7572 del 4.07.2016, irr. il 01.0.3.2017, in misura non inferiore ad un terzo in virtù del vincolo disposto dall'art. 81, ult. co., cod. proc. pen., in modo da pervenire ad una pena finale di anni otto, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 8.000,00 di multa». 4. In tal modo, tuttavia, la Corte di appello di Napoli ha violato l'art. 81, ultimo comma, cod. proc. pen., come interpretato dalla costante giurisprudenza di legittimità, in quanto ha applicato l'aumento di pena, non inferiore a un terzo della pena stabilita per la violazione più grave, non già quale aumento complessivo per la continuazione, bensì per un singolo aumento successivo al primo. 5. Alla stregua di tali rilievi, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione