CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 17521/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 31/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] CATANIAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 31 marzo 2021 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA], ammettendolo al contempo alla detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza di affidamento in prova, rilevando la gravità del reato in espiazione (detenzione a fini di spaccio di 323 grammi di cocaina e 1.100 grammi di marijuana), l'esistenza di ulteriore precedente penale (per furto), l'esistenza di carichi pendenti (per circonvenzione di incapace), e l'esistenza di informazioni di polizia negative (in ordine all'essere stato trovato il condannato più volte in compagnia di soggetti appartenenti al clan dei Santapaola). 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ex art. 173, comma 1, lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorrente evidenzia che il Tribunale di sorveglianza non ha adeguatamente considerato la relazione molto positiva dell'U.E.P.E., la possibilità lavorativa offerta dai genitori e dal fratello del condannato presso il proprio negozio di commercio al dettaglio, e che le informazioni di polizia sulla frequentazione di appartenenti al clan Santapaola riguarderebbero soltanto un controllo di polizia in cui la persona controllata non poteva essere il ricorrente, che in quel periodo era in carcere. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. La norma attributiva del potere esercitato dal Tribunale di sorveglianza con l'ordinanza impugnata è l'art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 che, con riferimento al provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale, dispone: "il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati". Le valutazioni che normativamente il tribunale di sorveglianza deve effettuare nel decidere sull'affidamento in prova sono, pertanto, due: che non esista un pericolo di recidiva ("assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati") e che l'affidamento sia utile per il reinserimento sociale del condannato ("contribuisca alla rieducazione del reo"). Le prognosi non sono alternative, ma cumulative, in quanto devono essere entrambe positive perché il condannato venga ammesso a questo tipo di espiazione della pena.Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha ritenuto non possibile formulare prognosi positiva sul reinserimento sociale del condannato, ma ha desunto tale prognosi negativa dai precedenti penali, dalle pendenze processuali e dalle informazioni di polizia (queste ultime contestate dal ricorrente, che ritiene di essere persona diversa da quella oggetto del controllo di polizia valorizzato nella decisione). La gravità del reato, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia sono, in effetti, fonti di conoscenza che possono legittimamente orientare il giudizio del Tribunale di sorveglianza (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 9/9/2021, Acri, Rv. 282153 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/6/2021, Palermo, Rv. 282146 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174 - 01), ciò non toglie che nel provvedimento impugnato manchino del tutto riferimenti alla indagine socio- familiare, che pure era presente in atti ed era favorevole al condannato, ed alle condizioni di vita attuali del condannato, di natura personale e familiare. Si tratta di elementi di valutazione che devono entrare nel percorso logico della decisione ex art. 47 I. 354/1975, in cui assumono rilevanza anche l'adesione al programma di trattamento proposto (Sez. 1, Sentenza n. 9233 del 18/2/2022, Sepe, non massimata), l'attaccamento al contesto familiare e la condotta di vita attuale (Sez. 1, Sentenza n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985 - 01), la cui mancanza vizia il provvedimento sotto il profilo della mancanza di motivazione sindacabile ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata, carente sotto il profilo appena indicato, deve essere, pertanto, annullata, con rinvio al giudice che l'ha pronunciata per rinnovato esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza