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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025

Cassazione n. 08953/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che MBAYE [OSCURATO:PERSONA] - imputato del delitto di tentato omicidio, nonché del concorso negli ulteriori reati di illecita detenzione di sostanze stupefacenti e di armi, e di ricettazione di queste ultime - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 05/04/2024, con cui la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato (derubricando il tentato omicidio in lesioni pluriaggravate, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna in primo grado emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di lesioni aggravate, e al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che la prima censura sia manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale escluso la sussistenza, in capo al ricorrente, della volontà di uccidere l'agente di Polizia postosi al suo inseguimento, avendo peraltro tutt'altro che illogicamente ritenuto che le spericolate manovre funzionali alla sua fuga in auto siano state eseguite con una piena accettazione del rischio di cagionare all'operante le lesioni da questi riportate (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata); ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alla residua censura, dal momento che la valutazione della Corte territoriale in ordine alla insussistenza di elementi positivamente valutabili non è stata adeguatamente confutata dalla difesa ricorrente, che si è limitata a richiamare la giovane età (elemento di per sé non decisivo: cfr. Sez. 2, n. 11985 del 04/02/2020, Gismondo, Rv. 278633 - 01) e non meglio precisate esigenze di perequazione del trattamento sanzionatorio rispetto a quello determinato per i coimputati (senza peraltro considerare la ben diversa condotta complessivamente tenuta dallo MBAYE, né i gravi precedenti a suo carico sui quali si è fondata la concorde valutazione dei giudici di merito in ordine all'applicazione della recidiva qualificata); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma; il 17 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] stenso re DEPOSITATA i Pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che MBAYE [OSCURATO:PERSONA] - imputato del delitto di tentato omicidio, nonché del concorso negli ulteriori reati di illecita detenzione di sostanze stupefacenti e di armi, e di ricettazione di queste ultime - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 05/04/2024, con cui la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato (derubricando il tentato omicidio in lesioni pluriaggravate, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna in primo grado emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di lesioni aggravate, e al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che la prima censura sia manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale escluso la sussistenza, in capo al ricorrente, della volontà di uccidere l'agente di Polizia postosi al suo inseguimento, avendo peraltro tutt'altro che illogicamente ritenuto che le spericolate manovre funzionali alla sua fuga in auto siano state eseguite con una piena accettazione del rischio di cagionare all'operante le lesioni da questi riportate (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata); ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alla residua censura, dal momento che la valutazione della Corte territoriale in ordine alla insussistenza di elementi positivamente valutabili non è stata adeguatamente confutata dalla difesa ricorrente, che si è limitata a richiamare la giovane età (elemento di per sé non decisivo: cfr. Sez. 2, n. 11985 del 04/02/2020, Gismondo, Rv. 278633 - 01) e non meglio precisate esigenze di perequazione del trattamento sanzionatorio rispetto a quello determinato per i coimputati (senza peraltro considerare la ben diversa condotta complessivamente tenuta dallo MBAYE, né i gravi precedenti a suo carico sui quali si è fondata la concorde valutazione dei giudici di merito in ordine all'applicazione della recidiva qualificata); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma; il 17 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] stenso re DEPOSITATA i Pr
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