CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 44938/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, ribadita nei due gradi di merito, è privo di specificità poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute prive di pregio dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5) e fattuali con cui la difesa non si confronta; considerato che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, consegue direttamente alla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte