CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 09531/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in relazione all'art. 116, comma 17, CdS. Lamentava che erroneamente era stata applicata la sanzione accessoria della confisca del veicolo anziché quella del fermo amministrativo per mesi tre. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il motivo sopra richiamato è inammissibile, in quanto è stato dedotto un vizio di violazione di legge che non era stato proposto in sede di appello ( art. 606, comma primo, lett. c, cod. proc. pen.). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024.