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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 41561/2021

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Procuratore Generale della Repubblica Presso la Corte di appello di Brescia e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2020 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha riformato la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Brescia in data 21 novembre 2019, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione relativa al reato di favoreggiamento personale ex art. 378 cod. pen di cui al capo A) perché il fatto non costituisce reato ed ha confermato la condanna per la residua imputazione di cui al capo B) per il reato di procurata inosservanza di pena ex art. 390 cod. pen., previa esclusione della contestata aggravante dell'aver agito per finalità di terrorismo ex art. 270-bis 1 cod. pen, confermando la disposta confisca e distruzione di quanto in sequestro.

2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre per cassazione avverso la suindicata sentenza per vizio della motivazione perché manifestamente illogica e carente, deducendo due motivi.

2.1. Con il primo impugna l'assoluzione per il reato di favoreggiamento personale di cui al capo A), rilevando che con la sentenza impugnata è stato affermato che detto reato era correlato esclusivamente alle ricerche di Sorroche per il reato di terrorismo con ordigni esplosivi e micidiali consumato il 16 agosto 2019 in Villorba di Treviso (attentato alla sede del Partito della Lega), laddove l'imputazione era riferita anche ad altri reati della stessa tipologia per i quali il Sorroche era ricercato e sottoposto ad indagini e di cui l'Oxoli aveva certamente consapevolezza per come ammesso dallo stesso in sede di interrogatorio.

In particolare, il Sorroche si era sottratto all'incidente probatorio avente ad oggetto accertamenti diretti al prelievo del suo profilo biologico per comparazioni del materiale genetico rinvenuto nel corso delle indagini per l'attentato alla scuola di polizia di Polgai del dicembre 2018.

Rileva, inoltre, che la motivazione della Corte territoriale è stata incentrata sulla ignoranza da parte dell'imputato dell'esistenza del provvedimento di fermo emesso per gli attentati dell'agosto del 2019, pochi giorni prima dell'arresto di Sorroche, e di cui Oxoli non aveva e né poteva avere conoscenza, in contrasto con l'affermata sufficienza del dolo generico e della mera conoscenza dello stato di latitanza, anche inteso in senso atecnico, della persona aiutata a sottrarsi alle ricerche dell'autorità giudiziaria, di cui Oxoli era invece sicuramente a conoscenza essendo stato coindagato per tali fatti ed avendone appreso conoscenza con l'archiviazione.

A riscontro di tale motivo si riportano le dichiarazioni rese dallo stesso Oxoli nell'interrogatorio reso in data 10 luglio 2019 che ha ammesso di sapere che il Sorroche si era reso irreperibile e che fosse sottoposto a diversi procedimenti penali.

2.2. Con il secondo motivo impugna l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 270-bis 1 cod. pen. in relazione al capo B. Al riguardo rileva che l'assenza di tracce di esplosivo nelle due pentole a pressione rinvenute nel capanno in località Seller°, ove il Sorroche si stava trasferendo con l'aiuto anche di Oxoli, non assume rilevanza essendo evidente che dette pentole assumevano rilievo perché dello stesso tipo di quelle utilizzate nell'attentato già operato con l'utilizzo di rudimentali congegni esplosivi realizzati con l'impiego di una pentola a pressione.

Pertanto, l'aiuto prestato nel trasloco dalla abitazione locata sotto false identità nel nuovo alloggio presso una baracca fatiscente, costituiva condotta rilevante quale contributo offerto per future azioni terroristiche, essendo incongruo in quel contesto anche l'utilizzo di due pentole a pressione, della stessa tipologia (Lagostina) di quelle utilizzate per l'attentato della sede della Lega di Villorba, tenuto conto del rinvenimento e sequestro presso detto luogo anche di materiale elettrico, batterie e filo di nylon, potenzialmente idoneo a realizzare ordigni esplosivi analoghi a quelli dei predetti attentati.

Adduce il Pubblico Ministero che tali oggetti sarebbero stati trasportati e nascosti personalmente da Oxoli nella predetta baracca e messi nella disponibilità del Sorroche.

Infine, si obietta che è illogico il riferimento alla natura comune dei reati per i quali era stato emesso l'ordine di esecuzione della pena, essendo l'aggravante della finalità terroristica da porsi in relazione alle condotte ascritte al favoreggiatore a prescindere dalla tipologia del reato per il quale è intervenuta la condanna del soggetto favorito.

3. Ha presentato ricorso tramite il proprio difensore [OSCURATO:PERSONA] che deduce un primo motivo per vizio di motivazione in merito alla intervenuta conferma della condanna per il reato di cui all'art. 390 cod. pen.

Al riguardo osserva che le uniche condotte ritenute accertate dalla Corte di appello, ovvero l'aver incontrato in due occasioni, il 16 e 22 maggio l'amico Sorroche ed aver prelevato dalla abitazione, che doveva lasciare per finita locazione, effetti personali, per lo più attrezzi da cucina al fine di trasferirli nel nuovo alloggio di fortuna, non possono integrare il reato contestato alla stregua dei principi affermati dalla Corte di cassazione (Sez. 6, n. 37980 del 01/06/2016, Rv. 268150), essendosi trattato di un mero aiuto offerto per il legame di amicizia fraterna esistente tra i due.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole per la conferma della disposta confisca di tutto quanto in sequestro, trattandosi di materiale formato da riviste, giornali, agende personali prive di collegamento strumentale e finalistico con i delitti ipotizzati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso del Procuratore Generale è inammissibile.In realtà, il Pubblico Ministero ricorrente, pur denunziando formalmente il vizio di manifesta illogicità della motivazione, non evidenzia la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesanne nel merito, non consentito in sede di legittimità allorquando la motivazione della sentenza impugnata abbia - come nella specie - una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio.

Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la Corte di appello non ha fondato l'esito assolutorio per il reato di favoreggiamento personale ascritto al capo A) sulla base della sola esclusione dell'elemento soggettivo del reato per l'ignoranza del provvedimento di fermo, ma ha innanzitutto rilevato la carenza di prove certe in ordine a tutte le condotte materiali di favoreggiamento descritte nel predetto capo di imputazione.

In particolare, la Corte di appello, con argomentazioni non viziate da manifesta illogicità, ha ritenuto non provato che l'imputato abbia fornito supporto operativo ed economico al Sorroche mediante raccolta e consegna di denaro e che abbia svolto un ruolo di collegamento tra il ricercato e gli altri anarchici, ricevendo le nnissive a lui diretta dalla Spagna.

In riferimento, poi, alla conoscenza delle ricerche ed indagini in corso per reati connotati da finalità terroristiche, la Corte non solo ha evidenziato l'ovvia segretezza del provvedimento di fermo emesso nei confronti del Sorroche, ma anche la genericità degli atti di indagine che sarebbero stati ostacolati dall'imputato e l'assenza di elementi certi su cui fondare la consapevolezza da parte del medesimo della consumazione di reati con finalità di terrorismo anche diversi da quelli per i quali era stato emesso il provvedimento di fermo che potessero essere ricollegati alle ricerche del Sorroche.

La frequentazione di circoli anarchici e la condivisa ideologia anarchica non sono state ignorate nel percorso motivazionale della sentenza impugnata, ma non sono state ritenute sufficienti a dimostrare che l'imputato fosse a conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali per reati con finalità di terrorismo rispetto ai quali erano in corso attività di indagini volte al rintraccio del Sorroche.

In definitiva, le uniche condotte materiali ritenute certe sono solo quelle residuali descritte nel capo B, e che si riducono nell'avere prestato un supporto logistico al Sorroche favorendone la latitanza con riferimento all'unico provvedimento giudiziario di cui l'imputato è stato ritenuto ragionevolmente a conoscenza, costituito dal cumulo di pene delle condanne irrevocabili inflittegli per reati comuni.2.

Parimenti inammissibili sono le censure dedotte nel secondo motivo di ricorso con riferimento alla circostanza aggravante della finalità di terrorismo.

L'ipotesi dell'accusa secondo cui l'imputato avrebbe aiutato il Sorroche, nel corso del suo trasloco presso il suo nuovo alloggio, a custodire degli arnesi di uso comune (due pentole a pressione, materiale elettrico) da utilizzare per realizzare ordigni rudimentali e con essi compiere nuovi attentati terroristici, è stata esclusa dalla Corte di appello con argomentazioni non illogiche e coerenti alle risultanze probatorie in atti.

La circostanza della presenza di due pentole a pressione in una baracca fatiscente, valorizzata come indizio della plausibile destinazione alla realizzazione di ordigni esplosivi analoghi a quelli utilizzati negli attentati per i quali il Sorroche era indagato, non è stata pretermessa nel percorso motivazionale della sentenza impugnata, ma è stata ritenuta priva del carattere dell'univocità e gravità necessario a fondare un giudizio di responsabilità in merito alla sussistenza della contestata aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico La integrazione della circostanza aggravante prevista dall'art.270-bis.1 cod. pen. rispetto al reato di favoreggiamento personale presuppone che la condotta agevolatrice sia connotata dallo specifico intento di fornire un contributo utile al compimento di future azioni terroristiche, rispetto alle quali è necessario che il soggetto favoreggiatore ne abbia previsto il compimento ad opera del latitante e che ne abbia condiviso gli scopi, i metodi e le strategie di violenza.

Pertanto, tenuto conto della differente ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello, la riproposizione da parte del Pubblico Ministero della tesi della condivisione di progetti criminali connotati da finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico si risolve nella sollecitazione di una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità.

3. Passando al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi la manifesta infondatezza delle doglianze espresse nel primo motivo, oltre che la loro inammissibilità per assoluta genericità.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata si evince che la condanna per il reato di cui all'art. 390 cod. pen. di procurata inosservanza della pena è stata basata sul verificato ed accertato aiuto fornito dall'imputato per il trasloco di Sorroche, per il riconosciuto nesso di causalità tra detta condotta con la finalità di assecondare l'intenzione del condannato di sottrarsi all'esecuzione della condanna.Pertanto, nessuna attinenza al caso concreto hanno i richiamati precedenti di legittimità riferiti all'intrattenimento di meri rapporti leciti con il soggetto latitante pena (Sez. 6, n. 37980 del 01/06/2016, Rv. 268150 Sez. 6, n. 11487 del 20/10/1988, Castagliuolo, Rv 179802; Sez. 6, n. 9936 del 15/01/2003, Pipitone, Rv 223978), che prescindono dalla partecipazione a condotte di copertura ed appoggio utili ad agevolare la prosecuzione della latitanza, come avvenuto pacificamente nella fattispecie in esame.

4. Il secondo motivo sulla confisca è, invece, fondato.

La Corte territoriale ha confermato la confisca e distruzione di tutto quanto in sequestro ritenendo che parte del materiale (riviste, opuscali, lettere) potesse essere utile anche per altre ipotetiche indagini per separati procedimenti penali.

Si tratta di una motivazione insufficiente e contraddittoria rispetto alla disposta confisca e distruzione dell'intero materiale in sequestro, atteso che la finalità probatoria del sequestro si esaurisce con la definizione del procedimento penale, salvo che il mantenimento del sequestro per tali esigenze non sia richiesto dal Pubblico Ministero in relazione all'accertamento di altri reati e con riferimento ad altro procedimento penale di cui però deve farsi specifica menzione per la verifica del necessario presupposto del fumus commissi delicti.

Pertanto, non essendovi riferimenti ad esigenze probatorie correlate a specifici procedimenti penali, la confisca di opuscoli, giornali, riviste anarchiche, ed in genere di beni privi di correlazione funzionale o strumentale rispetto al reato per il quale è intervenuta condanna, risulta illegittima non trattandosi né del corpo di reato, né di cose pertinenti al reato e né costituendo reato il loro possesso.

Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla disposta confisca con immediata restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto e comunicazione al Procuratore Generale in sede per i provvedimenti occorrenti ex art. 626 cod. proc. pen.

Non va disposta la condanna alle spese del ricorrente, tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Dichiara in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Procuratore Generale della Repubblica Presso la Corte di appello di Brescia e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2020 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha riformato la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Brescia in data 21 novembre 2019, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione relativa al reato di favoreggiamento personale ex art. 378 cod. pen di cui al capo A) perché il fatto non costituisce reato ed ha confermato la condanna per la residua imputazione di cui al capo B) per il reato di procurata inosservanza di pena ex art. 390 cod. pen., previa esclusione della contestata aggravante dell'aver agito per finalità di terrorismo ex art. 270-bis 1 cod. pen, confermando la disposta confisca e distruzione di quanto in sequestro. 2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre per cassazione avverso la suindicata sentenza per vizio della motivazione perché manifestamente illogica e carente, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo impugna l'assoluzione per il reato di favoreggiamento personale di cui al capo A), rilevando che con la sentenza impugnata è stato affermato che detto reato era correlato esclusivamente alle ricerche di Sorroche per il reato di terrorismo con ordigni esplosivi e micidiali consumato il 16 agosto 2019 in Villorba di Treviso (attentato alla sede del Partito della Lega), laddove l'imputazione era riferita anche ad altri reati della stessa tipologia per i quali il Sorroche era ricercato e sottoposto ad indagini e di cui l'Oxoli aveva certamente consapevolezza per come ammesso dallo stesso in sede di interrogatorio. In particolare, il Sorroche si era sottratto all'incidente probatorio avente ad oggetto accertamenti diretti al prelievo del suo profilo biologico per comparazioni del materiale genetico rinvenuto nel corso delle indagini per l'attentato alla scuola di polizia di Polgai del dicembre 2018. Rileva, inoltre, che la motivazione della Corte territoriale è stata incentrata sulla ignoranza da parte dell'imputato dell'esistenza del provvedimento di fermo emesso per gli attentati dell'agosto del 2019, pochi giorni prima dell'arresto di Sorroche, e di cui Oxoli non aveva e né poteva avere conoscenza, in contrasto con l'affermata sufficienza del dolo generico e della mera conoscenza dello stato di latitanza, anche inteso in senso atecnico, della persona aiutata a sottrarsi alle ricerche dell'autorità giudiziaria, di cui Oxoli era invece sicuramente a conoscenza essendo stato coindagato per tali fatti ed avendone appreso conoscenza con l'archiviazione. A riscontro di tale motivo si riportano le dichiarazioni rese dallo stesso Oxoli nell'interrogatorio reso in data 10 luglio 2019 che ha ammesso di sapere che il Sorroche si era reso irreperibile e che fosse sottoposto a diversi procedimenti penali. 2.2. Con il secondo motivo impugna l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 270-bis 1 cod. pen. in relazione al capo B. Al riguardo rileva che l'assenza di tracce di esplosivo nelle due pentole a pressione rinvenute nel capanno in località Seller°, ove il Sorroche si stava trasferendo con l'aiuto anche di Oxoli, non assume rilevanza essendo evidente che dette pentole assumevano rilievo perché dello stesso tipo di quelle utilizzate nell'attentato già operato con l'utilizzo di rudimentali congegni esplosivi realizzati con l'impiego di una pentola a pressione. Pertanto, l'aiuto prestato nel trasloco dalla abitazione locata sotto false identità nel nuovo alloggio presso una baracca fatiscente, costituiva condotta rilevante quale contributo offerto per future azioni terroristiche, essendo incongruo in quel contesto anche l'utilizzo di due pentole a pressione, della stessa tipologia (Lagostina) di quelle utilizzate per l'attentato della sede della Lega di Villorba, tenuto conto del rinvenimento e sequestro presso detto luogo anche di materiale elettrico, batterie e filo di nylon, potenzialmente idoneo a realizzare ordigni esplosivi analoghi a quelli dei predetti attentati. Adduce il Pubblico Ministero che tali oggetti sarebbero stati trasportati e nascosti personalmente da Oxoli nella predetta baracca e messi nella disponibilità del Sorroche. Infine, si obietta che è illogico il riferimento alla natura comune dei reati per i quali era stato emesso l'ordine di esecuzione della pena, essendo l'aggravante della finalità terroristica da porsi in relazione alle condotte ascritte al favoreggiatore a prescindere dalla tipologia del reato per il quale è intervenuta la condanna del soggetto favorito. 3. Ha presentato ricorso tramite il proprio difensore [OSCURATO:PERSONA] che deduce un primo motivo per vizio di motivazione in merito alla intervenuta conferma della condanna per il reato di cui all'art. 390 cod. pen. Al riguardo osserva che le uniche condotte ritenute accertate dalla Corte di appello, ovvero l'aver incontrato in due occasioni, il 16 e 22 maggio l'amico Sorroche ed aver prelevato dalla abitazione, che doveva lasciare per finita locazione, effetti personali, per lo più attrezzi da cucina al fine di trasferirli nel nuovo alloggio di fortuna, non possono integrare il reato contestato alla stregua dei principi affermati dalla Corte di cassazione (Sez. 6, n. 37980 del 01/06/2016, Rv. 268150), essendosi trattato di un mero aiuto offerto per il legame di amicizia fraterna esistente tra i due. Con il secondo motivo il ricorrente si duole per la conferma della disposta confisca di tutto quanto in sequestro, trattandosi di materiale formato da riviste, giornali, agende personali prive di collegamento strumentale e finalistico con i delitti ipotizzati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Procuratore Generale è inammissibile.In realtà, il Pubblico Ministero ricorrente, pur denunziando formalmente il vizio di manifesta illogicità della motivazione, non evidenzia la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesanne nel merito, non consentito in sede di legittimità allorquando la motivazione della sentenza impugnata abbia - come nella specie - una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la Corte di appello non ha fondato l'esito assolutorio per il reato di favoreggiamento personale ascritto al capo A) sulla base della sola esclusione dell'elemento soggettivo del reato per l'ignoranza del provvedimento di fermo, ma ha innanzitutto rilevato la carenza di prove certe in ordine a tutte le condotte materiali di favoreggiamento descritte nel predetto capo di imputazione. In particolare, la Corte di appello, con argomentazioni non viziate da manifesta illogicità, ha ritenuto non provato che l'imputato abbia fornito supporto operativo ed economico al Sorroche mediante raccolta e consegna di denaro e che abbia svolto un ruolo di collegamento tra il ricercato e gli altri anarchici, ricevendo le nnissive a lui diretta dalla Spagna. In riferimento, poi, alla conoscenza delle ricerche ed indagini in corso per reati connotati da finalità terroristiche, la Corte non solo ha evidenziato l'ovvia segretezza del provvedimento di fermo emesso nei confronti del Sorroche, ma anche la genericità degli atti di indagine che sarebbero stati ostacolati dall'imputato e l'assenza di elementi certi su cui fondare la consapevolezza da parte del medesimo della consumazione di reati con finalità di terrorismo anche diversi da quelli per i quali era stato emesso il provvedimento di fermo che potessero essere ricollegati alle ricerche del Sorroche. La frequentazione di circoli anarchici e la condivisa ideologia anarchica non sono state ignorate nel percorso motivazionale della sentenza impugnata, ma non sono state ritenute sufficienti a dimostrare che l'imputato fosse a conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali per reati con finalità di terrorismo rispetto ai quali erano in corso attività di indagini volte al rintraccio del Sorroche. In definitiva, le uniche condotte materiali ritenute certe sono solo quelle residuali descritte nel capo B, e che si riducono nell'avere prestato un supporto logistico al Sorroche favorendone la latitanza con riferimento all'unico provvedimento giudiziario di cui l'imputato è stato ritenuto ragionevolmente a conoscenza, costituito dal cumulo di pene delle condanne irrevocabili inflittegli per reati comuni.2. Parimenti inammissibili sono le censure dedotte nel secondo motivo di ricorso con riferimento alla circostanza aggravante della finalità di terrorismo. L'ipotesi dell'accusa secondo cui l'imputato avrebbe aiutato il Sorroche, nel corso del suo trasloco presso il suo nuovo alloggio, a custodire degli arnesi di uso comune (due pentole a pressione, materiale elettrico) da utilizzare per realizzare ordigni rudimentali e con essi compiere nuovi attentati terroristici, è stata esclusa dalla Corte di appello con argomentazioni non illogiche e coerenti alle risultanze probatorie in atti. La circostanza della presenza di due pentole a pressione in una baracca fatiscente, valorizzata come indizio della plausibile destinazione alla realizzazione di ordigni esplosivi analoghi a quelli utilizzati negli attentati per i quali il Sorroche era indagato, non è stata pretermessa nel percorso motivazionale della sentenza impugnata, ma è stata ritenuta priva del carattere dell'univocità e gravità necessario a fondare un giudizio di responsabilità in merito alla sussistenza della contestata aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico La integrazione della circostanza aggravante prevista dall'art.270-bis.1 cod. pen. rispetto al reato di favoreggiamento personale presuppone che la condotta agevolatrice sia connotata dallo specifico intento di fornire un contributo utile al compimento di future azioni terroristiche, rispetto alle quali è necessario che il soggetto favoreggiatore ne abbia previsto il compimento ad opera del latitante e che ne abbia condiviso gli scopi, i metodi e le strategie di violenza. Pertanto, tenuto conto della differente ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello, la riproposizione da parte del Pubblico Ministero della tesi della condivisione di progetti criminali connotati da finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico si risolve nella sollecitazione di una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. 3. Passando al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi la manifesta infondatezza delle doglianze espresse nel primo motivo, oltre che la loro inammissibilità per assoluta genericità. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata si evince che la condanna per il reato di cui all'art. 390 cod. pen. di procurata inosservanza della pena è stata basata sul verificato ed accertato aiuto fornito dall'imputato per il trasloco di Sorroche, per il riconosciuto nesso di causalità tra detta condotta con la finalità di assecondare l'intenzione del condannato di sottrarsi all'esecuzione della condanna.Pertanto, nessuna attinenza al caso concreto hanno i richiamati precedenti di legittimità riferiti all'intrattenimento di meri rapporti leciti con il soggetto latitante pena (Sez. 6, n. 37980 del 01/06/2016, Rv. 268150 Sez. 6, n. 11487 del 20/10/1988, Castagliuolo, Rv 179802; Sez. 6, n. 9936 del 15/01/2003, Pipitone, Rv 223978), che prescindono dalla partecipazione a condotte di copertura ed appoggio utili ad agevolare la prosecuzione della latitanza, come avvenuto pacificamente nella fattispecie in esame. 4. Il secondo motivo sulla confisca è, invece, fondato. La Corte territoriale ha confermato la confisca e distruzione di tutto quanto in sequestro ritenendo che parte del materiale (riviste, opuscali, lettere) potesse essere utile anche per altre ipotetiche indagini per separati procedimenti penali. Si tratta di una motivazione insufficiente e contraddittoria rispetto alla disposta confisca e distruzione dell'intero materiale in sequestro, atteso che la finalità probatoria del sequestro si esaurisce con la definizione del procedimento penale, salvo che il mantenimento del sequestro per tali esigenze non sia richiesto dal Pubblico Ministero in relazione all'accertamento di altri reati e con riferimento ad altro procedimento penale di cui però deve farsi specifica menzione per la verifica del necessario presupposto del fumus commissi delicti. Pertanto, non essendovi riferimenti ad esigenze probatorie correlate a specifici procedimenti penali, la confisca di opuscoli, giornali, riviste anarchiche, ed in genere di beni privi di correlazione funzionale o strumentale rispetto al reato per il quale è intervenuta condanna, risulta illegittima non trattandosi né del corpo di reato, né di cose pertinenti al reato e né costituendo reato il loro possesso. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla disposta confisca con immediata restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto e comunicazione al Procuratore Generale in sede per i provvedimenti occorrenti ex art. 626 cod. proc. pen. Non va disposta la condanna alle spese del ricorrente, tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara in