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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42319/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 29 settembre 2021, la Corte di appello di Torino, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Asti in composizione monocratica, nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] che lo condannava, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, alla pena detentiva di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui agli artt. 624bis, 61 n.5 cod. pen.L'accusa è relativa al furto nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] di un portaoggetti custodito nella camera da letto dove i proprietari dormivano con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto approfittando di circostanze di tempo atte ad ostacolare la privata difesa, con la recidiva specifica infraquinquennale. 2.Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con l'unico motivo, è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett c) cod. proc. pen. per violazione di legge processuale con riferimento alla nullità del decreto di irreperibilità nella fase delle indagini preliminari e in sede di emissione di decreto di citazione a giudizio per incompletezza dell'attività di ricerca.

In particolare, il ricorrente lamenta che la ricerca effettuata in fase di indagini preliminari con l'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini ex art.415 bis cod. proc. pen. e, successivamente, per la notifica del decreto di citazione a giudizio è stata incompleta, integrando così una nullità del successivo decreto di irreperibilità e di ogni atto processuale ad esso connesso.

Contrariamente a quanto prescritto nell'art. 159 cod. proc. pen., dal verbale di vane ricerche dei Carabinieri della Stazione di Asti del 1° giugno 2018 risulta che le ricerche sono state effettuate esclusivamente presso l'ufficio anagrafe del Comune, nei luoghi del circondario frequentati dai senza fissa dimora e presso gli istituti penitenziari, escludendosi accertamenti presso il luogo di nascita e in quello di ultima residenza anagrafica o dimora.

A tal proposito il ricorrente nel 2018 si è stabilito a Milano alla via Conegliano 8, luogo peraltro dove per un periodo è risultato ristretto in regime di arresti domiciliari e nel 2019 ha stabilito la sua residenza in Varese alla [OSCURATO:PERSONA] d'Oro n.8.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la negligente omissione delle ricerche, traducendosi nella incompletezza delle stesse, inficia il decreto di irreperibilità e tutti gli atti successivi.

Il ricorrente ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. L'unico motivo di ricorso è in parte generico e in parte manifestamente infondato.1.1.

Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez.

U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che: -In data 10/06/2015, il Pubblico ministero, al fine di effettuare la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, emette decreto di irreperibilità ai sensi dell'art.159 cod. proc. pen., dando atto del verbale di vane ricerche dell'Il aprile 2015 dei CC. di Pioltello e delle ricerche effettuate presso gli Istituti penitenziari sia nell'aprile 2015, sia in data 11 giugno 2015 in relazione all'attuale ricorrente, soggetto senza fissa dimora; - l'avviso di conclusione delle indagini è notificato ai sensi dell'art.159 cod. proc. pen. al difensore di ufficio nominato con il decreto di irreperibilità, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Asti, in assenza di un difensore di fiducia. - in data 3 settembre 2015 il Pubblico ministero emette nei confronti del ricorrente decreto di citazione diretta per l'udienza del 19 aprile 2016; - all'udienza del 19 aprile 2016, il giudice, verificata la omessa notifica del decreto di citazione all'imputato, ne dispone la rinnovazione attraverso la polizia giudiziaria ai sensi dell'art.420 quater comma 1 cod. proc. pen. - in data 4 agosto 2016 il decreto di citazione è notificato a mani proprie all'attuale imputato in Milano alla via Conegliano n.8 dove era ristretto per altra causa in regime di arresti domiciliari, a seguito delle ricerche effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] compendiate in atti che avevano individuato il ricorrente prima detenuto presso il Carcere di [OSCURATO:PERSONA] e poi successivamente agli arresti domiciliari per altra causa. - all'udienza dell'8 novembre 2016, il giudice, preso atto della intervenuta notifica, rinvia, tuttavia, il processo per legittimo impedimento dell'imputato a comparire, avendo lo stesso richiesto di presenziare all'udienza e non risultando tradotto, all'udienza del 6 giugno 2017; - a seguito di numerosi rinvii dell'udienza per mancata notifica all'imputato, frattanto scarcerato, dell'avviso relativo al legittimo impedimento a comparire e numerose ricerche dello stesso (in questa fase la PG redige il verbale di vane ricerche del 10 giugno 2018), all'udienza del 21 maggio 2019, il giudice, nulla eccependo le parti, ravvisata la regolare costituzione delle parti, dichiara l'assenza e procede alla celebrazione del processo definito in pari data con sentenza di condanna. - il difensore di ufficio propone appello avverso la sentenza di primo grado e il decreto di citazione è regolarmente notificato all'imputato che alla prima udienza risulta detenuto per altra causa e rinunciante a comparire. 1.2 II decreto di irreperibilità è stato emesso al termine delle indagini preliminari in data 10 giugno 2015 a seguito della redazione del verbale di vane ricerche dell'Il aprile 2015 (e non del verbale di ricerche prodotto dal ricorrente del 1° giugno 2018) e delle due verifiche presso gli istituti penitenziari.

Con riferimento a siffatto decreto di irreperibilità sono infondate le doglianze del ricorrente in punto di incompletezza delle ricerche dal momento che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte "In tema di notificazioni di atti all'imputato, l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma 1, cod. proc. pen., al fine di emettere il decreto di irreperibilità, è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, quale limite logico di ogni garanzia processuale (Sez.4, n.35867 del 21/09/2021, Levac, Rv.281977)".

I principi indicati sono stati correttamente applicati nella ipotesi di specie.

Come risulta dalle stesse indicazioni contenute nel motivo di ricorso, nell'anno 2015 a seguito della revoca del permesso di soggiorno per una intervenuta condanna, il ricorrente ritorna nel suo paese di origine e solo nel 2016 rientra in Italia e si stabilisce in Milano alla via Conegliano n.8; le prime indicazioni relative ad una dimora stabile del ricorrente sono da individuare, dunque, nel 2016.

Siffatte indicazioni confermano la corretta emissione del decreto di irreperibilità e la ritualità delle ricerche effettuate nel periodo in cui il ricorrente, privo di permesso di soggiorno, si era allontanato dall'Italia e la sua collocazione in Milano alla via Conegliano n.8 allorquando gli è stato regolarmente notificato a mani proprie il decreto di citazione del processo di primo grado.

1.2.1. Né può in questa sede rivestire rilievo la mancata notifica all'imputato dell'avviso conseguente al suo legittimo impedimento a comparire all'udienza dell'8 novembre 2016, trattandosi di una nullità a regime intermedio e mai dedotta nel corso del giudizio.

Al riguardo secondo la giurisprudenza di questa Corte "In caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato, l'omessa notifica a quest'ultimo dell'avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma secondo, cod. proc. pen., a condizione che all'imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione in giudizio. (Sez. 6, Sentenza n. 25500 del 28/04/2017, Rv. 270032). 1.2.2 II richiamato verbale di vane ricerche del 1° giugno 2018, dunque, non ha alcun rilievo nel caso di specie dal momento che, a seguito della intervenuta disciplina dell'assenza di cui alla

I. 28 aprile 2014 n.67, nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto di citazione nei confronti di soggetto dichiarato irreperibile nella fase delle indagini preliminari, qualora la notifica del decreto ai sensi dell'art. 420 quater comma 1 cod. proc. pen. ad opera della polizia giudiziaria non risulti possibile, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo ai sensi dell'art.420 quater comma 2 cod. proc. pen. disponendo nuove ricerche.

Nel caso in esame il decreto di citazione è stato regolarmente notificato al ricorrente a mani proprie e non poteva trovare applicazione la sospensione del processo, potendosi celebrare lo stesso in assenza dell'imputato; correttamente il giudice procedente all'udienza del 21 maggio 2019, nulla eccependo le parti, ravvisata la regolare costituzione delle parti, dichiara l'assenza e procede alla celebrazione del processo definito in pari data con sentenza di condanna.

Esclusa la nullità del decreto di irreperibilità e della notifica del decreto di citazione, alcuna nullità si è verificata nel corso del processo di primo grado. 1.3.Infine risulta manifestamente infondata la doglianza relativa alla nullità della sentenza di appello non confrontandosi con la circostanza che l'imputato era assistito da un difensore di fiducia ed è stato regolarmente citato, risultando alla prima udienza detenuto per altro e rinunciante a comparire. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 settembre 2021, la Corte di appello di Torino, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Asti in composizione monocratica, nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] che lo condannava, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, alla pena detentiva di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui agli artt. 624bis, 61 n.5 cod. pen.L'accusa è relativa al furto nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] di un portaoggetti custodito nella camera da letto dove i proprietari dormivano con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto approfittando di circostanze di tempo atte ad ostacolare la privata difesa, con la recidiva specifica infraquinquennale. 2.Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo, è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett c) cod. proc. pen. per violazione di legge processuale con riferimento alla nullità del decreto di irreperibilità nella fase delle indagini preliminari e in sede di emissione di decreto di citazione a giudizio per incompletezza dell'attività di ricerca. In particolare, il ricorrente lamenta che la ricerca effettuata in fase di indagini preliminari con l'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini ex art.415 bis cod. proc. pen. e, successivamente, per la notifica del decreto di citazione a giudizio è stata incompleta, integrando così una nullità del successivo decreto di irreperibilità e di ogni atto processuale ad esso connesso. Contrariamente a quanto prescritto nell'art. 159 cod. proc. pen., dal verbale di vane ricerche dei Carabinieri della Stazione di Asti del 1° giugno 2018 risulta che le ricerche sono state effettuate esclusivamente presso l'ufficio anagrafe del Comune, nei luoghi del circondario frequentati dai senza fissa dimora e presso gli istituti penitenziari, escludendosi accertamenti presso il luogo di nascita e in quello di ultima residenza anagrafica o dimora. A tal proposito il ricorrente nel 2018 si è stabilito a Milano alla via Conegliano 8, luogo peraltro dove per un periodo è risultato ristretto in regime di arresti domiciliari e nel 2019 ha stabilito la sua residenza in Varese alla [OSCURATO:PERSONA] d'Oro n.8. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la negligente omissione delle ricerche, traducendosi nella incompletezza delle stesse, inficia il decreto di irreperibilità e tutti gli atti successivi. Il ricorrente ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. L'unico motivo di ricorso è in parte generico e in parte manifestamente infondato.1.1. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che: -In data 10/06/2015, il Pubblico ministero, al fine di effettuare la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, emette decreto di irreperibilità ai sensi dell'art.159 cod. proc. pen., dando atto del verbale di vane ricerche dell'Il aprile 2015 dei CC. di Pioltello e delle ricerche effettuate presso gli Istituti penitenziari sia nell'aprile 2015, sia in data 11 giugno 2015 in relazione all'attuale ricorrente, soggetto senza fissa dimora; - l'avviso di conclusione delle indagini è notificato ai sensi dell'art.159 cod. proc. pen. al difensore di ufficio nominato con il decreto di irreperibilità, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Asti, in assenza di un difensore di fiducia. - in data 3 settembre 2015 il Pubblico ministero emette nei confronti del ricorrente decreto di citazione diretta per l'udienza del 19 aprile 2016; - all'udienza del 19 aprile 2016, il giudice, verificata la omessa notifica del decreto di citazione all'imputato, ne dispone la rinnovazione attraverso la polizia giudiziaria ai sensi dell'art.420 quater comma 1 cod. proc. pen. - in data 4 agosto 2016 il decreto di citazione è notificato a mani proprie all'attuale imputato in Milano alla via Conegliano n.8 dove era ristretto per altra causa in regime di arresti domiciliari, a seguito delle ricerche effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] compendiate in atti che avevano individuato il ricorrente prima detenuto presso il Carcere di [OSCURATO:PERSONA] e poi successivamente agli arresti domiciliari per altra causa. - all'udienza dell'8 novembre 2016, il giudice, preso atto della intervenuta notifica, rinvia, tuttavia, il processo per legittimo impedimento dell'imputato a comparire, avendo lo stesso richiesto di presenziare all'udienza e non risultando tradotto, all'udienza del 6 giugno 2017; - a seguito di numerosi rinvii dell'udienza per mancata notifica all'imputato, frattanto scarcerato, dell'avviso relativo al legittimo impedimento a comparire e numerose ricerche dello stesso (in questa fase la PG redige il verbale di vane ricerche del 10 giugno 2018), all'udienza del 21 maggio 2019, il giudice, nulla eccependo le parti, ravvisata la regolare costituzione delle parti, dichiara l'assenza e procede alla celebrazione del processo definito in pari data con sentenza di condanna. - il difensore di ufficio propone appello avverso la sentenza di primo grado e il decreto di citazione è regolarmente notificato all'imputato che alla prima udienza risulta detenuto per altra causa e rinunciante a comparire. 1.2 II decreto di irreperibilità è stato emesso al termine delle indagini preliminari in data 10 giugno 2015 a seguito della redazione del verbale di vane ricerche dell'Il aprile 2015 (e non del verbale di ricerche prodotto dal ricorrente del 1° giugno 2018) e delle due verifiche presso gli istituti penitenziari. Con riferimento a siffatto decreto di irreperibilità sono infondate le doglianze del ricorrente in punto di incompletezza delle ricerche dal momento che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte "In tema di notificazioni di atti all'imputato, l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma 1, cod. proc. pen., al fine di emettere il decreto di irreperibilità, è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, quale limite logico di ogni garanzia processuale (Sez.4, n.35867 del 21/09/2021, Levac, Rv.281977)". I principi indicati sono stati correttamente applicati nella ipotesi di specie. Come risulta dalle stesse indicazioni contenute nel motivo di ricorso, nell'anno 2015 a seguito della revoca del permesso di soggiorno per una intervenuta condanna, il ricorrente ritorna nel suo paese di origine e solo nel 2016 rientra in Italia e si stabilisce in Milano alla via Conegliano n.8; le prime indicazioni relative ad una dimora stabile del ricorrente sono da individuare, dunque, nel 2016. Siffatte indicazioni confermano la corretta emissione del decreto di irreperibilità e la ritualità delle ricerche effettuate nel periodo in cui il ricorrente, privo di permesso di soggiorno, si era allontanato dall'Italia e la sua collocazione in Milano alla via Conegliano n.8 allorquando gli è stato regolarmente notificato a mani proprie il decreto di citazione del processo di primo grado. 1.2.1. Né può in questa sede rivestire rilievo la mancata notifica all'imputato dell'avviso conseguente al suo legittimo impedimento a comparire all'udienza dell'8 novembre 2016, trattandosi di una nullità a regime intermedio e mai dedotta nel corso del giudizio. Al riguardo secondo la giurisprudenza di questa Corte "In caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato, l'omessa notifica a quest'ultimo dell'avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma secondo, cod. proc. pen., a condizione che all'imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione in giudizio. (Sez. 6, Sentenza n. 25500 del 28/04/2017, Rv. 270032). 1.2.2 II richiamato verbale di vane ricerche del 1° giugno 2018, dunque, non ha alcun rilievo nel caso di specie dal momento che, a seguito della intervenuta disciplina dell'assenza di cui alla I. 28 aprile 2014 n.67, nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto di citazione nei confronti di soggetto dichiarato irreperibile nella fase delle indagini preliminari, qualora la notifica del decreto ai sensi dell'art. 420 quater comma 1 cod. proc. pen. ad opera della polizia giudiziaria non risulti possibile, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo ai sensi dell'art.420 quater comma 2 cod. proc. pen. disponendo nuove ricerche. Nel caso in esame il decreto di citazione è stato regolarmente notificato al ricorrente a mani proprie e non poteva trovare applicazione la sospensione del processo, potendosi celebrare lo stesso in assenza dell'imputato; correttamente il giudice procedente all'udienza del 21 maggio 2019, nulla eccependo le parti, ravvisata la regolare costituzione delle parti, dichiara l'assenza e procede alla celebrazione del processo definito in pari data con sentenza di condanna. Esclusa la nullità del decreto di irreperibilità e della notifica del decreto di citazione, alcuna nullità si è verificata nel corso del processo di primo grado. 1.3.Infine risulta manifestamente infondata la doglianza relativa alla nullità della sentenza di appello non confrontandosi con la circostanza che l'imputato era assistito da un difensore di fiducia ed è stato regolarmente citato, risultando alla prima udienza detenuto per altro e rinunciante a comparire. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p
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