Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 30 aprile 2025

Cassazione n. 18822/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2392-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]; -intimati - Oggetto R.G.N.2392/2020 Cron.

Rep.

Ud.30/04/2025 e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente successivo - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente al ricorso successivo - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]; -intimata - avverso la sentenza n. 517/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 590/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 2392/20 Rilevato che: Con sentenza del giorno 11.7.2019 n. 517, la Corte d’appello di L’Aquila accoglieva il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso su richiesta dell’Inps per il recupero del trattamento di disoccupazione speciale erogato a [OSCURATO:PERSONA]:il tribunale aveva accolto il ricorso sul presupposto dell’intervenuta prescrizione.

La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, a supporto dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps e conseguenzialmente di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli aventi causa di [OSCURATO:PERSONA] e cioè, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che il termine di prescrizione dell’indennità di disoccupazione erogata per il periodo marzo 1988 – agosto 1991 non fosse decorso, in quanto vi era stato un primo atto interruttivo, consistente nella raccomandata del settembre 1992, con la quale veniva specificamente richiesta dall’Inps al [OSCURATO:PERSONA] la restituzione delle somme corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione, essendo venuto meno il presupposto della stessa, per essere stato annullato il licenziamento, con tutte le conseguenze ripristinatorie e restitutorie di cui all’art. 18 della legge n. 300/70.

Successivamente, interveniva nel 2000 il giudizio promosso dai lavoratori della [OSCURATO:PERSONA] (per il [OSCURATO:PERSONA], agiva RosaDi Giannatale, in qualità di erede) volto a far valere la illegittimità della pretesa di recupero del credito da parte dell’Inps mediante prelievo forzoso – nei limiti della quota pari a 1/5 - dell’indennità di mobilità (liquidata in prosecuzione, rispetto a quella di disoccupazione), giudizio nel quale si contestava il diritto dell’Inps a ripetere le somme erogate, sul presupposto che, in relazione alle complesse vicende che avevano visto protagonista la ex datrice di lavoro, non solo non era statapossibile la reintegrazione, ma neanche era stato possibile far valere i crediti dalla stessa scaturenti, essendo tali crediti esclusi dal passivo fallimentare: pertanto, tale giudizio, che era iniziato, come detto, nel 2000, si era concluso nel 2007 davanti alla Corte di cassazione con sentenza 9109/07 ed era, per l’appunto,incentrato sull’accertamento del diritto dell’Inps a ripetere le somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione anche nell’ipotesi come quella verificatasi, in cui la sentenza che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento e ripristinato il rapporto di lavoro, non aveva avuto effettiva esecuzione.

Dopo la sentenza della Cassazione, vi era stata una ulteriore interruzione, costituita dalla raccomandata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui era stato nuovamente richiesto l’importo ancora da recuperare per il titolo in discussione: pertanto, il decreto ingiuntivo intervenuto nel marzo 2014, era del tutto tempestivo.

Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso che definiremo principale, per priorità di notifica, da una parte, e [OSCURATO:PERSONA] dall’altra (con ricorso che definiremo incidentale perché notificato successivamente al primo), ricorrono in cassazione, sulla base di due motivi ciascuno, mentre l’Inps ha resistito con distinti controricorsi.

Entrambe le parti ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso principale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2943 e 2945 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello, in riferimento al giudizio degli anni 2000-2007, lo aveva ritenuto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito assistenziale riferito alla indebita corresponsione dell’indennità di disoccupazione, benché si trattasse di un giudizio di accertamento negativo del credito assistenziale promosso dai lavoratori che quella indennità avrebbero dovuto restituire, mentre l’Inps si era limitato a resistere in giudizio senza proporre alcuna domanda; infatti, ai fini dell’interruzione della prescrizione di un diritto, è sempre necessario un atto positivo del suo titolare che si sostanzi in una richiesta di adempimento.

Con il secondo motivo di ricorso principale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2943, 2945, 752 e 754 c.c., perché la Corte d’appello aveva indebitamente esteso gli effetti interruttivi della prescrizione, anche a persone che non erano state parti nel giudizio 2000-2007, in violazione delle norme di cui alla rubrica.

Con il primo motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt.2943 e 2945 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello, in riferimento al giudizio degli anni 2000-2007, lo aveva ritenuto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito assistenziale riferito alla indebita corresponsione dell’indennità di disoccupazione, benché si trattasse di un giudizio di accertamento negativo del credito assistenziale promosso dai lavoratori che quella indennità avrebbero dovuto restituire, mentre l’Inps si era limitato a resistere in giudizio, senza proporre alcuna domanda; infatti, ai fini dell’interruzione della prescrizione di un diritto, è sempre necessario un atto positivo del suo titolare che si sostanzi in una richiesta di adempimento.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di nullità della sentenza per violazione degli articoli 111 secondo comma Cost. e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello non aveva spiegato le ragioni per le quali aveva inteso disattendere le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado che nel distinguere tra impedimenti di fatto e impedimenti di diritto, circa la decorrenza del termine prescrizionale, aveva ritenuto che il termine fosse stato interrotto con la sentenza di primo grado del giudizio di accertamento negativo del credito restitutorio (emessa dal tribunale di Teramo) e non ulteriormente interrotto.

Il primo motivo di ricorso principale e il primo e secondo motivo di ricorso incidentale, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “La richiesta del creditore di rigetto della domanda di accertamento negativo proposta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione del diritto, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, c.c.” (Cass. n. 31435/24, 13438/13).

Nella specie pertanto, l’Inps, essendosi costituito nel giudizio di accertamento negativo del credito promosso dai lavoratori per far accertare l’insussistenza del diritto dell’Istituto alla restituzione dell’indennità di disoccupazione, aveva manifestato una chiara volontà di pretendere dalle controparti il proprio credito restitutorio, con ciò determinando l’effetto interruttivo della prescrizione del credito contributivo.

Il secondo motivo di ricorso principale è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, i debiti ereditari non sono obbligazioni solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e perciò la condanna deve essere specifica nei confronti di ciascundebitore individuato dall'istante e vagliat a dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti (cfr. Cass. n. 15995/22, secondo Cass.n. 18048/24, l'obbligazione parziaria non soggiace alla regola della trasmissione degli effetti interruttivi della prescrizione vigente nelle obbligazioni solidali ex art. 1310 c.c.).

Nella specie, nel giudizio 2144/00, e nelle sue successive fasi, ebbe a partecipare la sola [OSCURATO:PERSONA]; pertanto erroneamente la Corte d’appello ha statuito che l’effetto interruttivo aveva riverberato i suoi effetti anche sulle eredi Giovanna e [OSCURATO:PERSONA], quando esse non solo erano estranee al giudizio de quo, ma, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], il loro debito non potev a certo essere considerato obbligazione solidale, bensì parziaria ai sensi degli artt. 752 e 754 c.c., con la conseg uenza che l’effetto interruttivo della prescrizione correlato algiudizio n. 2144/00 non avrebbe potuto avere l’efficacia enunciata dalla Corte d’appello nei loro confronti.

L’effetto interruttivo della prescrizione, infatti, può estendere i suoi effetti nei confronti degli altri obbligati solo a condizione che tale obbligo sia solidale, circostanza esclusa nella specie ex art. 752 e 754 c.c.

Di conseguenza, in accoglimento del secondo motivo di ricorso principale, rigettato il primo motivo di ricorso principale e il ricorso incidentale, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila , affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia, in riferimento al motivo accolto.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] Accoglie il secondo motivo di ricorso principale, rigetta il primo motivo di ricorso principale e il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente incidentale d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2392-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]; -intimati - Oggetto R.G.N.2392/2020 Cron. Rep. Ud.30/04/2025 e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente successivo - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente al ricorso successivo - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]; -intimata - avverso la sentenza n. 517/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 590/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 2392/20 Rilevato che: Con sentenza del giorno 11.7.2019 n. 517, la Corte d’appello di L’Aquila accoglieva il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso su richiesta dell’Inps per il recupero del trattamento di disoccupazione speciale erogato a [OSCURATO:PERSONA]:il tribunale aveva accolto il ricorso sul presupposto dell’intervenuta prescrizione. La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, a supporto dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps e conseguenzialmente di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli aventi causa di [OSCURATO:PERSONA] e cioè, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che il termine di prescrizione dell’indennità di disoccupazione erogata per il periodo marzo 1988 – agosto 1991 non fosse decorso, in quanto vi era stato un primo atto interruttivo, consistente nella raccomandata del settembre 1992, con la quale veniva specificamente richiesta dall’Inps al [OSCURATO:PERSONA] la restituzione delle somme corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione, essendo venuto meno il presupposto della stessa, per essere stato annullato il licenziamento, con tutte le conseguenze ripristinatorie e restitutorie di cui all’art. 18 della legge n. 300/70. Successivamente, interveniva nel 2000 il giudizio promosso dai lavoratori della [OSCURATO:PERSONA] (per il [OSCURATO:PERSONA], agiva RosaDi Giannatale, in qualità di erede) volto a far valere la illegittimità della pretesa di recupero del credito da parte dell’Inps mediante prelievo forzoso – nei limiti della quota pari a 1/5 - dell’indennità di mobilità (liquidata in prosecuzione, rispetto a quella di disoccupazione), giudizio nel quale si contestava il diritto dell’Inps a ripetere le somme erogate, sul presupposto che, in relazione alle complesse vicende che avevano visto protagonista la ex datrice di lavoro, non solo non era statapossibile la reintegrazione, ma neanche era stato possibile far valere i crediti dalla stessa scaturenti, essendo tali crediti esclusi dal passivo fallimentare: pertanto, tale giudizio, che era iniziato, come detto, nel 2000, si era concluso nel 2007 davanti alla Corte di cassazione con sentenza 9109/07 ed era, per l’appunto,incentrato sull’accertamento del diritto dell’Inps a ripetere le somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione anche nell’ipotesi come quella verificatasi, in cui la sentenza che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento e ripristinato il rapporto di lavoro, non aveva avuto effettiva esecuzione. Dopo la sentenza della Cassazione, vi era stata una ulteriore interruzione, costituita dalla raccomandata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui era stato nuovamente richiesto l’importo ancora da recuperare per il titolo in discussione: pertanto, il decreto ingiuntivo intervenuto nel marzo 2014, era del tutto tempestivo. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso che definiremo principale, per priorità di notifica, da una parte, e [OSCURATO:PERSONA] dall’altra (con ricorso che definiremo incidentale perché notificato successivamente al primo), ricorrono in cassazione, sulla base di due motivi ciascuno, mentre l’Inps ha resistito con distinti controricorsi. Entrambe le parti ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso principale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2943 e 2945 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello, in riferimento al giudizio degli anni 2000-2007, lo aveva ritenuto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito assistenziale riferito alla indebita corresponsione dell’indennità di disoccupazione, benché si trattasse di un giudizio di accertamento negativo del credito assistenziale promosso dai lavoratori che quella indennità avrebbero dovuto restituire, mentre l’Inps si era limitato a resistere in giudizio senza proporre alcuna domanda; infatti, ai fini dell’interruzione della prescrizione di un diritto, è sempre necessario un atto positivo del suo titolare che si sostanzi in una richiesta di adempimento. Con il secondo motivo di ricorso principale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2943, 2945, 752 e 754 c.c., perché la Corte d’appello aveva indebitamente esteso gli effetti interruttivi della prescrizione, anche a persone che non erano state parti nel giudizio 2000-2007, in violazione delle norme di cui alla rubrica. Con il primo motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt.2943 e 2945 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello, in riferimento al giudizio degli anni 2000-2007, lo aveva ritenuto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito assistenziale riferito alla indebita corresponsione dell’indennità di disoccupazione, benché si trattasse di un giudizio di accertamento negativo del credito assistenziale promosso dai lavoratori che quella indennità avrebbero dovuto restituire, mentre l’Inps si era limitato a resistere in giudizio, senza proporre alcuna domanda; infatti, ai fini dell’interruzione della prescrizione di un diritto, è sempre necessario un atto positivo del suo titolare che si sostanzi in una richiesta di adempimento. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di nullità della sentenza per violazione degli articoli 111 secondo comma Cost. e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello non aveva spiegato le ragioni per le quali aveva inteso disattendere le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado che nel distinguere tra impedimenti di fatto e impedimenti di diritto, circa la decorrenza del termine prescrizionale, aveva ritenuto che il termine fosse stato interrotto con la sentenza di primo grado del giudizio di accertamento negativo del credito restitutorio (emessa dal tribunale di Teramo) e non ulteriormente interrotto. Il primo motivo di ricorso principale e il primo e secondo motivo di ricorso incidentale, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “La richiesta del creditore di rigetto della domanda di accertamento negativo proposta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione del diritto, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, c.c.” (Cass. n. 31435/24, 13438/13). Nella specie pertanto, l’Inps, essendosi costituito nel giudizio di accertamento negativo del credito promosso dai lavoratori per far accertare l’insussistenza del diritto dell’Istituto alla restituzione dell’indennità di disoccupazione, aveva manifestato una chiara volontà di pretendere dalle controparti il proprio credito restitutorio, con ciò determinando l’effetto interruttivo della prescrizione del credito contributivo. Il secondo motivo di ricorso principale è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, i debiti ereditari non sono obbligazioni solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e perciò la condanna deve essere specifica nei confronti di ciascundebitore individuato dall'istante e vagliat a dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti (cfr. Cass. n. 15995/22, secondo Cass.n. 18048/24, l'obbligazione parziaria non soggiace alla regola della trasmissione degli effetti interruttivi della prescrizione vigente nelle obbligazioni solidali ex art. 1310 c.c.). Nella specie, nel giudizio 2144/00, e nelle sue successive fasi, ebbe a partecipare la sola [OSCURATO:PERSONA]; pertanto erroneamente la Corte d’appello ha statuito che l’effetto interruttivo aveva riverberato i suoi effetti anche sulle eredi Giovanna e [OSCURATO:PERSONA], quando esse non solo erano estranee al giudizio de quo, ma, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], il loro debito non potev a certo essere considerato obbligazione solidale, bensì parziaria ai sensi degli artt. 752 e 754 c.c., con la conseg uenza che l’effetto interruttivo della prescrizione correlato algiudizio n. 2144/00 non avrebbe potuto avere l’efficacia enunciata dalla Corte d’appello nei loro confronti. L’effetto interruttivo della prescrizione, infatti, può estendere i suoi effetti nei confronti degli altri obbligati solo a condizione che tale obbligo sia solidale, circostanza esclusa nella specie ex art. 752 e 754 c.c. Di conseguenza, in accoglimento del secondo motivo di ricorso principale, rigettato il primo motivo di ricorso principale e il ricorso incidentale, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila , affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia, in riferimento al motivo accolto. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] Accoglie il secondo motivo di ricorso principale, rigetta il primo motivo di ricorso principale e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente incidentale d
Decreto Cassazione n. 18822/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris