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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10292/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ELDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PASSIVADott. [OSCURATO:PERSONA] relatoreDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G.

N. 12936/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12936/2022 R.G., proposto“[OSCURATO:PERSONA] 80 [OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Roma, inpersona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, oveelettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]),giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]oma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per il Lazio il 19 novembre 2021, n. 5262/1/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 12 marzo 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.Numero registro generale 12936/2022Numero sezionale 2322/2026Numero di raccolta generale 10292/2026Data pubblicazione 20/04/20261.

La “[OSCURATO:PERSONA] 80 [OSCURATO:SOCIETA].” ha propostoricorso per la cassazione della sentenza depositata dallaCommissione tributaria regionale per il Lazio il 19 novembre2021, n. 5262/1/2021, la quale, in controversiasull’impugnazione dell’avviso di accertamento n. 45124 daparte di [OSCURATO:PERSONA] per l’omesso versamento dell’ICIrelativa all’anno 2011, nella misura di € 55.554,57 (con irelativi accessori), in relazione ad un fabbricato edificato dallastessa su un terreno ricevuto in concessione (con convenzionedel 15 marzo 2007) e compreso nel patrimonio indisponibiledel medesimo Comune, ha rigettato l’appello proposto dallamedesima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzadepositata dalla Commissione tributaria provinciale di Romal’11 aprile 2018, n. 10944/33/2018, con compensazione dellespese giudiziali.2.

Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva respinto il ricorso originario della contribuente –sul rilievo che: «Nel caso specifico, la ricorrente ha realizzatocostruzioni su aree demaniali in forza di unaconvenzione/concessione del luglio 2007 e gli immobili,seppure di proprietà del Comune di Roma, giusta citataimmediata acquisizione, sono stati dati in concessione allaricorrente che, pertanto, deve essere ritenuta unico soggettopassivo ICI per il periodo d’imposta oggetto di accertamento,posto che dal 2001, come precisato, il concessionario èsoggetto passivo dell’ICI per i fabbricati costruiti sull’areademaniale e detenuti in gestione».3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.4.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

In talesede, essa ha richiamato ad adiuvandum la proposta diNumero registro generale 12936/2022Numero sezionale 2322/2026Numero di raccolta generale 10292/2026Data pubblicazione 20/04/2026definizione anticipata depositata il 3 giugno 2025, seguita daldecreto depositato il 2 settembre 2025, n. 24365, con il qualeè stata dichiarata l’estinzione del procedimento iscritto al n.14664/2024 R.G. dinanzi a questa Corte.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denunciaviolazione o falsa applicazione degli artt. 58, comma 1, deld.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 18 della legge 23 dicembre2000, n. 388, 3, comma 2, del d.lgs. 30 novembre 1994, n.504, e 822 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dalgiudice di appello che il concessionario di beni patrimonialiindisponibili possa essere soggetto passivo dell’ICI, pur nonessendo proprietario del fabbricato edificato sul suolo oggettodella concessione stessa.1.1 Il predetto motivo è infondato.1.2 Con riguardo all’ICI, l’art. 3, comma 2, del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, nel testo introdotto – con decorrenzadall’1 gennaio 2001 - dall'art. 18, comma 3, della legge 23dicembre 2000, n. 388, dispone che: «Nel caso di concessionesu aree demaniali soggetto passivo è il concessionario».In proposito, questa Corte ha affermato che, in tema di ICI,l'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nelmodificare l'art. 3, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, ha reso quest'ultimo, a partire dalla data di applicabilitàdella nuova disciplina (cioè, dall'annualità 2001), obbligato nonsolo sostanziale, in sede di rivalsa del concedente, ma ancheformale, facendo venir meno la necessità di accertare se laconcessione attributiva del diritto di costruire immobili suldemanio avesse effetti reali, con la conseguenza dellatassabilità degli immobili ai fini dell’ICI in capo alNumero registro generale 12936/2022Numero sezionale 2322/2026Numero di raccolta generale 10292/2026Data pubblicazione 20/04/2026concessionario, od obbligatori, con l'opposta conseguenzadell'intassabilità (Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2010, n. 24969;Cass., Sez. 5^, 23 novembre 2018, n. 30361; Cass., Sez. 5^,4 aprile 2019, n. 9429; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2019, n.10006; Cass., Sez. 5^, 15 aprile 2019, n. 9978; Cass., Sez.5^, 15 dicembre 2020, n. 28563; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile2021, n. 9978; Cass., Sez. Trib., 13 aprile 2023, nn. 9906,9918, 9928, 9943, 9948 e 9951; Cass., Sez. Trib., 19 aprile2023, n. 10577; Cass., Sez. Trib., 12 novembre 2024, n.29225; Cass., Sez. Trib., 27 aprile 2025, n. 11007).Come è reso palese dal tenore letterale della disposizionenormativa, con decorrenza dall’1 gennaio 2001, la platea deisoggetti passivi dell’ICI è stata allargata con l’inserimentoanche del concessionario di area demaniale cheprecedentemente non era soggetto di imposta.

É, quindi,chiaro che il legislatore ha voluto riconoscere la soggettivitàpassiva ai fini dell'ICI anche al rapporto concessorio aventenatura obbligatoria, in quanto il concessionario che fossetitolare di un diritto reale di superficie sull’area demaniale siriteneva, secondo il precedente orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, già soggetto ad ICI (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2004, n. 22757; Cass., Sez. 5^,20 novembre 2009, n. 24498; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2010,n. 15479; Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2010, n. 22972; Cass.,Sez. 5^, 19 novembre 2010, nn. 23408, 23409, 23410, 23411,23412 e 23413; Cass., Sez. 5^, 10 ottobre 2011, nn. 20786,20787, 20788, 20789, 20790, 20791, 20792, 20793 e 20794;Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2016, nn. 12797 e 12798).In definitiva, il concessionario è soggetto passivo del tributoindipendentemente dagli effetti giuridici della concessione, cosìche non è necessario accertare se la concessione sia attributivaNumero registro generale 12936/2022Numero sezionale 2322/2026Numero di raccolta generale 10292/2026Data pubblicazione 20/04/2026del diritto di costruire immobili sul demanio con effetti reali ocon effetti obbligatori.1.3 In seguito, con riguardo all’IMU, l’art. 9, comma 1, secondoperiodo, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha confermato che:«Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo èil concessionario».Analogamente, con riguardo alla nuova IMU, l’art. 1, comma743, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, hapedissequamente ribadito che: «Nel caso di concessione diaree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario».1.4 Né si può contestare, come è stato prospettato dallaricorrente, l’equiparabilità ai fini dell’ICI tra la concessione diun’area demaniale, per la quale soggetto passivo dovrebbeessere il concessionario, e la concessione di un fabbricatoinsistente su un’area demaniale, per la quale soggetto passivodovrebbe essere l’amministrazione proprietaria, giacché lasituazione soggettiva del concessionario non muta, ai finidell’insorgenza a suo carico dell’obbligazione tributaria, inrelazione al fabbricato edificato (o edificando) su un’areademaniale, di cui lo stesso costituisce (o costituirà) accessione(art. 934 cod. civ.).Per cui, il presupposto impositivo rimane radicato nellaposizione di concessionario dell’area demaniale, a prescinderedalla sua assimilabilità quoad effectum ad un diritto reale o adun diritto personale di godimento [vedasi: Cass., Sez. Trib., 19aprile 2023, n. 10577, la quale si è pronunciata, in relazionealle peculiarità della fattispecie decisa, nel senso dell’acquistoin capo al concessionario di un diritto reale assimilabile,rispettivamente, al diritto di superficie o alla proprietàsuperficiaria (art. 952, primo comma e secondo comma, cod.civ.), a seconda che il fabbricato non sia ancora ovvero sia giàNumero registro generale 12936/2022Numero sezionale 2322/2026Numero di raccolta generale 10292/2026Data pubblicazione 20/04/2026esistente, ravvisando il fondamento della soggettività passivaai fini dell’IMU nell’art. 9, comma 1, primo periodo, del d.lgs.14 marzo 2011, n. 23].1.5 In definitiva, secondo questa Corte, la concessione di unbene demaniale non limita le facoltà di godimento delconcessionario, che subentra nei poteri e nelle funzionidell’amministrazione concedente, divenendo l’unico soggettotenuto al pagamento delle relative imposte (Cass., Sez. 5^, 22gennaio 2020, n. 1326; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n.6821; Cass., Sez. Trib., 25 ottobre 2022, n. 31551).1.6 Proseguendo nel solco di tale orientamento, lagiurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, in tema di ICI, nelcaso di concessione di beni del patrimonio indisponibile,sussiste la soggettività passiva del concessionario, ricorrendol'eadem ratio che ha giustificato la soggettività passiva delconcessionario di beni demaniali, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.30 dicembre 1992, n. 504 (nel testo novellato dall'art. 18,comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388), consideratoche sia i beni demaniali che i beni patrimoniali indisponibiliappartengono alla categoria generale dei beni pubblici e nonsussistendo tra le due categorie una sostanziale differenzaquanto alla funzione esercitata (in termini: Cass., Sez. 5^, 28ottobre 2020, n. 23678).Nella stessa direzione, a completamento dell’evoluzioneinterpretativa, un recente arresto di questa Corte ha sancitoche, anche in tema di IMU, sussiste la soggettività passivaanche del concessionario di beni del patrimonio indisponibile,ricorrendo l'eadem ratio della disposizione che l'ha individuataper il concessionario di beni demaniali (art. 9, comma 1, deld.lgs. 14 marzo 2011, n. 23), considerato che sia i benidemaniali che i beni patrimoniali indisponibili appartengonoNumero registro generale 12936/2022Numero sezionale 2322/2026Numero di raccolta generale 10292/2026Data pubblicazione 20/04/2026alla categoria generale dei beni pubblici, non sussistendo tra ledue categorie una sostanziale differenza quanto alla funzioneesercitata, e che il presupposto del tributo deve identificarsi,nell'uno così come nell'altro caso, nel godimento del beneoggetto di concessione (Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n.18946).

Da qui, colmando la lacuna normativa, l’affermazionedella soggettività passiva ai fini dell’IMU anche delconcessionario di beni del patrimonio indisponibile.Né una siffatta operazione interpretativa si pone al di fuori deilimiti segnati dal dato normativo espresso (il possesso o ladetenzione di beni immobili quale facoltà di godimentoderivante da una concessione amministrativa), per di piùprospettandosi un medesimo indice concreto rilevatore dicapacità contributiva che, in effetti, lì e qui si raccorda al ridettogodimento del bene oggetto di concessione (Cass., Sez. Trib.,10 luglio 2025, n. 18946).Aggiungasi ad abundantiam che, secondo un consolidatoorientamento delle Sezioni Unite della Corte, l'attribuzione aprivati dell'utilizzazione di beni del demanio o del patrimonioindisponibile dello Stato o dei Comuni, quale che sia laterminologia adottata nella convenzione ed ancorché essapresenti elementi privatistici, è sempre riconducibile, ove nonrisulti diversamente, alla figura della “concessione-contratto”,destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, puòessere legittimamente attribuito ad un soggetto diversodall'ente titolare del bene - entro certi limiti e per alcune utilità- solo mediante concessione amministrativa; ed in particolaresi è rimarcato che nella figura della “concessione-contratto” «laPubblica Amministrazione è titolare di una posizione particolareNumero registro generale 12936/2022Numero sezionale 2322/2026Numero di raccolta generale 10292/2026Data pubblicazione 20/04/2026e privilegiata rispetto all'altra parte, in quanto dispone, oltreche dei diritti e della facoltà che nascono comunemente dalcontratto, di pubblici poteri che derivano direttamente dallanecessità di assicurare il pubblico interesse in quel particolaresettore, in cui la concessione è diretta a produrre i suoi effetti.»(tra le tante: Cass. Sez.

Un., 28 giugno 2006, n. 14865; Cass.Sez.

Un., 25 marzo 2016, n. 6019; Cass. Sez.

Un., 21 maggio2019, n. 13664; Cass. Sez.

Un., 12 ottobre 2020, n. 21991;Cass.

Sez.

Un., 26 dicembre 2024, n. 34501 – vedasi, per lagiurisprudenza amministrativa: Cons.

Stato, Sez. 7^, 19maggio 2023, n. 4987).1.7 A fronte di tale esegesi, che ha convincentementevalorizzato e plasmato l’elasticità insita nei dati normativi, ilrichiamo della ricorrente alla soluzione desunta dalla propostadi definizione anticipata formulata in altro procedimento tra lemedesime parti dinanzi al giudice di legittimità (avente adoggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per la TASIrelativa all’anno 2015) non è significativo (anche ai soli fini diun’eventuale rimessione della causa alla pubblica udienzaovvero al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’assegnazione alle SezioniUnite), giacché, per un verso, la scelta del giudice proponenteè stata motivata (e condizionata) dalla prevalenza ostativadella carente autosufficienza del ricorso («in tal guisaprecludendo una valutazione ex actis sulla correttaqualificazione giuridica della fattispecie»), per altro verso, laproposta di definizione anticipata, per sua natura, «non rivelauna funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valoredi pronuncia definitiva», «realizza un assetto meramentestrumentale e interinale, e rimane, quindi, prodromica alladecisione conclusiva che spetta al collegio; se ad essa nonsegue la richiesta di cui al secondo comma, il giudizio vieneNumero registro generale 12936/2022Numero sezionale 2322/2026Numero di raccolta generale 10292/2026Data pubblicazione 20/04/2026definito dal decreto che dichiara l’estinzione del giudizioemesso a norma dell’art. 391 c.p.c. (il che ne spiega la formamonocratica), e non con una statuizione confermativa dellainammissibilità, della improcedibilità o della manifestainfondatezza del ricorso ipotizzate dal proponente» (in termini:Cass., Sez.

Un., 10 aprile 2024, n. 9611 – vedasi anche: Cass.,Sez. 3^, 16 settembre 2025, n. 25419).Senza contare, peraltro, che una diversa opzionestravolgerebbe la comune ratio dell'art. 3, comma 2, del d.lgs.30 dicembre 1992, n. 504, nel testo novellato dall'art. 18,comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell’ art. 9,comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che ha mirato aindividuare una volta per tutte, nel concessionario di benipubblici il soggetto passivo dell’ICI e dell’IMU senza dare alcunrilievo agli effetti giuridici (reali o obbligatori) dellaconcessione, tipizzandone il presupposto impositivonell’attribuzione provvedimentale del godimento esclusivo etemporaneo sul suolo demaniale o patrimoniale indisponibileda parte della pubblica amministrazione.

Ciò anche al fine discongiurare la proliferazione di inutili e dispersive controversiesulla qualificazione giuridica della posizione ascrivibile alconcessionario rispetto all’utilizzo individuale del benepubblico.Per cui, in tale prospettiva, è assolutamente irrilevante lavalutazione che la convenzione tra [OSCURATO:PERSONA] e“[OSCURATO:PERSONA] 80 [OSCURATO:SOCIETA].” del 15 marzo 2007 «siaun vero contratto (nel caso di specie appalto pubblico seguitoa regolare bando di concorso per la sua aggiudicazione) con ilquale l’[OSCURATO:PERSONA], al fine diriqualificare aree di verde pubblico degradate/abbandonate, hacommissionato la realizzazione di un’opera pubblicaNumero registro generale 12936/2022Numero sezionale 2322/2026Numero di raccolta generale 10292/2026Data pubblicazione 20/04/2026immediatamente acquisita al patrimonio indisponibile delComune; il profilo del predetto appalto riguardantel’affidamento in gestione delle opere realizzate in favoredell’appaltatore, per la durata di anni 33, costituisce,incontrovertibilmente, la refusione in favore del medesimoappaltatore dei costi di realizzazione e la remunerazione perl’opera realizzata, quindi assumendo un carattere meramenteobbligatorio e non concessorio».2.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi l’infondatezza del motivo dedotto, il ricorso nonpuò che essere rigettato.3.

Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazionedelle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la partevittoriosa.4.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 marzo2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PASSIVADott. [OSCURATO:PERSONA] relatoreDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 12936/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12936/2022 R.G., proposto“[OSCURATO:PERSONA] 80 [OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Roma, inpersona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, oveelettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]),giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]oma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per il Lazio il 19 novembre 2021, n. 5262/1/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 12 marzo 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.Numero registro generale 12936/2022Numero sezionale 2322/2026Numero di raccolta generale 10292/2026Data pubblicazione 20/04/20261. La “[OSCURATO:PERSONA] 80 [OSCURATO:SOCIETA].” ha propostoricorso per la cassazione della sentenza depositata dallaCommissione tributaria regionale per il Lazio il 19 novembre2021, n. 5262/1/2021, la quale, in controversiasull’impugnazione dell’avviso di accertamento n. 45124 daparte di [OSCURATO:PERSONA] per l’omesso versamento dell’ICIrelativa all’anno 2011, nella misura di € 55.554,57 (con irelativi accessori), in relazione ad un fabbricato edificato dallastessa su un terreno ricevuto in concessione (con convenzionedel 15 marzo 2007) e compreso nel patrimonio indisponibiledel medesimo Comune, ha rigettato l’appello proposto dallamedesima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzadepositata dalla Commissione tributaria provinciale di Romal’11 aprile 2018, n. 10944/33/2018, con compensazione dellespese giudiziali.2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva respinto il ricorso originario della contribuente –sul rilievo che: «Nel caso specifico, la ricorrente ha realizzatocostruzioni su aree demaniali in forza di unaconvenzione/concessione del luglio 2007 e gli immobili,seppure di proprietà del Comune di Roma, giusta citataimmediata acquisizione, sono stati dati in concessione allaricorrente che, pertanto, deve essere ritenuta unico soggettopassivo ICI per il periodo d’imposta oggetto di accertamento,posto che dal 2001, come precisato, il concessionario èsoggetto passivo dell’ICI per i fabbricati costruiti sull’areademaniale e detenuti in gestione».3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.4. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. In talesede, essa ha richiamato ad adiuvandum la proposta diNumero registro generale 12936/2022Numero sezionale 2322/2026Numero di raccolta generale 10292/2026Data pubblicazione 20/04/2026definizione anticipata depositata il 3 giugno 2025, seguita daldecreto depositato il 2 settembre 2025, n. 24365, con il qualeè stata dichiarata l’estinzione del procedimento iscritto al n.14664/2024 R.G. dinanzi a questa Corte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denunciaviolazione o falsa applicazione degli artt. 58, comma 1, deld.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 18 della legge 23 dicembre2000, n. 388, 3, comma 2, del d.lgs. 30 novembre 1994, n.504, e 822 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dalgiudice di appello che il concessionario di beni patrimonialiindisponibili possa essere soggetto passivo dell’ICI, pur nonessendo proprietario del fabbricato edificato sul suolo oggettodella concessione stessa.1.1 Il predetto motivo è infondato.1.2 Con riguardo all’ICI, l’art. 3, comma 2, del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, nel testo introdotto – con decorrenzadall’1 gennaio 2001 - dall'art. 18, comma 3, della legge 23dicembre 2000, n. 388, dispone che: «Nel caso di concessionesu aree demaniali soggetto passivo è il concessionario».In proposito, questa Corte ha affermato che, in tema di ICI,l'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nelmodificare l'art. 3, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, ha reso quest'ultimo, a partire dalla data di applicabilitàdella nuova disciplina (cioè, dall'annualità 2001), obbligato nonsolo sostanziale, in sede di rivalsa del concedente, ma ancheformale, facendo venir meno la necessità di accertare se laconcessione attributiva del diritto di costruire immobili suldemanio avesse effetti reali, con la conseguenza dellatassabilità degli immobili ai fini dell’ICI in capo alNumero registro generale 12936/2022Numero sezionale 2322/2026Numero di raccolta generale 10292/2026Data pubblicazione 20/04/2026concessionario, od obbligatori, con l'opposta conseguenzadell'intassabilità (Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2010, n. 24969;Cass., Sez. 5^, 23 novembre 2018, n. 30361; Cass., Sez. 5^,4 aprile 2019, n. 9429; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2019, n.10006; Cass., Sez. 5^, 15 aprile 2019, n. 9978; Cass., Sez.5^, 15 dicembre 2020, n. 28563; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile2021, n. 9978; Cass., Sez. Trib., 13 aprile 2023, nn. 9906,9918, 9928, 9943, 9948 e 9951; Cass., Sez. Trib., 19 aprile2023, n. 10577; Cass., Sez. Trib., 12 novembre 2024, n.29225; Cass., Sez. Trib., 27 aprile 2025, n. 11007).Come è reso palese dal tenore letterale della disposizionenormativa, con decorrenza dall’1 gennaio 2001, la platea deisoggetti passivi dell’ICI è stata allargata con l’inserimentoanche del concessionario di area demaniale cheprecedentemente non era soggetto di imposta. É, quindi,chiaro che il legislatore ha voluto riconoscere la soggettivitàpassiva ai fini dell'ICI anche al rapporto concessorio aventenatura obbligatoria, in quanto il concessionario che fossetitolare di un diritto reale di superficie sull’area demaniale siriteneva, secondo il precedente orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, già soggetto ad ICI (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2004, n. 22757; Cass., Sez. 5^,20 novembre 2009, n. 24498; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2010,n. 15479; Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2010, n. 22972; Cass.,Sez. 5^, 19 novembre 2010, nn. 23408, 23409, 23410, 23411,23412 e 23413; Cass., Sez. 5^, 10 ottobre 2011, nn. 20786,20787, 20788, 20789, 20790, 20791, 20792, 20793 e 20794;Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2016, nn. 12797 e 12798).In definitiva, il concessionario è soggetto passivo del tributoindipendentemente dagli effetti giuridici della concessione, cosìche non è necessario accertare se la concessione sia attributivaNumero registro generale 12936/2022Numero sezionale 2322/2026Numero di raccolta generale 10292/2026Data pubblicazione 20/04/2026del diritto di costruire immobili sul demanio con effetti reali ocon effetti obbligatori.1.3 In seguito, con riguardo all’IMU, l’art. 9, comma 1, secondoperiodo, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha confermato che:«Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo èil concessionario».Analogamente, con riguardo alla nuova IMU, l’art. 1, comma743, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, hapedissequamente ribadito che: «Nel caso di concessione diaree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario».1.4 Né si può contestare, come è stato prospettato dallaricorrente, l’equiparabilità ai fini dell’ICI tra la concessione diun’area demaniale, per la quale soggetto passivo dovrebbeessere il concessionario, e la concessione di un fabbricatoinsistente su un’area demaniale, per la quale soggetto passivodovrebbe essere l’amministrazione proprietaria, giacché lasituazione soggettiva del concessionario non muta, ai finidell’insorgenza a suo carico dell’obbligazione tributaria, inrelazione al fabbricato edificato (o edificando) su un’areademaniale, di cui lo stesso costituisce (o costituirà) accessione(art. 934 cod. civ.).Per cui, il presupposto impositivo rimane radicato nellaposizione di concessionario dell’area demaniale, a prescinderedalla sua assimilabilità quoad effectum ad un diritto reale o adun diritto personale di godimento [vedasi: Cass., Sez. Trib., 19aprile 2023, n. 10577, la quale si è pronunciata, in relazionealle peculiarità della fattispecie decisa, nel senso dell’acquistoin capo al concessionario di un diritto reale assimilabile,rispettivamente, al diritto di superficie o alla proprietàsuperficiaria (art. 952, primo comma e secondo comma, cod.civ.), a seconda che il fabbricato non sia ancora ovvero sia giàNumero registro generale 12936/2022Numero sezionale 2322/2026Numero di raccolta generale 10292/2026Data pubblicazione 20/04/2026esistente, ravvisando il fondamento della soggettività passivaai fini dell’IMU nell’art. 9, comma 1, primo periodo, del d.lgs.14 marzo 2011, n. 23].1.5 In definitiva, secondo questa Corte, la concessione di unbene demaniale non limita le facoltà di godimento delconcessionario, che subentra nei poteri e nelle funzionidell’amministrazione concedente, divenendo l’unico soggettotenuto al pagamento delle relative imposte (Cass., Sez. 5^, 22gennaio 2020, n. 1326; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n.6821; Cass., Sez. Trib., 25 ottobre 2022, n. 31551).1.6 Proseguendo nel solco di tale orientamento, lagiurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, in tema di ICI, nelcaso di concessione di beni del patrimonio indisponibile,sussiste la soggettività passiva del concessionario, ricorrendol'eadem ratio che ha giustificato la soggettività passiva delconcessionario di beni demaniali, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.30 dicembre 1992, n. 504 (nel testo novellato dall'art. 18,comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388), consideratoche sia i beni demaniali che i beni patrimoniali indisponibiliappartengono alla categoria generale dei beni pubblici e nonsussistendo tra le due categorie una sostanziale differenzaquanto alla funzione esercitata (in termini: Cass., Sez. 5^, 28ottobre 2020, n. 23678).Nella stessa direzione, a completamento dell’evoluzioneinterpretativa, un recente arresto di questa Corte ha sancitoche, anche in tema di IMU, sussiste la soggettività passivaanche del concessionario di beni del patrimonio indisponibile,ricorrendo l'eadem ratio della disposizione che l'ha individuataper il concessionario di beni demaniali (art. 9, comma 1, deld.lgs. 14 marzo 2011, n. 23), considerato che sia i benidemaniali che i beni patrimoniali indisponibili appartengonoNumero registro generale 12936/2022Numero sezionale 2322/2026Numero di raccolta generale 10292/2026Data pubblicazione 20/04/2026alla categoria generale dei beni pubblici, non sussistendo tra ledue categorie una sostanziale differenza quanto alla funzioneesercitata, e che il presupposto del tributo deve identificarsi,nell'uno così come nell'altro caso, nel godimento del beneoggetto di concessione (Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n.18946). Da qui, colmando la lacuna normativa, l’affermazionedella soggettività passiva ai fini dell’IMU anche delconcessionario di beni del patrimonio indisponibile.Né una siffatta operazione interpretativa si pone al di fuori deilimiti segnati dal dato normativo espresso (il possesso o ladetenzione di beni immobili quale facoltà di godimentoderivante da una concessione amministrativa), per di piùprospettandosi un medesimo indice concreto rilevatore dicapacità contributiva che, in effetti, lì e qui si raccorda al ridettogodimento del bene oggetto di concessione (Cass., Sez. Trib.,10 luglio 2025, n. 18946).Aggiungasi ad abundantiam che, secondo un consolidatoorientamento delle Sezioni Unite della Corte, l'attribuzione aprivati dell'utilizzazione di beni del demanio o del patrimonioindisponibile dello Stato o dei Comuni, quale che sia laterminologia adottata nella convenzione ed ancorché essapresenti elementi privatistici, è sempre riconducibile, ove nonrisulti diversamente, alla figura della “concessione-contratto”,destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, puòessere legittimamente attribuito ad un soggetto diversodall'ente titolare del bene - entro certi limiti e per alcune utilità- solo mediante concessione amministrativa; ed in particolaresi è rimarcato che nella figura della “concessione-contratto” «laPubblica Amministrazione è titolare di una posizione particolareNumero registro generale 12936/2022Numero sezionale 2322/2026Numero di raccolta generale 10292/2026Data pubblicazione 20/04/2026e privilegiata rispetto all'altra parte, in quanto dispone, oltreche dei diritti e della facoltà che nascono comunemente dalcontratto, di pubblici poteri che derivano direttamente dallanecessità di assicurare il pubblico interesse in quel particolaresettore, in cui la concessione è diretta a produrre i suoi effetti.»(tra le tante: Cass. Sez. Un., 28 giugno 2006, n. 14865; Cass.Sez. Un., 25 marzo 2016, n. 6019; Cass. Sez. Un., 21 maggio2019, n. 13664; Cass. Sez. Un., 12 ottobre 2020, n. 21991;Cass. Sez. Un., 26 dicembre 2024, n. 34501 – vedasi, per lagiurisprudenza amministrativa: Cons. Stato, Sez. 7^, 19maggio 2023, n. 4987).1.7 A fronte di tale esegesi, che ha convincentementevalorizzato e plasmato l’elasticità insita nei dati normativi, ilrichiamo della ricorrente alla soluzione desunta dalla propostadi definizione anticipata formulata in altro procedimento tra lemedesime parti dinanzi al giudice di legittimità (avente adoggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per la TASIrelativa all’anno 2015) non è significativo (anche ai soli fini diun’eventuale rimessione della causa alla pubblica udienzaovvero al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’assegnazione alle SezioniUnite), giacché, per un verso, la scelta del giudice proponenteè stata motivata (e condizionata) dalla prevalenza ostativadella carente autosufficienza del ricorso («in tal guisaprecludendo una valutazione ex actis sulla correttaqualificazione giuridica della fattispecie»), per altro verso, laproposta di definizione anticipata, per sua natura, «non rivelauna funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valoredi pronuncia definitiva», «realizza un assetto meramentestrumentale e interinale, e rimane, quindi, prodromica alladecisione conclusiva che spetta al collegio; se ad essa nonsegue la richiesta di cui al secondo comma, il giudizio vieneNumero registro generale 12936/2022Numero sezionale 2322/2026Numero di raccolta generale 10292/2026Data pubblicazione 20/04/2026definito dal decreto che dichiara l’estinzione del giudizioemesso a norma dell’art. 391 c.p.c. (il che ne spiega la formamonocratica), e non con una statuizione confermativa dellainammissibilità, della improcedibilità o della manifestainfondatezza del ricorso ipotizzate dal proponente» (in termini:Cass., Sez. Un., 10 aprile 2024, n. 9611 – vedasi anche: Cass.,Sez. 3^, 16 settembre 2025, n. 25419).Senza contare, peraltro, che una diversa opzionestravolgerebbe la comune ratio dell'art. 3, comma 2, del d.lgs.30 dicembre 1992, n. 504, nel testo novellato dall'art. 18,comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell’ art. 9,comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che ha mirato aindividuare una volta per tutte, nel concessionario di benipubblici il soggetto passivo dell’ICI e dell’IMU senza dare alcunrilievo agli effetti giuridici (reali o obbligatori) dellaconcessione, tipizzandone il presupposto impositivonell’attribuzione provvedimentale del godimento esclusivo etemporaneo sul suolo demaniale o patrimoniale indisponibileda parte della pubblica amministrazione. Ciò anche al fine discongiurare la proliferazione di inutili e dispersive controversiesulla qualificazione giuridica della posizione ascrivibile alconcessionario rispetto all’utilizzo individuale del benepubblico.Per cui, in tale prospettiva, è assolutamente irrilevante lavalutazione che la convenzione tra [OSCURATO:PERSONA] e“[OSCURATO:PERSONA] 80 [OSCURATO:SOCIETA].” del 15 marzo 2007 «siaun vero contratto (nel caso di specie appalto pubblico seguitoa regolare bando di concorso per la sua aggiudicazione) con ilquale l’[OSCURATO:PERSONA], al fine diriqualificare aree di verde pubblico degradate/abbandonate, hacommissionato la realizzazione di un’opera pubblicaNumero registro generale 12936/2022Numero sezionale 2322/2026Numero di raccolta generale 10292/2026Data pubblicazione 20/04/2026immediatamente acquisita al patrimonio indisponibile delComune; il profilo del predetto appalto riguardantel’affidamento in gestione delle opere realizzate in favoredell’appaltatore, per la durata di anni 33, costituisce,incontrovertibilmente, la refusione in favore del medesimoappaltatore dei costi di realizzazione e la remunerazione perl’opera realizzata, quindi assumendo un carattere meramenteobbligatorio e non concessorio».2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi l’infondatezza del motivo dedotto, il ricorso nonpuò che essere rigettato.3. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazionedelle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la partevittoriosa.4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 marzo2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10292/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris