CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 novembre 2023
Cassazione n. 24104/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettet22511te le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] entezen. conclude per l'inammissibilita' lien~325 Nessun difensore è comparso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Catania ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa, in data 20/11/2023, dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, con la quale è stata applicata al prevenuto la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato al capo 22) dell'incolpazione. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso il difensore dell'indagato che solleva due motivi con cui deduce: 2.1. Violazione di legge in ordine al giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari e ai criteri di scelta della misura, sottolineandosi come il prevenuto vanti un solo precedente per furto e come, per tale ragione, non possa essere reputato portatore di una personalità così negativa da considerarsi la misura carceraria quale unico strumento per limitarne l'indimostrata caratura criminale. Nella vicenda in esame, il contributo dell'indagato si esauriva nella presunta dazione o prestito di denaro, dovendosi inoltre rilevare che il presunto traffico di sostanze stupefacenti non è mai stato riscontrato di fatto, tenuto conto che gli unici elementi sui quali si è basato il giudizio di probabilità del Tribunale risultano esclusivamente essere le poche intercettazioni riportate nell'ordinanza impugnata, nelle quali mai si parla di droga; mai il Platania è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Appare pertanto evidente l'insussistenza di specifiche di inderogabili esigenze cautelari, idonee a giustificare il mantenimento della misura in corso. Vanno esclusi il pericolo di fuga e quello di reiterazione del reato, non essendovi elementi a suffragarli; 2.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, attesa la valutazione unilaterale e preconcetta delle risultanze in atti. In ogni caso, le esigenze originariamente ravvisate devono ora ritenersi fortemente affievolite. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.t 2. Deve premettersi che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460). Nel caso di specie, il Tribunale ha osservato come le intercettazioni, in cui l'indagato è anche interlocutore diretto, attestino che egli trafficava in cocaina ed amnesia, rifornendosi da [OSCURATO:PERSONA] per grossissimi quantitativi o partecipando agli acquisti da quest'ultimo programmati, attraverso i canali spagnolo e napoletano; e come le conversazioni captate, condotte con linguaggio piano, non necessitino di sforzi ermeneutici per dimostrare il pieno coinvolgimento del ricorrente nell'attività illecita monitorata dalle investigazioni. In punto di esigenze cautelari, su cui il ricorso è incentrato, il Tribunale del riesame ha ritenuto concreto, attuale e grave il pericolo di reiterazione dei reati, che ha desunto dalla stabilità e ripetizione, nel breve tempo monitorato, delle condotte illecite, chiaramente preesistenti all'investigazione, dai quantitativi di sostanze stupefacenti oggetto dei traffici, dai rapporti acclarati con esponenti della criminalità organizzata, quali [OSCURATO:PERSONA] , figlio del boss mafioso Giacomo e [OSCURATO:PERSONA], esponente del clan mafioso [OSCURATO:PERSONA]. Rileva poi il Tribunale che, ad onta dell'unico precedente penale annoverato (una condanna per furto nel 2017), la piena disponibilità palesata dal Platania di investire grosse somme nelle operazioni patrocinate da Ieni e la consistenza dei traffici illeciti, delineati dalle investigazioni, inducono a ritenere infungibile la custodia in carcere, poiché gli arresti domiciliari, per loro natura, non consentirebbero di assicurare l'interruzione dei legami del ricorrente con la criminalità del settore, né di impedire la ripetizione delle illeciti, consumabili in ambito domestico mediante l'uso del telefono, come pure per mezzo di terzi incaricati. A fronte degli anzidetti rilievi, il ricorso si appalesa del tutto generico e meramente assertivo. t 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att.