CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 settembre 2021
Cassazione n. 45238/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito-ii-Putrtrlico-Mtni-Stétb,-in-pe—rs-o—n-a del S—ostituto Procuratore [OSCURATO:PERSONA] P che ha concluso chiedendo udito il difensore-- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo in data 30 maggio 2017, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, in esito al giudizio abbreviato, alla pena di mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., perché, con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, presentata all'Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] della provincia di Cuneo, aveva attestato di non avere carichi pendenti; circostanza risultata contraria al vero, atteso che, da accertamenti eseguiti, all'epoca della resa dichiarazione, a suo carico risultavano pendenti due procedimenti penali; in Cuneo il 27 gennaio 2015. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza d'appello con tre motivi (quivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.); all'uopo denuncia: - la violazione degli artt. 49 e 483 cod. pen. e 76 d.P.R. 445/2000 e il vizio di motivazione, sul rilievo dell'inoffensività del fatto, posto che la dichiarazione sostitutiva resa era priva di qualsivoglia effetto probatorio rispetto alla conservazione da parte del ricorrente del suo status di iscritto all'Albo dei [OSCURATO:PERSONA]; - la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, non essendo indicativi del grado di offensività della condotta tenuta né il rango professionale dell'imputato, né la circostanza che egli, nel giorno in cui ebbe a rendere la dichiarazione mendace, fosse stato condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta; - la violazione degli artt. 53 e 58 I. n. 689/1981 e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, beneficio, quello richiesto, del quale l'imputato sarebbe stato meritevole essendogli stata inflitta una pena di mesi due e non di mesi tre di reclusione, come erroneamente affermato dalla Corte di appello a sostegno del diniego. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria in data 25 settembre 2021, a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria in data 30 settembre 2021, trasmessa in Cancellerai tramite PEC in data 1 ottobre 2021, l'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di Carrara, ha replicato alle conclusioni del P.G. ed ha insistito per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo, con il quale è dedotto che, nella fattispecie al vaglio, ricorrerebbe un'ipotesi di falso inutile perché la mendace dichiarazione resa sarebbe stata irrilevante, ai fini della conservazione da parte del ricorrente dell'iscrizione all'Albo dei [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] della provincia di Cuneo, non coglie nel segno. 1.1. Invero, l'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 445/2000, riveste la funzione di provare i fatti attestati, evitando al privato l'onere di provarli con la produzione di certificati (nella specie il certificato dei carichi pendenti): in tal modo essa collega l'efficacia probatoria dell'atto al dovere del dichiarante di dichiarare il vero. In effetti, giusta quanto sancito dal diritto vivente, secondo cui il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) è configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero (Sez. U, n. 28 del 15/12/1999 - dep. 09/03/2000, Rv. 215413), non si è mai dubitato che siffatta norma possa essere individuata nell'art. 46 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 445, che indica le varie categorie di stati, qualità personali e fatti comprovati mediante dichiarazioni sottoscritte dall'interessato (Sez. 2, n. 4970 del 12/01/2012, Rv. 251815; Sez. 5, n. 20570 del 10/05/2006, Rv. 234203). 1.2. Nel caso in esame, pertanto, stante l'incontestata natura di ente pubblico non economico dell'ordine professionale di appartenenza dell'imputato, la condotta del ricorrente integra senz'altro la fattispecie di cui all'art. 483 cod. pen. (Sez. 5, n. 48681 del 06/06/2014, Rv. 261278), posto che le dichiarazioni sostitutive, attestanti stati e qualità personali, consistono in dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni rilasciate da un ente dotato di capacità certificativa (il casellario giudiziale, nella specie). Ne viene che l'atto nel quale tali dichiarazioni sono trasfuse è destinato a provare la verità dei fatti attestati ed a produrre specifici effetti disciplinati dal regolamento dell'ordine professionale. 1.3. Tanto chiarito, il rilievo concernente l'inoffensività del fatto è infondato. L'innocuità del falso, punto che attiene alla tipicità del fatto materiale, non va confusa con la sua presunta inutilità, profilo che, in astratto, potrebbe al più attingere l'ambito della prova del dolo del reato: ciò in quanto l'innocuità del falso riguarda esclusivamente l'inesistenza dell'oggetto tipico della falsità di modo che questa riguardi un atto assolutamente privo di valenza probatoria (Sez. 5, n. 28599 del 07/04/2017, Bautista, Rv. 270245) a prescindere dall'uso che dell'atto oggetto di falsificazione venga fatto (Sez. 3, n. 34901 del 19/07/2011, Rv. 250825). In ogni caso ai reati di falso sono estranee le nozioni di danno e di profitto, essendo sufficiente, per il perfezionamento delle rispettive fattispecie, il mero pericolo che dalla contraffazione o dall'alterazione possa derivare alla fede pubblica, che è l'unico bene giuridico protetto dalle norme incriminatrici dettate in materia. 2. Il secondo motivo è inammissibile. Il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis, cod. pen. è stato motivato in sentenza valorizzando sia la non esiguità del pericolo discendente dalla condotta del Carrara, evocata dal dovere di rendere all'ordine di appartenenza un'informazione veritiera circa l'assenza di pregiudizi penali, in considerazione dei profili di rilevanza pubblicistica connessi all'esercizio della professione di commercialista, sia l'intensità del dolo che ne aveva assistito la condotta, avendo egli riportato nella stessa giornata in cui aveva reso la dichiarazione mendace una condanna in primo grado per bancarotta fraudolenta. Si tratta di giustificazione che non si espone a rilievi di sorta avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590).3. Anche il terzo motivo è inammissibile. Avuto riguardo alla genericità del corrispondente motivo di gravame, formulato senza alcuna indicazione delle specifiche ragioni atte a giustificare l'esercizio da parte del giudice di appello del potere discrezionale di sostituire la pena detentiva irrogata all'imputato con quella pecuniaria (pag. 8, primo capoverso, atto di appello depositato in data 10 luglio 2017), va riconosciuto che nessuna approfondita argomentazione meritava, nella sentenza impugnata, il diniego della invocata sostituzione ex artt. 53 e 58 I. n. 689/1981. Occorre, infatti, ribadire che, in sede di impugnazione, il giudice non è obbligato neppure a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez. 3, n. 53710 del 23/02/2016, Rv. 268705; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv. 261423; Sez. 5, n. 18732 del 31/01/2012, Rv. 252522). 4. Il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro