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CassazionedecretoSezione LDecisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 29204/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente OFtDINANZA sul ricorso 24331-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 2320 [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1377/2016 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 27/04/2016 R.G.N. 7461/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 24331/16 Rilevato che: Con sentenza del giorno 27 aprile 2016 n. 1377, il tribunale di Taranto in funzione di giudice d'appello rigettava il gravame dell'Inps avverso la sentenza del Giudice di pace di Taranto che aveva rigettato l'opposizione dell'Istituto al decreto ingiuntivo emesso su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento della somma di C 191,08 a titolo di rivalutazione monetaria dovuta per l'indennità di disoccupazione agricola, pagata nel mese di gennaio 2013, a seguito di sentenza emessa dal tribunale di Taranto.

Secondo il tribunale, a supporto delle ragioni della propria decisione di rigetto del gravame, sussisteva l'interesse da parte della lavoratrice ad adire nuovamente il giudice perché la sentenza passata in giudicato già ottenuta, di condanna dell'Inps al pagamento della somma di C 1.492,48, non era facilmente interpretabile nel quantum dal momento che si trattava di verificare la ricorrenza in concreto dei presupposti di fatto relativamente all'obbligo di pagare la rivalutazione e gli interessi, nei limiti di cui all'art. 16 comma sei della legge n. 412 del 1991, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda in via amministrativa: secondo il tribunale si trattava di una statuizione complessa, per quanto riguardava la quantificazione della rivalutazione e gli interessi sulla somma liquidata a titolo di indennità di disoccupazione agricola, che rimandava all'accertamento di una serie di elementi estranei alla sentenza.

Il tribunale non ha ritenuto fondate neppure le doglianze dell'Inps, sul merito della pretesa, per l'assenza di una contestazione specifica che contenesse l'indicazione di altri elementi di valutazione su cui basare una diversa quantificazione della somma da pagare.

Avverso la sentenza del tribunale di Taranto, in funzione di giudice d'appello, l'Inps ricorre in cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, l'Inps deduce il vizio di nullità della sentenza per violazione degli artt. 100, 474 e 633 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché erroneamente il tribunale aveva statuito che la lavoratrice avesse effettivamente interesse a precostituirsi un nuovo titolo esecutivo degli importi già liquidati dal tribunale di Taranto, e ciò perché nel dispositivo della sentenza passata in giudicato non era facilmente estrapolabile il criterio per individuare il quantum per la determinazione di rivalutazione e interessi dal momento che l'obbligo di pagare tali interessi e tale rivalutazione era previsto nei soli limiti di cui all'art. 16 comma sesto della legge n. 412 del 1991.

Infatti, secondo l'Istituto previdenziale, competente per l'interpretazione del dispositivo della sentenza di condanna dell'Inps era il giudice dell'esecuzione che era colui a cui si poteva demandare l'interpretazione della statuizione di condanna, mentre non vi era interesse alla precostituzione di un nuovo titolo di natura monitoria.

Con il secondo motivo di ricorso, l'Inps prospetta, in via subordinata, il vizio di nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 16 comma 6 della legge n. 412/91, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché erroneamente il tribunale di Taranto aveva ritenuto fondata la richiesta di determinazione della rivalutazione monetaria, nonostante l'Istituto avesse contestato il diritto della lavoratrice al cumulo di interessi e rivalutazione monetaria sulla prestazione previdenziale (indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2006) riconosciutale con sentenza passata in giudicato.

Con un terzo motivo di ricorso proposto per t:uziorismo di difesa, l'Inps lamenta la violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per l'errata liquidazione delle spese di lite nell'importo di C 1.200,00, cifra eccessiva, rispetto al valore della prestazione previdenziale dedotta in giudizio, come previsto dalla norma di cui alla rubrica.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti formulati in via subordinata.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "L'interpretazione del titolo esecutivo consistente in una sentenza passata in giudicato compiuta dal giudice dell'opposizione a precetto o all'esecuzione si risolve nell'apprezzamento di un "fatto", come tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che, in sede di esecuzione, la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come "giudicato esterno" (in quanto decisione assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della controversia, bensì come titolo esecutivo e, pertanto, al pari degli altri titoli esecutivi', non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensì come presupposto fattuale dell'esecuzione, ossia come condizione necessaria e sufficiente per procedere ad essa"(Cass. nn. 15852/10, 26890/14, 10806/20, cfr. anche Cass. sez. un. n. 5633/22).

Nella specie, competente a interpretare il dispositivo della sentenza di condanna dell'Inps al pagamento della somma di C 1.492,48 oltre rivalutazione ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16 comma 6 della legge n. 142 del 1991, a titolo di indennità di disoccupazione agricola, doveva essere il giudice dell'esecuzione (se adito da [OSCURATO:PERSONA]), ovvero dell'opposizione all'esecuzione (qualora fosse stato adito dall'Inps), sulla base della somma precettata dal creditore, mentre non vi era interesse ad adire nuovamente il giudice, per la formazione di un nuovo titolo esecutivo di natura monitoria, che ha, in pratica, avuto il solo effetto di dilatare i tempi di esecuzione della sentenza di condanna, oramai passata in giudicato e di aggravare le spese in danno del debitore.

Va, conseguentemente accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti proposti in via subordinata, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., va revocato il decreto ingiuntivo opposto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito, ponendosi a carico di [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità [OSCURATO:PERSONA] Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 700,00, oltre € 200,00, per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente OFtDINANZA sul ricorso 24331-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 2320 [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1377/2016 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 27/04/2016 R.G.N. 7461/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 24331/16 Rilevato che: Con sentenza del giorno 27 aprile 2016 n. 1377, il tribunale di Taranto in funzione di giudice d'appello rigettava il gravame dell'Inps avverso la sentenza del Giudice di pace di Taranto che aveva rigettato l'opposizione dell'Istituto al decreto ingiuntivo emesso su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento della somma di C 191,08 a titolo di rivalutazione monetaria dovuta per l'indennità di disoccupazione agricola, pagata nel mese di gennaio 2013, a seguito di sentenza emessa dal tribunale di Taranto. Secondo il tribunale, a supporto delle ragioni della propria decisione di rigetto del gravame, sussisteva l'interesse da parte della lavoratrice ad adire nuovamente il giudice perché la sentenza passata in giudicato già ottenuta, di condanna dell'Inps al pagamento della somma di C 1.492,48, non era facilmente interpretabile nel quantum dal momento che si trattava di verificare la ricorrenza in concreto dei presupposti di fatto relativamente all'obbligo di pagare la rivalutazione e gli interessi, nei limiti di cui all'art. 16 comma sei della legge n. 412 del 1991, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda in via amministrativa: secondo il tribunale si trattava di una statuizione complessa, per quanto riguardava la quantificazione della rivalutazione e gli interessi sulla somma liquidata a titolo di indennità di disoccupazione agricola, che rimandava all'accertamento di una serie di elementi estranei alla sentenza. Il tribunale non ha ritenuto fondate neppure le doglianze dell'Inps, sul merito della pretesa, per l'assenza di una contestazione specifica che contenesse l'indicazione di altri elementi di valutazione su cui basare una diversa quantificazione della somma da pagare. Avverso la sentenza del tribunale di Taranto, in funzione di giudice d'appello, l'Inps ricorre in cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, l'Inps deduce il vizio di nullità della sentenza per violazione degli artt. 100, 474 e 633 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché erroneamente il tribunale aveva statuito che la lavoratrice avesse effettivamente interesse a precostituirsi un nuovo titolo esecutivo degli importi già liquidati dal tribunale di Taranto, e ciò perché nel dispositivo della sentenza passata in giudicato non era facilmente estrapolabile il criterio per individuare il quantum per la determinazione di rivalutazione e interessi dal momento che l'obbligo di pagare tali interessi e tale rivalutazione era previsto nei soli limiti di cui all'art. 16 comma sesto della legge n. 412 del 1991. Infatti, secondo l'Istituto previdenziale, competente per l'interpretazione del dispositivo della sentenza di condanna dell'Inps era il giudice dell'esecuzione che era colui a cui si poteva demandare l'interpretazione della statuizione di condanna, mentre non vi era interesse alla precostituzione di un nuovo titolo di natura monitoria. Con il secondo motivo di ricorso, l'Inps prospetta, in via subordinata, il vizio di nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 16 comma 6 della legge n. 412/91, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché erroneamente il tribunale di Taranto aveva ritenuto fondata la richiesta di determinazione della rivalutazione monetaria, nonostante l'Istituto avesse contestato il diritto della lavoratrice al cumulo di interessi e rivalutazione monetaria sulla prestazione previdenziale (indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2006) riconosciutale con sentenza passata in giudicato. Con un terzo motivo di ricorso proposto per t:uziorismo di difesa, l'Inps lamenta la violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per l'errata liquidazione delle spese di lite nell'importo di C 1.200,00, cifra eccessiva, rispetto al valore della prestazione previdenziale dedotta in giudizio, come previsto dalla norma di cui alla rubrica. Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti formulati in via subordinata. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "L'interpretazione del titolo esecutivo consistente in una sentenza passata in giudicato compiuta dal giudice dell'opposizione a precetto o all'esecuzione si risolve nell'apprezzamento di un "fatto", come tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che, in sede di esecuzione, la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come "giudicato esterno" (in quanto decisione assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della controversia, bensì come titolo esecutivo e, pertanto, al pari degli altri titoli esecutivi', non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensì come presupposto fattuale dell'esecuzione, ossia come condizione necessaria e sufficiente per procedere ad essa"(Cass. nn. 15852/10, 26890/14, 10806/20, cfr. anche Cass. sez. un. n. 5633/22). Nella specie, competente a interpretare il dispositivo della sentenza di condanna dell'Inps al pagamento della somma di C 1.492,48 oltre rivalutazione ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16 comma 6 della legge n. 142 del 1991, a titolo di indennità di disoccupazione agricola, doveva essere il giudice dell'esecuzione (se adito da [OSCURATO:PERSONA]), ovvero dell'opposizione all'esecuzione (qualora fosse stato adito dall'Inps), sulla base della somma precettata dal creditore, mentre non vi era interesse ad adire nuovamente il giudice, per la formazione di un nuovo titolo esecutivo di natura monitoria, che ha, in pratica, avuto il solo effetto di dilatare i tempi di esecuzione della sentenza di condanna, oramai passata in giudicato e di aggravare le spese in danno del debitore. Va, conseguentemente accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti proposti in via subordinata, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., va revocato il decreto ingiuntivo opposto. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito, ponendosi a carico di [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità [OSCURATO:PERSONA] Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto. Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 700,00, oltre € 200,00, per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessor
Decreto Cassazione n. 29204/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris