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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 09597/2026

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procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] DeCarolis, con domicilio digitale in atti;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], n. 389/2023, depositata in data26/9/2023;Numero registro generale 18/2024Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 9597/2026Data pubblicazione 15/04/2026Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026;[OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “il contribuente”) deduce diaver svolto l’attività di lavoro dipendente nella Repubblica PopolareCinese nel periodo dal 1° giugno 2014 al 31 dicembre 2016 con uncontratto esclusivo di lavoro presso la società “Hennecke MachineryShangai”.In tale periodo, pur vivendo stabilmente all’estero, egli mantennel’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente senza registrarsi aquella dei residenti all’estero (AIRE).All’inizio dell’anno 2017, l’esponente rientrò in Italia e fu assunto dallasocietà italiana “[OSCURATO:PERSONA]” (a partire dal 1° settembre 2017“[OSCURATO:PERSONA]”) con contratto di lavoro decorrente dall’inizio ditale anno.Nel corso dei primi due anni dal rientro (2017 e 2018) l’attualericorrente versò le imposte sul proprio reddito da lavoro dipendentesecondo le regole ordinarie mediante la presentazione dei modelli 730,ritenendo di non poter beneficiare dell’agevolazione di cui all’art. 16 delD.

Lgs. 14 settembre 2015 n. 147, nota come il “regime dei lavoratoriimpatriati”.Deduce il contribuente che tale norma, che aveva la specifica finalitàdi garantire ai lavoratori che decidevano di trasferire la propriaresidenza in Italia una riduzione della tassazione dei redditi da lavorodipendente, se applicata al caso in oggetto avrebbe determinato in suofavore un’imposizione diretta (ossia IRPEF ed addizionali) solo sul 50%dei propri redditi da lavoro dipendente conseguiti negli anni 2017 e2018 e nei tre successivi.In base al disposto del comma 2 della norma, i requisiti necessari perottenere l’agevolazione erano:r.g. n. 18/2024 a.c. 3/2/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 18/2024Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 9597/2026Data pubblicazione 15/04/2026a) che il contribuente fosse un cittadino della Comunità europea inpossesso di laurea;b) che avesse svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendenteper 24 mesi fuori dall’Italia;c) che il medesimo trasferisse la propria residenza fiscale (comedefinita dall’art. 2 del DPR 917/86, [OSCURATO:PERSONA] sulle [OSCURATO:PERSONA] -TUIR) in Italia.Sussistendo tali condizioni, l’agevolazione si sarebbe applicata adecorrere dal periodo d’imposta in cui avveniva il trasferimento di cuial precedente punto c).Il convincimento dell’esponente derivava dall’interpretazione dellanorma da parte dell’Agenzia delle Entrate, secondo la quale laresidenza estera avrebbe dovuto perdurare per tutto il periodo minimodi lavoro estero (ossia 24 mesi): considerato che per tutto il periodo incui aveva lavorato in Cina era rimasto iscritto all’anagrafe italiana dellapopolazione residente e tenuto conto che la residenza anagraficacoincide con quella fiscale, l’esponente ha inizialmente ritenutoinapplicabile a sé la misura agevolativa.Senonché a partire dal 1° maggio 2019 è stato introdotto nell’ambitodell’art. 16 del D. Lgs. 147/2015 il nuovo comma 5-ter in base al qualeè riconosciuto, ai cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italiaentro il 31 dicembre 2019, in relazione ai periodi d’imposta per i qualinon erano decorsi i termini per l’accertamento, la spettanza dellatassazione agevolata secondo le disposizioni vigenti al 31 dicembre2018 purché questi provassero la residenza estera nel periodo di lavorosecondo il disposto della Convenzione contro le doppie imposizioni suiredditi vigente tra l’Italia e lo Stato estero di residenza.Venuta quindi meno la limitazione all’agevolazione costituita dallaresidenza anagrafica, il 16 settembre 2020 l’esponente chieseall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Novara il rimborsor.g. n. 18/2024 a.c. 3/2/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 18/2024Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 9597/2026Data pubblicazione 15/04/2026delle maggiori imposte assolte in base alla tassazione ordinariasostenuta nei due esercizi 2017 e 2018 per un ammontare complessivodi € 81.222,00 oltre agli interessi maturati e maturandi.A fronte di tale istanza, l’Agenzia delle Entrate oppose il silenzio rifiuto.In data 1° marzo 2021, l’esponente impugnò il rigetto tacitodell’istanza di rimborso.L’impugnazione, avente il medesimo contenuto dell’istanza, verteva, insostanza, sulla dimostrazione, tramite idonea allegazionedocumentale, dei requisiti richiesti dall’art. 16, comma 2 del d.lgs. n.147 del 2015.Deduce il contribuente che nel ricorso venne commesso un erroreformale: nell’indicare la disposizione normativa applicabile, infatti, eraindicato il “comma 1” al posto del “comma 2” dell’articolo

16. Inoltre,l’aliquota del reddito soggetto a tassazione agevolata era indicata nellamisura del “30%” invece di quella corretta pari al “50%”.

In realtà, talierrori materiali non snaturavano il contenuto del ricorso visto che ladocumentazione allegata era volta alla dimostrazione dei requisitirichiesti dal “comma 2” (ossia: - cittadinanza UE, - possesso di laurea,- lavoro in Cina per 24 mesi con residenza convenzionale per ilmedesimo periodo) e, in riferimento all’aliquota, nei conteggi volti alladeterminazione del credito spettante a rimborso era statocorrettamente applicato il 50%.L’Agenzia delle Entrate resistente si costituì nel giudizio depositando leproprie controdeduzioni e, successivamente, una memoria illustrativa.A seguito della fissazione dell’udienza di merito l’esponente, in data 9novembre 2021, provvide a depositare una memoria illustrativa al finedi meglio approfondire i motivi contenuti nel ricorso introduttivo e diconfutare le argomentazioni avanzate della controparte con lacomparsa di costituzione.

In tale sede il ricorrente ebbe modo diprecisare quale dovesse essere la norma applicabile alla propriar.g. n. 18/2024 a.c. 3/2/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 18/2024Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 9597/2026Data pubblicazione 15/04/2026fattispecie provvedendo, in tal modo, a correggere gli errori materialidi cui si è detto.In data 21 febbraio 2022 la [OSCURATO:PERSONA] rigettòil ricorso.L’esponente appellò la sentenza di prime cure in data 26 aprile 2022formulando due motivi di gravame.

L’Agenzia delle Entrate proposeappello incidentale contro il capo di sentenza in relazione al qualerisultò soccombente.Con la sentenza n. 389/2023 depositata il 26 settembre 2023 enotificata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, il 27 ottobre 2023 lasezione n. 1 della Corte di Giustizia di II grado del Piemonte rigettòtanto l’appello principale quanto quello incidentale.Avverso la sentenza d’appello, il contribuente propone ricorso percassazione, affidato a un solo motivo.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ricevuta una proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., il contribuente ha chiesto che il ricorso sia deciso nelle formeordinarie ed ha depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Con il primo e unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. dell’art. 16, comma 2, D. Lgs. 14 settembre 2015n. 147, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 del c.p.c.”, il contribuentededuce che la CGT di II grado, nel decidere la questione, abbiafalsamente applicato l’art. 16, comma 2 del D. Lgs. 147/2015.

Inparticolare, deduce che il giudice regionale, da una parte, abbiaritenuto che al caso in esame si rendesse applicabile una disposizionedella norma predetta (comma 2, secondo periodo) che era destinata aregolare fattispecie del tutto differenti e, dall’altra, abbia del tuttotrascurato un’altra disposizione di tale norma (comma 2, primor.g. n. 18/2024 a.c. 3/2/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 18/2024Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 9597/2026Data pubblicazione 15/04/2026periodo) che, invece, rendeva la disposizione agevolativa pienamenteapplicabile al caso di specie.Con la sentenza qui impugnata la Corte di Giustizia Tributaria di IIgrado del Piemonte avrebbe erroneamente applicato l’art. 16, comma2 del D. Lgs. 147/2015 in virtù del quale l’appellante chiedeva latassazione agevolata ivi prevista.Nel decidere in merito a tale questione la Corte si è espressa nel modoseguente: “La disposizione del comma 2 del suddetto articolo, pureinvocata dal contribuente per cercare di aggirare il requisito dei cinqueanni di residenza all’estero, pacificamente, non può trovareapplicazione con riferimento all’odierno appellante, che è cittadinoitaliano e non cittadino di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unioneeuropea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppieimposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sulloscambio di informazioni in materia fiscale come richiedeespressamente il testo letterale della norma citata, dato che non puòin alcun modo essere bypassato”.Quindi, secondo il giudice regionale, il secondo comma dell’art. 16 nonpotrebbe trovare applicazione in ragione del fatto che esso si riferiscesolamente ai cittadini di stati diversi da quelli appartenenti all’Unioneeuropea nei confronti dei quali vige una convenzione bilaterale controle doppie imposizioni.L’art. 16 del D. Lgs. 147/2015, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2017al 30 aprile 2019, ossia a partire dal periodo d’imposta per il quale ilcontribuente ha richiesto l’agevolazione, così recitava:“1.

I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italiada lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato aisensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente alr.g. n. 18/2024 a.c. 3/2/2026 6Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 18/2024Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 9597/2026Data pubblicazione 15/04/2026cinquanta per cento del suo ammontare al ricorrere delle seguenticondizioni:a) i lavoratori non sono stati [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] diimposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano apermanere in Italia per almeno due anni;b) l’attività lavorativa viene svolta presso un’impresa residente nelterritorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato conquesta o con società che direttamente o indirettamente controllano lamedesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessasocietà che controlla l’impresa;c) l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano;d) i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso direquisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con ildecreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 3.1-bis.

Omissis2.

Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applicaanche ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre2010, n. 238, le cui categorie vengono individuate tenendo conto dellespecifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali con ildecreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.

Ilcriterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica ancheai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea,con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppieimposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sulloscambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma dilaurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavorodipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimiventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamenteun'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più,conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream.r.g. n. 18/2024 a.c. 3/2/2026 7Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 18/2024Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 9597/2026Data pubblicazione 15/04/20263.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalperiodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenzanel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delleimposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsientro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presentearticolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con lealtre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente allecause di decadenza dal beneficio.4. omissis5. omissis”.Il richiamo effettuato dal comma 2 ad altre norme specifiche impone,anche per completezza espositiva, che le stesse vengano ricordate:• Art. 2, legge 30/12/2010, n. 238 – (rubricato: “Caratteristiche deisoggetti beneficiari”)1.

Hanno diritto alla concessione dei benefici fiscali di cui all'articolo 3:a) i cittadini dell'Unione europea, in possesso di un titolo di laurea, chehanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi inItalia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svoltocontinuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomoo di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattromesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa odi lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonchéla propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avviodell'attività;b) i cittadini dell'Unione europea, che hanno risiedutocontinuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che,sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svoltor.g. n. 18/2024 a.c. 3/2/2026 8Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 18/2024Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 9597/2026Data pubblicazione 15/04/2026continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italianegli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea ouna specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avvianoun'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono ilproprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesidall'assunzione o dall'avvio dell'attività.2.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanareentro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge, sono individuate le categorie dei soggetti di cui al comma 1,tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche eprofessionali e garantendo che non si determinino nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.• Art. 1, DM 26 maggio 2016: (rubricato: “Categorie dei soggettibeneficiari delle agevolazioni fiscali”) – Decreto attuativo previsto dalcomma 3 dell’art. 16 D. Lgs. 147/2015.1.

Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 16, comma 1, del decretolegislativo 14 settembre 2015, n. 147, consistenti nella concorrenzaalla formazione del reddito complessivo del 70 per cento del reddito dilavoro dipendente prodotto in Italia da soggetti che trasferiscono laresidenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2 del testo unicodelle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, trovano applicazione, adecorrere dall'anno 2016, per il periodo d’imposta del predettotrasferimento e per i successivi quattro, al verificarsi delle seguenticondizioni:a) i lavoratori non sono stati [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] diimposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano apermanere in Italia per almeno due anni;b) l’attività lavorativa è svolta presso un'impresa residente nelterritorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato conr.g. n. 18/2024 a.c. 3/2/2026 9Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 18/2024Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 9597/2026Data pubblicazione 15/04/2026questa o con società che direttamente o indirettamente controllano lamedesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessasocietà che controlla l'impresa;c) l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodosuperiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d'imposta;d) i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso deirequisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti daidecreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108, e 9 novembre 2007, n. 206.2.

Sono altresì destinatari delle medesime agevolazioni di cui al commaa) i cittadini dell’Unione europea, in possesso di un titolo di laurea chehanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, dilavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattromesi o più;b) i cittadini dell’Unione europea che hanno svolto continuativamenteun’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più,conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.Dopo aver richiamato la normativa rilevante, il contribuente deduceche sulla base del combinato disposto delle norme sopra citate risultadi chiara evidenza come l’agevolazione in oggetto fosse rivolta a trediverse categorie di lavoratori:• la prima definita dal comma 1 dell’art. 16 e dall’art. 1, comma 1 deldecreto attuativo (lavoratori rimasti all’estero 5 anni prima del rientroin possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione);• la seconda regolata dall’art. 16, comma 2, primo periodo, dall’art. 2,comma 1 della legge 238/2010 e dall’art. 1, comma 2, lettera a) deldecreto attuativo (cittadini UE in possesso di laurea che hanno svoltocontinuativamente un’attività di lavoro dipendente fuori dall’Italia negliultimi ventiquattro mesi o più);r.g. n. 18/2024 a.c. 3/2/2026 10Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 18/2024Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 9597/2026Data pubblicazione 15/04/2026• la terza definita dall’art. 16, comma 2, secondo periodo (cittadini nonUE con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppieimposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sulloscambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma dilaurea, che hanno svolto continuativamente un’attività di lavorodipendente negli ultimi ventiquattro mesi).Richiamata la normativa rilevante, deduce il contribuente che la Cortedi Giustizia Tributaria del Piemonte non ne avrebbe fatto buon governo:in particolare, essa avrebbe travisato il testo del secondo commadell’art. 16 del D. Lgs. 147/2015 e ha rigettato l’appello propostodall’esponente, argomentando con il secondo periodo del predettocomma e trascurando totalmente il periodo precedente in base al qualesarebbe giunta alla conclusione opposta.Infatti, dagli atti di causa sarebbe emerso chiaramente che l’attualericorrente era in possesso dei seguenti requisiti:a) Cittadino UE.Elemento pacifico, mai contestato e riconosciuto dallo stesso giudiceregionale seppur nell’ambito dell’erronea applicazione della norma dicui si è detto (nella sentenza, infatti, viene detto che l’odiernoappellante “è cittadino italiano e non cittadino di Stati diversi da quelliappartenenti all’Unione europea…”).b) In possesso di laurea.Altro elemento pacifico, provato con il deposito del diploma di laurea(allegato n. 2 alla memoria prodotta il 9 novembre 2021 nel corso delgiudizio di primo grado) e mai contestato.c) Svolgimento di un’attività lavorativa all’estero per almeno 24 mesi.Anche tale requisito è indiscutibile ed incontestato.

Esso, infatti,risulterebbe provato tramite l’allegazione:❖ del contratto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA](documento n. 5 del ricorso introduttivo).

Esso risulta così descritto ar.g. n. 18/2024 a.c. 3/2/2026 11Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 18/2024Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 9597/2026Data pubblicazione 15/04/2026pag. 3 dello stesso: “… prevedeva una durata di 3 anni, a partire dal1° giugno 2014, con un periodo di prova remunerato per i primi 6 mesi.Il contratto prevedeva che la posizione ricoperta fosse quella di salesmanager nella sede di Shanghai”;❖ del permesso di lavoro o visto “Z” (documento n. 6 del ricorsointroduttivo.

Esso risulta così descritto a pag. 3 dello stesso: “richiestoa tutte le persone che vogliano svolgere un lavoro retribuito all’internodella [OSCURATO:PERSONA].

Il permesso di lavoro viene concessosoltanto se il datore di lavoro è accreditato all’assunzione di personalestraniero e se l’impiegato ha il requisito di foreign expert”; l’etàdell’impiegato deve inoltre essere compresa tra 18 e 55 o 60 anni (aseconda del sesso maschile o femminile).

La Repubblica PopolareCinese nel corso della permanenza in Cina del sottoscritto ha emesso iseguenti permessi di lavoro: 1) in data 10 settembre 2014 con validitàfino al 04 settembre 2015, 2) in data 10 agosto 2015 con validità finoal 03 settembre 2016 e 3) in data 10 agosto 2016 con validità fino al31 maggio 2017;❖ documenti giustificativi del versamento delle imposte in Cina.d) Residenza estera nel periodo in cui ha prestato l’attività di lavorodipendente fuori dall’Italia determinata in base all’art. 4 dellaconvenzione contro le doppie imposizioni.Nonostante tale requisito non sia richiesto in modo specifico dallanormativa, in sede di ricorso introduttivo l’esponente ha provveduto afornire la prova del fatto che nel periodo di permanenza lavorativa inCina fosse stato lì residente secondo il disposto dell’art. 4 dell’accordoItalia Cina contro le doppie imposizioni (Accordo internazionale31/10/1986 – Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e ilGoverno della Repubblica popolare cinese per evitare le doppieimposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulreddito – Pubblicata nella G.U. 23 novembre 1989, n. 274, S.O.).r.g. n. 18/2024 a.c. 3/2/2026 12Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 18/2024Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 9597/2026Data pubblicazione 15/04/2026Sulla base di quanto esposto, il contribuente censura la sentenzaimpugnata.1.1.

Il motivo è infondato.Occorre innanzitutto considerare il testo dell’art. 16 del d.lgs. n. 147del 2015 in vigore con riferimento al periodo di tempo (2017-2018) inrelazione al quale il contribuente ha chiesto il rimborso delle maggioriimposte versate.Deve, dunque, farsi riferimento al comma 1, lett. a), del citato articolo,a norma del quale il beneficio si applica ai “lavoratori che non sono statiresidenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predettotrasferimento e che si impegnano a permanere in Italia per almeno dueanni”.Ai sensi del primo periodo del comma 2 del citato art. 16, che rinviaall’art. 2, comma 1, della legge n. 238 del 2010, il beneficio si applica(con particolare riferimento ai lavoratori) anche “ai cittadini dell'Unioneeuropea in possesso di un titolo di laurea, che hanno risiedutocontinuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che,sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svoltocontinuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomoo di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattromesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa odi lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonchéla propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avviodell'attività”.Il secondo periodo del comma 2 dell’art. 16 citato estende il beneficiodi cui al comma 1 “ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenentiall'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitarele doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero unaccordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso diun diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attivitàr.g. n. 18/2024 a.c. 3/2/2026 13Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 18/2024Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 9597/2026Data pubblicazione 15/04/2026di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italianegli ultimi ventiquattro mesi”.Il contribuente sostiene che dovrebbe essere inquadrato, ai fini delgodimento del beneficio, nella categoria soggettiva di cui al primoperiodo del comma 2 dell’art. 16, e cioè tra i cittadini dell'Unioneeuropea in possesso di un titolo di laurea, che hanno risiedutocontinuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che,sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svoltocontinuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomoo di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattromesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa odi lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonchéla propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avviodell'attività.Tale prospettazione, tuttavia, non può essere seguita, per un motivosemplice ed intuitivo: se anche i cittadini italiani fossero inquadrati nelprimo periodo del comma 2 dell’art. 16, non vi sarebbe alcuno spazioapplicativo per il comma 1, lett. a), dell’art. 16.La bipartizione tra cittadini dell’UE (compresi, in tesi, i cittadini italiani)e cittadini non UE, infatti, sarebbe esaustiva e non vi sarebbe alcunospazio euristico per la categoria dei “lavoratori” di cui all’art. 16,comma 1, lett. a).In altri termini, la tesi prospettata dal contribuente finirebbe perdeterminare una inammissibile interpretatio abrogans della lett. a) delcomma 1 dell’art. 16, incompatibile con i canoni ermeneutici cui èinformata l’interpretazione delle leggi (art. 12 prel.).Ne consegue che, quand’anche si volesse considerare che l’odiernocontribuente era stato [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] in Italia, ilperiodo durante il quale egli era stato residente all’estero nonr.g. n. 18/2024 a.c. 3/2/2026 14Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 18/2024Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 9597/2026Data pubblicazione 15/04/2026raggiungeva i “cinque periodi d’imposta precedenti il trasferimento”previsti dall’art. 16, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 147 del 2015.Né potrebbero applicarsi, alla fattispecie di causa, il comma 1 lett. a)ed il comma 5-ter dell’art. 16 citato, introdotti dal d.l. n. 34 del 2019,entrato in vigore il primo maggio 2019, conv. con mod. in l. n. 58 del2019.E’ vero, infatti, che con il decreto legge citato il tempo di permanenzaall’estero prima del trasferimento in Italia, al fine di godere delbeneficio, è stato ridotto, per i cittadini italiani, a “due periodid’imposta”; ma è anche vero, tuttavia, che l’art. 16, comma 1, lett. a)del d.lgs. n. 147 del 2015, come modificato dall’art. 5, comma 1, deld.l. n. 58 del 2019, si applica ai soggetti che trasferiscono la residenzain Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo d'impostasuccessivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del citatodecreto legge n. 58 del 2019, dunque ai soggetti che trasferiscono laloro residenza in Italia a partire dall’anno d’imposta 2020.Nella fattispecie che ci occupa, il contribuente aveva (ri)trasferito lasua residenza in Italia già nel gennaio 2017, sicché il tempo per il qualeavrebbe dovuto essere residente all’estero per godere del beneficio eradi cinque periodi d’imposta precedenti il trasferimento, requisitopacificamente non posseduto.2.

Il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Il contribuente deve essere condannato al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate, della somma di cui all’art. 96, comma 3,c.p.c., determinata in dispositivo.Il contribuente deve essere condannato al pagamento, in favore dellacassa delle ammende, della somma di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c.,determinata in dispositivo.r.g. n. 18/2024 a.c. 3/2/2026 15Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 18/2024Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 9597/2026Data pubblicazione 15/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] a pagare, in favore dell’Agenzia delleEntrate, le spese del giudizio, che si liquidano in eurocinquemilaottocento per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, della somma di euro duemilanovecento.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro mille.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 18/2024 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 16Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] DeCarolis, con domicilio digitale in atti;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], n. 389/2023, depositata in data26/9/2023;Numero registro generale 18/2024Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 9597/2026Data pubblicazione 15/04/2026Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026;[OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “il contribuente”) deduce diaver svolto l’attività di lavoro dipendente nella Repubblica PopolareCinese nel periodo dal 1° giugno 2014 al 31 dicembre 2016 con uncontratto esclusivo di lavoro presso la società “Hennecke MachineryShangai”.In tale periodo, pur vivendo stabilmente all’estero, egli mantennel’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente senza registrarsi aquella dei residenti all’estero (AIRE).All’inizio dell’anno 2017, l’esponente rientrò in Italia e fu assunto dallasocietà italiana “[OSCURATO:PERSONA]” (a partire dal 1° settembre 2017“[OSCURATO:PERSONA]”) con contratto di lavoro decorrente dall’inizio ditale anno.Nel corso dei primi due anni dal rientro (2017 e 2018) l’attualericorrente versò le imposte sul proprio reddito da lavoro dipendentesecondo le regole ordinarie mediante la presentazione dei modelli 730,ritenendo di non poter beneficiare dell’agevolazione di cui all’art. 16 delD. Lgs. 14 settembre 2015 n. 147, nota come il “regime dei lavoratoriimpatriati”.Deduce il contribuente che tale norma, che aveva la specifica finalitàdi garantire ai lavoratori che decidevano di trasferire la propriaresidenza in Italia una riduzione della tassazione dei redditi da lavorodipendente, se applicata al caso in oggetto avrebbe determinato in suofavore un’imposizione diretta (ossia IRPEF ed addizionali) solo sul 50%dei propri redditi da lavoro dipendente conseguiti negli anni 2017 e2018 e nei tre successivi.In base al disposto del comma 2 della norma, i requisiti necessari perottenere l’agevolazione erano:r.g. n. 18/2024 a.c. 3/2/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18/2024Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 9597/2026Data pubblicazione 15/04/2026a) che il contribuente fosse un cittadino della Comunità europea inpossesso di laurea;b) che avesse svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendenteper 24 mesi fuori dall’Italia;c) che il medesimo trasferisse la propria residenza fiscale (comedefinita dall’art. 2 del DPR 917/86, [OSCURATO:PERSONA] sulle [OSCURATO:PERSONA] -TUIR) in Italia.Sussistendo tali condizioni, l’agevolazione si sarebbe applicata adecorrere dal periodo d’imposta in cui avveniva il trasferimento di cuial precedente punto c).Il convincimento dell’esponente derivava dall’interpretazione dellanorma da parte dell’Agenzia delle Entrate, secondo la quale laresidenza estera avrebbe dovuto perdurare per tutto il periodo minimodi lavoro estero (ossia 24 mesi): considerato che per tutto il periodo incui aveva lavorato in Cina era rimasto iscritto all’anagrafe italiana dellapopolazione residente e tenuto conto che la residenza anagraficacoincide con quella fiscale, l’esponente ha inizialmente ritenutoinapplicabile a sé la misura agevolativa.Senonché a partire dal 1° maggio 2019 è stato introdotto nell’ambitodell’art. 16 del D. Lgs. 147/2015 il nuovo comma 5-ter in base al qualeè riconosciuto, ai cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italiaentro il 31 dicembre 2019, in relazione ai periodi d’imposta per i qualinon erano decorsi i termini per l’accertamento, la spettanza dellatassazione agevolata secondo le disposizioni vigenti al 31 dicembre2018 purché questi provassero la residenza estera nel periodo di lavorosecondo il disposto della Convenzione contro le doppie imposizioni suiredditi vigente tra l’Italia e lo Stato estero di residenza.Venuta quindi meno la limitazione all’agevolazione costituita dallaresidenza anagrafica, il 16 settembre 2020 l’esponente chieseall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Novara il rimborsor.g. n. 18/2024 a.c. 3/2/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18/2024Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 9597/2026Data pubblicazione 15/04/2026delle maggiori imposte assolte in base alla tassazione ordinariasostenuta nei due esercizi 2017 e 2018 per un ammontare complessivodi € 81.222,00 oltre agli interessi maturati e maturandi.A fronte di tale istanza, l’Agenzia delle Entrate oppose il silenzio rifiuto.In data 1° marzo 2021, l’esponente impugnò il rigetto tacitodell’istanza di rimborso.L’impugnazione, avente il medesimo contenuto dell’istanza, verteva, insostanza, sulla dimostrazione, tramite idonea allegazionedocumentale, dei requisiti richiesti dall’art. 16, comma 2 del d.lgs. n.147 del 2015.Deduce il contribuente che nel ricorso venne commesso un erroreformale: nell’indicare la disposizione normativa applicabile, infatti, eraindicato il “comma 1” al posto del “comma 2” dell’articolo 16. Inoltre,l’aliquota del reddito soggetto a tassazione agevolata era indicata nellamisura del “30%” invece di quella corretta pari al “50%”. In realtà, talierrori materiali non snaturavano il contenuto del ricorso visto che ladocumentazione allegata era volta alla dimostrazione dei requisitirichiesti dal “comma 2” (ossia: - cittadinanza UE, - possesso di laurea,- lavoro in Cina per 24 mesi con residenza convenzionale per ilmedesimo periodo) e, in riferimento all’aliquota, nei conteggi volti alladeterminazione del credito spettante a rimborso era statocorrettamente applicato il 50%.L’Agenzia delle Entrate resistente si costituì nel giudizio depositando leproprie controdeduzioni e, successivamente, una memoria illustrativa.A seguito della fissazione dell’udienza di merito l’esponente, in data 9novembre 2021, provvide a depositare una memoria illustrativa al finedi meglio approfondire i motivi contenuti nel ricorso introduttivo e diconfutare le argomentazioni avanzate della controparte con lacomparsa di costituzione. In tale sede il ricorrente ebbe modo diprecisare quale dovesse essere la norma applicabile alla propriar.g. n. 18/2024 a.c. 3/2/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18/2024Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 9597/2026Data pubblicazione 15/04/2026fattispecie provvedendo, in tal modo, a correggere gli errori materialidi cui si è detto.In data 21 febbraio 2022 la [OSCURATO:PERSONA] rigettòil ricorso.L’esponente appellò la sentenza di prime cure in data 26 aprile 2022formulando due motivi di gravame. L’Agenzia delle Entrate proposeappello incidentale contro il capo di sentenza in relazione al qualerisultò soccombente.Con la sentenza n. 389/2023 depositata il 26 settembre 2023 enotificata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, il 27 ottobre 2023 lasezione n. 1 della Corte di Giustizia di II grado del Piemonte rigettòtanto l’appello principale quanto quello incidentale.Avverso la sentenza d’appello, il contribuente propone ricorso percassazione, affidato a un solo motivo.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ricevuta una proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., il contribuente ha chiesto che il ricorso sia deciso nelle formeordinarie ed ha depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Con il primo e unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. dell’art. 16, comma 2, D. Lgs. 14 settembre 2015n. 147, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 del c.p.c.”, il contribuentededuce che la CGT di II grado, nel decidere la questione, abbiafalsamente applicato l’art. 16, comma 2 del D. Lgs. 147/2015. Inparticolare, deduce che il giudice regionale, da una parte, abbiaritenuto che al caso in esame si rendesse applicabile una disposizionedella norma predetta (comma 2, secondo periodo) che era destinata aregolare fattispecie del tutto differenti e, dall’altra, abbia del tuttotrascurato un’altra disposizione di tale norma (comma 2, primor.g. n. 18/2024 a.c. 3/2/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18/2024Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 9597/2026Data pubblicazione 15/04/2026periodo) che, invece, rendeva la disposizione agevolativa pienamenteapplicabile al caso di specie.Con la sentenza qui impugnata la Corte di Giustizia Tributaria di IIgrado del Piemonte avrebbe erroneamente applicato l’art. 16, comma2 del D. Lgs. 147/2015 in virtù del quale l’appellante chiedeva latassazione agevolata ivi prevista.Nel decidere in merito a tale questione la Corte si è espressa nel modoseguente: “La disposizione del comma 2 del suddetto articolo, pureinvocata dal contribuente per cercare di aggirare il requisito dei cinqueanni di residenza all’estero, pacificamente, non può trovareapplicazione con riferimento all’odierno appellante, che è cittadinoitaliano e non cittadino di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unioneeuropea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppieimposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sulloscambio di informazioni in materia fiscale come richiedeespressamente il testo letterale della norma citata, dato che non puòin alcun modo essere bypassato”.Quindi, secondo il giudice regionale, il secondo comma dell’art. 16 nonpotrebbe trovare applicazione in ragione del fatto che esso si riferiscesolamente ai cittadini di stati diversi da quelli appartenenti all’Unioneeuropea nei confronti dei quali vige una convenzione bilaterale controle doppie imposizioni.L’art. 16 del D. Lgs. 147/2015, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2017al 30 aprile 2019, ossia a partire dal periodo d’imposta per il quale ilcontribuente ha richiesto l’agevolazione, così recitava:“1. I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italiada lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato aisensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente alr.g. n. 18/2024 a.c. 3/2/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18/2024Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 9597/2026Data pubblicazione 15/04/2026cinquanta per cento del suo ammontare al ricorrere delle seguenticondizioni:a) i lavoratori non sono stati [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] diimposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano apermanere in Italia per almeno due anni;b) l’attività lavorativa viene svolta presso un’impresa residente nelterritorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato conquesta o con società che direttamente o indirettamente controllano lamedesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessasocietà che controlla l’impresa;c) l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano;d) i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso direquisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con ildecreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 3.1-bis. Omissis2. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applicaanche ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre2010, n. 238, le cui categorie vengono individuate tenendo conto dellespecifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali con ildecreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3. Ilcriterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica ancheai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea,con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppieimposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sulloscambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma dilaurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavorodipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimiventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamenteun'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più,conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream.r.g. n. 18/2024 a.c. 3/2/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18/2024Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 9597/2026Data pubblicazione 15/04/20263. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalperiodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenzanel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delleimposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsientro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presentearticolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con lealtre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente allecause di decadenza dal beneficio.4. omissis5. omissis”.Il richiamo effettuato dal comma 2 ad altre norme specifiche impone,anche per completezza espositiva, che le stesse vengano ricordate:• Art. 2, legge 30/12/2010, n. 238 – (rubricato: “Caratteristiche deisoggetti beneficiari”)1. Hanno diritto alla concessione dei benefici fiscali di cui all'articolo 3:a) i cittadini dell'Unione europea, in possesso di un titolo di laurea, chehanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi inItalia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svoltocontinuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomoo di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattromesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa odi lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonchéla propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avviodell'attività;b) i cittadini dell'Unione europea, che hanno risiedutocontinuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che,sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svoltor.g. n. 18/2024 a.c. 3/2/2026 8Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18/2024Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 9597/2026Data pubblicazione 15/04/2026continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italianegli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea ouna specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avvianoun'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono ilproprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesidall'assunzione o dall'avvio dell'attività.2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanareentro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge, sono individuate le categorie dei soggetti di cui al comma 1,tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche eprofessionali e garantendo che non si determinino nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.• Art. 1, DM 26 maggio 2016: (rubricato: “Categorie dei soggettibeneficiari delle agevolazioni fiscali”) – Decreto attuativo previsto dalcomma 3 dell’art. 16 D. Lgs. 147/2015.1. Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 16, comma 1, del decretolegislativo 14 settembre 2015, n. 147, consistenti nella concorrenzaalla formazione del reddito complessivo del 70 per cento del reddito dilavoro dipendente prodotto in Italia da soggetti che trasferiscono laresidenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2 del testo unicodelle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, trovano applicazione, adecorrere dall'anno 2016, per il periodo d’imposta del predettotrasferimento e per i successivi quattro, al verificarsi delle seguenticondizioni:a) i lavoratori non sono stati [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] diimposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano apermanere in Italia per almeno due anni;b) l’attività lavorativa è svolta presso un'impresa residente nelterritorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato conr.g. n. 18/2024 a.c. 3/2/2026 9Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18/2024Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 9597/2026Data pubblicazione 15/04/2026questa o con società che direttamente o indirettamente controllano lamedesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessasocietà che controlla l'impresa;c) l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodosuperiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d'imposta;d) i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso deirequisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti daidecreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108, e 9 novembre 2007, n. 206.2. Sono altresì destinatari delle medesime agevolazioni di cui al commaa) i cittadini dell’Unione europea, in possesso di un titolo di laurea chehanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, dilavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattromesi o più;b) i cittadini dell’Unione europea che hanno svolto continuativamenteun’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più,conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.Dopo aver richiamato la normativa rilevante, il contribuente deduceche sulla base del combinato disposto delle norme sopra citate risultadi chiara evidenza come l’agevolazione in oggetto fosse rivolta a trediverse categorie di lavoratori:• la prima definita dal comma 1 dell’art. 16 e dall’art. 1, comma 1 deldecreto attuativo (lavoratori rimasti all’estero 5 anni prima del rientroin possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione);• la seconda regolata dall’art. 16, comma 2, primo periodo, dall’art. 2,comma 1 della legge 238/2010 e dall’art. 1, comma 2, lettera a) deldecreto attuativo (cittadini UE in possesso di laurea che hanno svoltocontinuativamente un’attività di lavoro dipendente fuori dall’Italia negliultimi ventiquattro mesi o più);r.g. n. 18/2024 a.c. 3/2/2026 10Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18/2024Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 9597/2026Data pubblicazione 15/04/2026• la terza definita dall’art. 16, comma 2, secondo periodo (cittadini nonUE con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppieimposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sulloscambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma dilaurea, che hanno svolto continuativamente un’attività di lavorodipendente negli ultimi ventiquattro mesi).Richiamata la normativa rilevante, deduce il contribuente che la Cortedi Giustizia Tributaria del Piemonte non ne avrebbe fatto buon governo:in particolare, essa avrebbe travisato il testo del secondo commadell’art. 16 del D. Lgs. 147/2015 e ha rigettato l’appello propostodall’esponente, argomentando con il secondo periodo del predettocomma e trascurando totalmente il periodo precedente in base al qualesarebbe giunta alla conclusione opposta.Infatti, dagli atti di causa sarebbe emerso chiaramente che l’attualericorrente era in possesso dei seguenti requisiti:a) Cittadino UE.Elemento pacifico, mai contestato e riconosciuto dallo stesso giudiceregionale seppur nell’ambito dell’erronea applicazione della norma dicui si è detto (nella sentenza, infatti, viene detto che l’odiernoappellante “è cittadino italiano e non cittadino di Stati diversi da quelliappartenenti all’Unione europea…”).b) In possesso di laurea.Altro elemento pacifico, provato con il deposito del diploma di laurea(allegato n. 2 alla memoria prodotta il 9 novembre 2021 nel corso delgiudizio di primo grado) e mai contestato.c) Svolgimento di un’attività lavorativa all’estero per almeno 24 mesi.Anche tale requisito è indiscutibile ed incontestato. Esso, infatti,risulterebbe provato tramite l’allegazione:❖ del contratto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA](documento n. 5 del ricorso introduttivo). Esso risulta così descritto ar.g. n. 18/2024 a.c. 3/2/2026 11Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18/2024Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 9597/2026Data pubblicazione 15/04/2026pag. 3 dello stesso: “… prevedeva una durata di 3 anni, a partire dal1° giugno 2014, con un periodo di prova remunerato per i primi 6 mesi.Il contratto prevedeva che la posizione ricoperta fosse quella di salesmanager nella sede di Shanghai”;❖ del permesso di lavoro o visto “Z” (documento n. 6 del ricorsointroduttivo. Esso risulta così descritto a pag. 3 dello stesso: “richiestoa tutte le persone che vogliano svolgere un lavoro retribuito all’internodella [OSCURATO:PERSONA]. Il permesso di lavoro viene concessosoltanto se il datore di lavoro è accreditato all’assunzione di personalestraniero e se l’impiegato ha il requisito di foreign expert”; l’etàdell’impiegato deve inoltre essere compresa tra 18 e 55 o 60 anni (aseconda del sesso maschile o femminile). La Repubblica PopolareCinese nel corso della permanenza in Cina del sottoscritto ha emesso iseguenti permessi di lavoro: 1) in data 10 settembre 2014 con validitàfino al 04 settembre 2015, 2) in data 10 agosto 2015 con validità finoal 03 settembre 2016 e 3) in data 10 agosto 2016 con validità fino al31 maggio 2017;❖ documenti giustificativi del versamento delle imposte in Cina.d) Residenza estera nel periodo in cui ha prestato l’attività di lavorodipendente fuori dall’Italia determinata in base all’art. 4 dellaconvenzione contro le doppie imposizioni.Nonostante tale requisito non sia richiesto in modo specifico dallanormativa, in sede di ricorso introduttivo l’esponente ha provveduto afornire la prova del fatto che nel periodo di permanenza lavorativa inCina fosse stato lì residente secondo il disposto dell’art. 4 dell’accordoItalia Cina contro le doppie imposizioni (Accordo internazionale31/10/1986 – Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e ilGoverno della Repubblica popolare cinese per evitare le doppieimposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulreddito – Pubblicata nella G.U. 23 novembre 1989, n. 274, S.O.).r.g. n. 18/2024 a.c. 3/2/2026 12Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18/2024Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 9597/2026Data pubblicazione 15/04/2026Sulla base di quanto esposto, il contribuente censura la sentenzaimpugnata.1.1. Il motivo è infondato.Occorre innanzitutto considerare il testo dell’art. 16 del d.lgs. n. 147del 2015 in vigore con riferimento al periodo di tempo (2017-2018) inrelazione al quale il contribuente ha chiesto il rimborso delle maggioriimposte versate.Deve, dunque, farsi riferimento al comma 1, lett. a), del citato articolo,a norma del quale il beneficio si applica ai “lavoratori che non sono statiresidenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predettotrasferimento e che si impegnano a permanere in Italia per almeno dueanni”.Ai sensi del primo periodo del comma 2 del citato art. 16, che rinviaall’art. 2, comma 1, della legge n. 238 del 2010, il beneficio si applica(con particolare riferimento ai lavoratori) anche “ai cittadini dell'Unioneeuropea in possesso di un titolo di laurea, che hanno risiedutocontinuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che,sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svoltocontinuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomoo di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattromesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa odi lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonchéla propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avviodell'attività”.Il secondo periodo del comma 2 dell’art. 16 citato estende il beneficiodi cui al comma 1 “ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenentiall'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitarele doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero unaccordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso diun diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attivitàr.g. n. 18/2024 a.c. 3/2/2026 13Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18/2024Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 9597/2026Data pubblicazione 15/04/2026di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italianegli ultimi ventiquattro mesi”.Il contribuente sostiene che dovrebbe essere inquadrato, ai fini delgodimento del beneficio, nella categoria soggettiva di cui al primoperiodo del comma 2 dell’art. 16, e cioè tra i cittadini dell'Unioneeuropea in possesso di un titolo di laurea, che hanno risiedutocontinuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che,sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svoltocontinuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomoo di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattromesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa odi lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonchéla propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avviodell'attività.Tale prospettazione, tuttavia, non può essere seguita, per un motivosemplice ed intuitivo: se anche i cittadini italiani fossero inquadrati nelprimo periodo del comma 2 dell’art. 16, non vi sarebbe alcuno spazioapplicativo per il comma 1, lett. a), dell’art. 16.La bipartizione tra cittadini dell’UE (compresi, in tesi, i cittadini italiani)e cittadini non UE, infatti, sarebbe esaustiva e non vi sarebbe alcunospazio euristico per la categoria dei “lavoratori” di cui all’art. 16,comma 1, lett. a).In altri termini, la tesi prospettata dal contribuente finirebbe perdeterminare una inammissibile interpretatio abrogans della lett. a) delcomma 1 dell’art. 16, incompatibile con i canoni ermeneutici cui èinformata l’interpretazione delle leggi (art. 12 prel.).Ne consegue che, quand’anche si volesse considerare che l’odiernocontribuente era stato [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] in Italia, ilperiodo durante il quale egli era stato residente all’estero nonr.g. n. 18/2024 a.c. 3/2/2026 14Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18/2024Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 9597/2026Data pubblicazione 15/04/2026raggiungeva i “cinque periodi d’imposta precedenti il trasferimento”previsti dall’art. 16, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 147 del 2015.Né potrebbero applicarsi, alla fattispecie di causa, il comma 1 lett. a)ed il comma 5-ter dell’art. 16 citato, introdotti dal d.l. n. 34 del 2019,entrato in vigore il primo maggio 2019, conv. con mod. in l. n. 58 del2019.E’ vero, infatti, che con il decreto legge citato il tempo di permanenzaall’estero prima del trasferimento in Italia, al fine di godere delbeneficio, è stato ridotto, per i cittadini italiani, a “due periodid’imposta”; ma è anche vero, tuttavia, che l’art. 16, comma 1, lett. a)del d.lgs. n. 147 del 2015, come modificato dall’art. 5, comma 1, deld.l. n. 58 del 2019, si applica ai soggetti che trasferiscono la residenzain Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo d'impostasuccessivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del citatodecreto legge n. 58 del 2019, dunque ai soggetti che trasferiscono laloro residenza in Italia a partire dall’anno d’imposta 2020.Nella fattispecie che ci occupa, il contribuente aveva (ri)trasferito lasua residenza in Italia già nel gennaio 2017, sicché il tempo per il qualeavrebbe dovuto essere residente all’estero per godere del beneficio eradi cinque periodi d’imposta precedenti il trasferimento, requisitopacificamente non posseduto.2. Il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Il contribuente deve essere condannato al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate, della somma di cui all’art. 96, comma 3,c.p.c., determinata in dispositivo.Il contribuente deve essere condannato al pagamento, in favore dellacassa delle ammende, della somma di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c.,determinata in dispositivo.r.g. n. 18/2024 a.c. 3/2/2026 15Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18/2024Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 9597/2026Data pubblicazione 15/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] a pagare, in favore dell’Agenzia delleEntrate, le spese del giudizio, che si liquidano in eurocinquemilaottocento per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, della somma di euro duemilanovecento.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro mille.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 18/2024 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 16Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09597/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris