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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14237/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria (BAT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3/3/2025 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia emessa il 14/10/2021 dal Tribunale di Trani, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 544 -bis cod. pen. 2.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione della legge penale; vizio di motivazione.

Premesso che la difesa avrebbe invocato la legittima difesa e lo stato di necessità, la Corte di appello avrebbe confermato la condanna del [OSCURATO:PERSONA] soltanto sulla base di due file video, peraltro di ignota realizzazione: ebbene, mentre il primo nonconsentirebbe alcuna possibile identificazione dell'autore del fatto (né, peraltro, la sua collocazione nel tempo), il secondo non permetterebbe di riferire l'accaduto proprio all'imputato, che sarebbe stato identificato soltanto in un secondo momento, a seguito di accertamenti sulla vettura, peraltro in uso promiscuo.

La motivazione della sentenza, pertanto, sarebbe viziata; - mancanza di motivazione in punto di recidiva.

La Corte di appello avrebbe rigettato la richiesta di disapplicazione della recidiva con argomento carente, che richiamerebbe esclusivamente i precedenti penali a carico dell'imputato, senza tener conto del loro carattere molto risalente nel tempo e del loro oggetto, che non consentirebbero alcun giudizio in termini di accresciuta pericolosità, come invece richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Con riguardo al primo motivo, concernente il giudizio di responsabilità, la Corte osserva innanzitutto che la censura in punto di scriminante (stato di necessità o legittima difesa), contenuta nel gravame, non è stata ulteriormente sostenuta in questa sede di legittimità: il ricorso, infatti, si limita a richiamare l'argomento sollevato con l'atto di appello e a citare qualche precedente giurisprudenziale, ma non si confronta affatto - in nessun passaggio - con la motivazione della sentenza sul tema (pag. 4), che ha escluso, con più che adeguate considerazioni, "alcuna situazione di pericolo imminente sotto ogni punto di vista."

4.1. L'assenza di qualunque critica alla pronuncia impugnata comporta, dunque, l'evidente inammissibilità del rinvio alle scriminantì.

5. In ordine, poi, al tema dell'identificazione dell'imputato, lo stesso primo motivo di ricorso risulta ancora del tutto infondato, sotto un duplice profilo.

5.1. In primo luogo, si afferma che tale identificazione sarebbe avvenuta sulla base di due video di ignota realizzazione, privi di data e, comunque, tali da non consentire alcun sicuro riferimento al [OSCURATO:PERSONA].

Ebbene, questo argomento manifesta evidente il proprio carattere fattuale, proprio della sola fase di merito e non consentito innanzi alla Corte di cassazione, in quanto coinvolge l'apprezzamento di una prova e la sua valutazione.

5.2. In secondo luogo, e con portata dirimente, la Corte osserva che il tema dell'identificazione dell'imputato non aveva costituito materia di gravame, il cui unico oggetto (in punto di responsabilità) era stato quello concernente la possibile applicazione delle scriminanti, nei termini appena richiamati, come ben emerge dalla stessa sentenza qui impugnata.

D'altronde, già la pronuncia di primo grado, 2integralmente confermata dalla Corte di appello, aveva evidenziato che "la difesa non ha negato il fatto storico così come contestato, ma ha richiesto l'applicazione della scriminante in quanto compiuto in condizione di stato di necessità".

5.3. Il tema della corretta identificazione dell'imputato come l'autore del reato, pertanto, non è stato mai sollevato nel giudizio di merito, così da risultare precluso in questa sede di legittimità.

6. Anche il secondo motivo di ricorso risulta del tutto infondato.

6.1. La Corte di appello, pronunciandosi sulla censura concernente il riconoscimento della recidiva (reiterata infraquinquennale), ha reso una motivazione del tutto solida, ancorata a consolidati principi giurisprudenziali e priva dei vizi denunciati.

6.2. In particolare, non può essere accolta la tesi difensiva secondo la quale la sentenza si sarebbe fondata esclusivamente sui precedenti penali, senza eseguire una concreta ed attuale verifica della pericolosità sociale dell'imputato, nell'ottica del reato qui contestato e dell'eventuale rapporto tra lo stesso ed i pregressi.

In senso contrario, infatti, la Corte di appello ha innanzitutto sottolineato i numerosi e rilevanti precedenti a carico (relativi, tra gli altri, a delitti di furto, ricettazione, lesioni personali, armi, riciclaggio, associazione per delinquere), evidenziando che tra questi vi erano atti commessi mediante violenza; ancora, è stato sottolineato che il [OSCURATO:PERSONA], al tempo di commissione del reato qui in esame (14/11/2018), era sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, con divieto di detenere armi o altri strumenti atti ad offendere, ed obbligo di tenere buona condotta.

Prescrizioni dalle quali si era evidentemente discostato, con le azioni oggetto di imputazione.

Infine, e con adeguato profilo motivazionale, la sentenza ha rilevato la "marcatissima intensità del dolo" e l'accentuata colpevolezza proprie del delitto di cui all'art. 544-bis cod. pen., per le sue modalità di consumazione, tali da consentire di individuare un evidente nesso tra lo stesso ed i numerosi, precedenti reati, espressione di una particolare ed aggravata capacità criminale.

6.3. Con questo argomento, solido e congruo, la Corte di appello ha quindi dato esecuzione al costante principio di legittimità che denota quella in punto di recidiva come "valutazione che, pur mirata all'incidenza dell'ultimo delitto sull'attitudine a delinquere del reo, prenda in esame in questa prospettiva l'interezza dei reati compresi nella sequenza recidivante.

L'obiettivo finale dell'accertamento, in altre parole, è senza dubbio la significatività dell'ultimo episodio della serie per la risposta sanzionatoria prevista dall'art. 99 cod. pen.; ma il metodo di tale accertamento non può che guardare al complesso della serie criminale" (Sez.

U, n. 32318 del 30/3/2023, Sabbatini, Rv. 284878).

Esattamente quanto compiuto dalla sentenza impugnata.

37. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichi P.Q.MDepositua in [OSCURATO:PERSONA], 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria (BAT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3/3/2025 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia emessa il 14/10/2021 dal Tribunale di Trani, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 544 -bis cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione della legge penale; vizio di motivazione. Premesso che la difesa avrebbe invocato la legittima difesa e lo stato di necessità, la Corte di appello avrebbe confermato la condanna del [OSCURATO:PERSONA] soltanto sulla base di due file video, peraltro di ignota realizzazione: ebbene, mentre il primo nonconsentirebbe alcuna possibile identificazione dell'autore del fatto (né, peraltro, la sua collocazione nel tempo), il secondo non permetterebbe di riferire l'accaduto proprio all'imputato, che sarebbe stato identificato soltanto in un secondo momento, a seguito di accertamenti sulla vettura, peraltro in uso promiscuo. La motivazione della sentenza, pertanto, sarebbe viziata; - mancanza di motivazione in punto di recidiva. La Corte di appello avrebbe rigettato la richiesta di disapplicazione della recidiva con argomento carente, che richiamerebbe esclusivamente i precedenti penali a carico dell'imputato, senza tener conto del loro carattere molto risalente nel tempo e del loro oggetto, che non consentirebbero alcun giudizio in termini di accresciuta pericolosità, come invece richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo al primo motivo, concernente il giudizio di responsabilità, la Corte osserva innanzitutto che la censura in punto di scriminante (stato di necessità o legittima difesa), contenuta nel gravame, non è stata ulteriormente sostenuta in questa sede di legittimità: il ricorso, infatti, si limita a richiamare l'argomento sollevato con l'atto di appello e a citare qualche precedente giurisprudenziale, ma non si confronta affatto - in nessun passaggio - con la motivazione della sentenza sul tema (pag. 4), che ha escluso, con più che adeguate considerazioni, "alcuna situazione di pericolo imminente sotto ogni punto di vista." 4.1. L'assenza di qualunque critica alla pronuncia impugnata comporta, dunque, l'evidente inammissibilità del rinvio alle scriminantì. 5. In ordine, poi, al tema dell'identificazione dell'imputato, lo stesso primo motivo di ricorso risulta ancora del tutto infondato, sotto un duplice profilo. 5.1. In primo luogo, si afferma che tale identificazione sarebbe avvenuta sulla base di due video di ignota realizzazione, privi di data e, comunque, tali da non consentire alcun sicuro riferimento al [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, questo argomento manifesta evidente il proprio carattere fattuale, proprio della sola fase di merito e non consentito innanzi alla Corte di cassazione, in quanto coinvolge l'apprezzamento di una prova e la sua valutazione. 5.2. In secondo luogo, e con portata dirimente, la Corte osserva che il tema dell'identificazione dell'imputato non aveva costituito materia di gravame, il cui unico oggetto (in punto di responsabilità) era stato quello concernente la possibile applicazione delle scriminanti, nei termini appena richiamati, come ben emerge dalla stessa sentenza qui impugnata. D'altronde, già la pronuncia di primo grado, 2integralmente confermata dalla Corte di appello, aveva evidenziato che "la difesa non ha negato il fatto storico così come contestato, ma ha richiesto l'applicazione della scriminante in quanto compiuto in condizione di stato di necessità". 5.3. Il tema della corretta identificazione dell'imputato come l'autore del reato, pertanto, non è stato mai sollevato nel giudizio di merito, così da risultare precluso in questa sede di legittimità. 6. Anche il secondo motivo di ricorso risulta del tutto infondato. 6.1. La Corte di appello, pronunciandosi sulla censura concernente il riconoscimento della recidiva (reiterata infraquinquennale), ha reso una motivazione del tutto solida, ancorata a consolidati principi giurisprudenziali e priva dei vizi denunciati. 6.2. In particolare, non può essere accolta la tesi difensiva secondo la quale la sentenza si sarebbe fondata esclusivamente sui precedenti penali, senza eseguire una concreta ed attuale verifica della pericolosità sociale dell'imputato, nell'ottica del reato qui contestato e dell'eventuale rapporto tra lo stesso ed i pregressi. In senso contrario, infatti, la Corte di appello ha innanzitutto sottolineato i numerosi e rilevanti precedenti a carico (relativi, tra gli altri, a delitti di furto, ricettazione, lesioni personali, armi, riciclaggio, associazione per delinquere), evidenziando che tra questi vi erano atti commessi mediante violenza; ancora, è stato sottolineato che il [OSCURATO:PERSONA], al tempo di commissione del reato qui in esame (14/11/2018), era sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, con divieto di detenere armi o altri strumenti atti ad offendere, ed obbligo di tenere buona condotta. Prescrizioni dalle quali si era evidentemente discostato, con le azioni oggetto di imputazione. Infine, e con adeguato profilo motivazionale, la sentenza ha rilevato la "marcatissima intensità del dolo" e l'accentuata colpevolezza proprie del delitto di cui all'art. 544-bis cod. pen., per le sue modalità di consumazione, tali da consentire di individuare un evidente nesso tra lo stesso ed i numerosi, precedenti reati, espressione di una particolare ed aggravata capacità criminale. 6.3. Con questo argomento, solido e congruo, la Corte di appello ha quindi dato esecuzione al costante principio di legittimità che denota quella in punto di recidiva come "valutazione che, pur mirata all'incidenza dell'ultimo delitto sull'attitudine a delinquere del reo, prenda in esame in questa prospettiva l'interezza dei reati compresi nella sequenza recidivante. L'obiettivo finale dell'accertamento, in altre parole, è senza dubbio la significatività dell'ultimo episodio della serie per la risposta sanzionatoria prevista dall'art. 99 cod. pen.; ma il metodo di tale accertamento non può che guardare al complesso della serie criminale" (Sez. U, n. 32318 del 30/3/2023, Sabbatini, Rv. 284878). Esattamente quanto compiuto dalla sentenza impugnata. 37. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichi P.Q.MDepositua in [OSCURATO:PERSONA], 4
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