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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 29105/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma in dal:a 3/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il riget:o del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 3/11/2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in data 21/10/2021 con cui il Ministro della Giustizia ha dispos':o la proroga della sottoposizione del detenuto al regime differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. 2.

Guastella ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. peii., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 41-bis Ord. pen., degli artt. 125 e 666 cod. proc. pen. e degli artt. 27 Cost. e 6 Cedu.

Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., che il Tribunale avrebbe reso una motivazione apparente rispetto alla verifica dei presupposti della proroga del regime differenziato, richiamando analiticamente le circostanze poste all'attenzione del Tribunale al fine di rivelare l'assenza di collegamenti con il contesto criminale di riferimento e lamentando l'omessa valutazione o, comunque, la svalutazione dei dati oggettivi rappresentati.

Segnala, di contro, che la proroga si sarebbe fondata sul richiamo di operazioni di polizia risalenti nel tempo, riguardanti soggetti rispetto ai quali non sarebbero state precisate le ragioni del collegamento con il detenuto.

Allo stesso modo, il Collegio non avrebbe tenuto conto della lunghissima detenzione del ricorrente, risalente al 1998 e tutta trascorsa in regime differenziato, né della sua condotta inframuraria, caratterizzata dal costante rispetto delle regole interne e del personale penitenziario (tanto da beneficiare, da tempo, della liberazione anticipata), nonché dall'assenza di contatti con i familiari, interrotti dal 2006, se si eccettua il rapporto epistolare con la sorella.

In definitiva, l'ordinanza impugnata non avrebbe valutato in modo autonomo i contenuti del decreto ministeriale, risolvendosi in un mero richiamo agli elementi in esso indicati, né avrebbe preso in considerazione, a partire da circostanze di fatto certe, la potenziale sussistenza di contatti con la criminalità organizzata, rispetto alla quale non potrebbe configurarsi alcuna inversione dell'onere della prova.

Infine, nell'affermare la sussistenza di un pericolo di ripresa dei contatti, il Tribunale non avrebbe neanche indicato i soggetti che potrebbero volersi rimettere in contatto con Guastella, ristretto in carcere ininterrottamente dal 1998 e ormai privo di collegamenti con una realtà criminale chiaramente mutata rispetto al passato.

3. In data 8/03/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Deve, in premessa, rilevarsi che l'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili «nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a due anni», purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.

E ciò alla luce di una serie di indicatori sintomatici dell'attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis del citato articolo e non necessariamente sopravvenuti (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912-01), quali: il profilo criminale del soggetto, la posizione dal medesimo rivestita in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, anche considerata l'assenza di elementi di fatto dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713-01), che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 32:337 del 3/7/2019, Graviano, Rv. 276720-01).

2.1. Quanto all'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cessazione, esso è delineato dal comma 2-sexies dell'art. 41-bis Ord. pen., a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte di appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza, per violazione di legge.

La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al Giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez.

U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01).

È, invece, da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di illogicità della motivazione, il quale, dunque, non può trovare ingresso in questa sede (Sez. 1, n. 48427 del 6/07/2017).

3. Alla luce dei richiamati parametri, deve osservarsi che il Tribunale di sorveglianza di Roma non si è affatto sottratto a una verifica della sussistenza dei presupposti che hanno condotto alla adozione del decreto ministeriale di proroga.

La motivazione dell'ordinanza, certamente non apparente, ha evidenziato la biografia criminale del ricorrente, segnata dalla commissione di plurimi omicidi aggravati quale componente del gruppo di fuoco facente capo a [OSCURATO:PERSONA], e il ruolo apicale dal medesimo assunto nell'ambito del mandamento mafioso di Resuttana; e ha, soprattutto, valorizzato le più recenti operazioni che hanno riguardato quest'ultimo territorio, risalenti all'anno 2020, sul quale, secondo le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Gelatolo, è perdurante il controllo da parte della famiglia Madonia, i cui componenti apicali, attualmente detenuti, sono mantenuti da quelli in stato di libertà.

Sulla base di tali concreti elementi il Tribunale è logicamente pervenuto alla conclusione, invero del tutto ragionevole, secondo cui deve ritenersi sussistente un'elevata probabilità che, in caso di revoca del regime differenziato, le relazioni con la consorteria mafiosa di riferimento possano immediatamente riespandersi, così configurandosi quella concretezza del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica richiesta dalla norma e di cui, nel caso in esame, l'autorità amministrativa ha fornito una prova rassicurante.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma in dal:a 3/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il riget:o del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 3/11/2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in data 21/10/2021 con cui il Ministro della Giustizia ha dispos':o la proroga della sottoposizione del detenuto al regime differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. 2. Guastella ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. peii., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 41-bis Ord. pen., degli artt. 125 e 666 cod. proc. pen. e degli artt. 27 Cost. e 6 Cedu. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., che il Tribunale avrebbe reso una motivazione apparente rispetto alla verifica dei presupposti della proroga del regime differenziato, richiamando analiticamente le circostanze poste all'attenzione del Tribunale al fine di rivelare l'assenza di collegamenti con il contesto criminale di riferimento e lamentando l'omessa valutazione o, comunque, la svalutazione dei dati oggettivi rappresentati. Segnala, di contro, che la proroga si sarebbe fondata sul richiamo di operazioni di polizia risalenti nel tempo, riguardanti soggetti rispetto ai quali non sarebbero state precisate le ragioni del collegamento con il detenuto. Allo stesso modo, il Collegio non avrebbe tenuto conto della lunghissima detenzione del ricorrente, risalente al 1998 e tutta trascorsa in regime differenziato, né della sua condotta inframuraria, caratterizzata dal costante rispetto delle regole interne e del personale penitenziario (tanto da beneficiare, da tempo, della liberazione anticipata), nonché dall'assenza di contatti con i familiari, interrotti dal 2006, se si eccettua il rapporto epistolare con la sorella. In definitiva, l'ordinanza impugnata non avrebbe valutato in modo autonomo i contenuti del decreto ministeriale, risolvendosi in un mero richiamo agli elementi in esso indicati, né avrebbe preso in considerazione, a partire da circostanze di fatto certe, la potenziale sussistenza di contatti con la criminalità organizzata, rispetto alla quale non potrebbe configurarsi alcuna inversione dell'onere della prova. Infine, nell'affermare la sussistenza di un pericolo di ripresa dei contatti, il Tribunale non avrebbe neanche indicato i soggetti che potrebbero volersi rimettere in contatto con Guastella, ristretto in carcere ininterrottamente dal 1998 e ormai privo di collegamenti con una realtà criminale chiaramente mutata rispetto al passato. 3. In data 8/03/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Deve, in premessa, rilevarsi che l'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili «nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a due anni», purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno. E ciò alla luce di una serie di indicatori sintomatici dell'attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis del citato articolo e non necessariamente sopravvenuti (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912-01), quali: il profilo criminale del soggetto, la posizione dal medesimo rivestita in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, anche considerata l'assenza di elementi di fatto dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713-01), che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 32:337 del 3/7/2019, Graviano, Rv. 276720-01). 2.1. Quanto all'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cessazione, esso è delineato dal comma 2-sexies dell'art. 41-bis Ord. pen., a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte di appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza, per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al Giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01). È, invece, da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di illogicità della motivazione, il quale, dunque, non può trovare ingresso in questa sede (Sez. 1, n. 48427 del 6/07/2017). 3. Alla luce dei richiamati parametri, deve osservarsi che il Tribunale di sorveglianza di Roma non si è affatto sottratto a una verifica della sussistenza dei presupposti che hanno condotto alla adozione del decreto ministeriale di proroga. La motivazione dell'ordinanza, certamente non apparente, ha evidenziato la biografia criminale del ricorrente, segnata dalla commissione di plurimi omicidi aggravati quale componente del gruppo di fuoco facente capo a [OSCURATO:PERSONA], e il ruolo apicale dal medesimo assunto nell'ambito del mandamento mafioso di Resuttana; e ha, soprattutto, valorizzato le più recenti operazioni che hanno riguardato quest'ultimo territorio, risalenti all'anno 2020, sul quale, secondo le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Gelatolo, è perdurante il controllo da parte della famiglia Madonia, i cui componenti apicali, attualmente detenuti, sono mantenuti da quelli in stato di libertà. Sulla base di tali concreti elementi il Tribunale è logicamente pervenuto alla conclusione, invero del tutto ragionevole, secondo cui deve ritenersi sussistente un'elevata probabilità che, in caso di revoca del regime differenziato, le relazioni con la consorteria mafiosa di riferimento possano immediatamente riespandersi, così configurandosi quella concretezza del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica richiesta dalla norma e di cui, nel caso in esame, l'autorità amministrativa ha fornito una prova rassicurante. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces
Decreto Cassazione n. 29105/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris