CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2021
Cassazione n. 17832/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino emessa in data 26/05/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Torino - in sede di rinvio a seguito di annullamento, da parte della Sezione Prima di questa Corte, con sentenza del 02/02/2021, dell'ordinanza con cui il medesimo Tribunale, in data 23/10/2019, aveva respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 18-ter ord. pen. - respingeva il reclamo avverso il provvedimento con cui era stato disposto il trattenimento della corrispondenza da parte del Magistrato di Sorveglianza di Cuneo, avente ad oggetto una missiva indirizzata all'Attanasio da altro detenuto. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione agli artt. 18-ter ordinamento penitenziario e 626, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto il provvedimento impugnato si limita a fare un generico riferimento all'asserita frequenza di richieste dr consulenza fornite dall'Attanasio, neanche indicate, senza considerare che il mittente, [OSCURATO:PERSONA], non è neanche persona di particolare caratura criminale; in sostanza, il provvedimento impugnato risulta basato unicamente sulle affermazioni del direttore del carcere di Cuneo; inoltre, la motivazione si scontra con la condotta del detenuto, che ha impiegato gli anni di detenzione per studiare e maturare competenze giuridiche, utilizzando il regolamento, in perfetta coerenza con i principi di cui agli artt. 24 e 27 della Costituzione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Magiatrato di Sorveglianza di Cuneo disponeva il trattenimento di una missiva in arrivo, diretta ad [OSCURATO:PERSONA], all'epoca ristretto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo e sottopoto al regime speciale di cui all'art. 41-bis, comma 2, ordinamento penitenziario; la missiva proveniva da [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che richiedeva consigli sulla propria situazione giuridico-carceraria. [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza riteneva, in particolare - con decisione poi condivisa dal Tribunale di Sorveglianza -, che la richiesta avesse l'effetto di porre l'Attanasio in una non consentita posizione di supremazia all'interno degli istituti penitenziari italiani, con conseguente e concreto rischio per l'ordine e la sicurezza della struttura ove era ristretto. Il reclamo dell'Attanasio avverso tale provvedimento era rigettato dal Tribunale di Sorveglianza di Torino con provvedimento del 23/10/2019, che, a sua volta, era annullato dalla Sezione Prima di questa Corte. Con sentenza n. 9309 del 02/02/2021, il Collegio di legittimità, dopo aver analizzato la disciplina in tema di trattenimento della corrispondenza dei detenuti, anche alla luce delle pronunce della Corte EDU, richiamava le pronunce di legittimità funzionali a chiarire i casi in cui può essere disposto il trattenimento, rilevando come il provvedimento impugnato non avesse fatto buon governo delle pronunce illustrate, posto che il provvedimento risultava gravemente carente in tema di ragioni per le quali si sarebbe concretizzato il rafforzamento del prestigio criminale dell'Attanasio. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Sorveglianza di Torino, in sede di rinvio, preso atto che la missiva proveniente dal Lavore conteneva una esplicita richiesta di assistenza legale da parte del predetto - ossia la richiesta all'Attanasio di verifica della correttezza del fine pena del mittente -, descriveva i titoli detentivi per i quali il Lavore e l'Attanasio risultavano rispettivamente ristretti, sottolineando come il Direttore del carcere di Cuneo avesse comunicato che l'Attanasio era stato, evidentemente, già in precedenza interpellato e che la frequenza delle richieste pervenutegli da parte di diversi detenuti potrebbero far pensare ad un continuo passaggio di informazioni tra gli stessi. Il Tribunale di Sorveglianza, quindi, ha concluso che, alla luce della caratura criminale sia del mittente che del destinatario della missiva, nonché delle plurime richieste di consulenze indirizzate all'Attanasio, il trattenimento della missiva risultasse giustificato per evitare di rafforzare il prestigio criminale del predetto, consolidandone la leadership nell'ambiente della criminalità organizzata ed all'interno della popolazione carceraria e accreditandolo come esperto difensore delle cause dei detenuti, in tal modo esponendo a pericolo la sicurezza e l'ordine dell'istituto. Tanto premesso, appare evidente come la motivazione del provvedimento impugnato appaia apodittica ed elusiva del vincolo di rinvio ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen. Come già ricordato dalla sentenza di annullamento, l'attuale disposizione di cui 18-ter della legge 8 aprile 2004, n. 95, che ha modificato la legge 26 luglio 1975, n 354, ha costituito l'approdo normativo conseguente ad una serie di condanne, in danno dell'Italia, da parte della Corte EDU (tra cui: Mariano c. Italia, sentenza del 23 febbraio 2010; [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, sentenza del 17 luglio 2008; Musumeci c. Italia, sentenza dell'Il gennaio 2005; [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, sentenza del 15 novembre 1996; Domenichini c. Italia, sentenza del 15 novembre 1996). In particolare, la pronuncia [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, del 14 ottobre 2004, aveva riassunto il diritto e la prassi interni in tema di regime detentivo speciale e di controllo della corrispondenza, menzionando anche le modifiche introdotte dalla legge n. 279 del 23 dicembre 2002 e dalla legge n. 95 dell'8 aprile 2004, che, tuttavia, non consentiva di riparare le violazioni verificatesi prima della loro entrata in vigore. Ciò in quanto, prima del 15 aprile 2004, il controllo della corrispondenza veniva effettuato in base all'art. 18 della legge sull'ordinamento penitenziario che, secondo la Corte di Strasburgo, violava l'articolo 8 della Convenzione, in quanto non "previsto dalla legge". Esso, infatti, non disciplinava né la durata delle misure di controllo della corrispondenza dei detenuti, né i motivi che potevano giustificarle, e non indicava con sufficiente chiarezza l'ampiezza e le modalità di esercizio del potere di apprezzamento delle autorità competenti in questo campo (si vedano, tra le altre, sul tema anche: Khoroshenko c. Russia, Grande Camera del 30/06/2015; Petra c. Romania, sentenza del 23 settembre 1998). Premesso tale inquadramento, questa Corte regolatrice ha già tracciato un chiaro percorso ermeneutico sul profilo specifico in esame, ossia il controllo della corrispondenza di un detenuto al regime speciale di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, sottolineando come dette disposizioni non possono essere applicate in modo da compromettere o vanificare i diritti primari di rango costituzionale, attinenti alla sfera privata e personalissima dell'individuo, in via preventiva, generale ed astratta, in ragione della mera appartenenza ad una determinata tipologia di indagati o condannati ed attraverso provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria sui quali l'autorità giudiziaria eserciti un controllo di legittimità che, privo di motivazione concreta e specifica, si riduca a vuoto simulacro di richiami normativi. "Si violerebbe senza dubbio il criterio ermeneutico di rango primario che impone al giudice, anzitutto, la ricerca di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme che applica nelle fattispecie a lui sottoposte, poiché una lettura della disposizione di cui all'art. 41-bis ord. pen, quale quella adottata nel provvedimento impugnato ne determinerebbe la potenziale esposizione a dubbi di legittimità costituzionale, in relazione alla violazione dell'art. 15 della Costituzione, ma anche dell'art. 111 Cost." (Sez. 5, n. 3245 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277527). La verifica che spetta al Magistrato di Sorveglianza in sede di controllo giurisdizionale, quindi, deve estrinsecarsi in uno specifico obbligo motivazionale, sia pure compatibile con le eventuali esigenze investigative e di segretezza in riferimento a possibili indagini in corso (Sez. 1, n. 43522 del 20/06/2014m Gionta, Rv. 260692; Sez. 1, n. 16744 del 14/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257013; Sez. 1, n. 17799 del 27/03/2008, Lioce, RV. 239850). Ancor più di recente è stato ribadito che "È illegittimo il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza disponga il trattenimento di corrispondenza inviata da un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. ad altri detenuti sottoposti al medesimo regime sul fondamento di elementi diversi dal contenuto della singola missiva (nella specie, il mero rilievo della pericolosità del mittente, nonché il numero elevato e la frequenza delle missive), potendo il controllo riguardare esclusivamente la presenza o meno nel testo della stessa di elementi grafici che ne alterino l'apparente significato al fine di veicolare messaggi in violazione delle specifiche previsioni relative al suddetto regime." (Sez. 1, n.31047 del 20/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279762; conf.: Sez. 1, n. 14870 del 04/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279124). Nel caso in esame la motivazione del provvedimento impugnato manifesta un'impostazione del tutto inconciliabile con una lettura costituzionalmente orientata delle norme in esame, posto che sembra fondarsi unicamente sulla storia criminale del mittente e del destinatario della missiva in esame, come se agli stessi fosse preclusa, da un lato, la possibilità di usufruire e mettere in pratica - per quanto riguarda l'Attanasio - gli istituti tesi alla rieducazione del condannato e, dall'altro - per quanto riguarda il Lavore - la possibilità di richiedere liberamente notizie circa specifiche vicende relative alla scansione della propria vicenda detentiva. Il provvedimento, infatti, recepisce acriticamente una nota del Direttore della [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo, ove è ristretto l'Attanasio, che manifesta un palese sospetto verso la richiesta di assistenza da parte del Lavare, basata su di una indimostrata, precedente e del tutto genericamente richiamata "serie" di richieste da parte di altri detenuti nei confronti dell'Attanasio che - con asserzione apodittica - manifesterebbe la congetturale possibilità di un passaggio di informazione tra i detenuti, senza neanche indicare da quali basi detta evenienza sia desumibile, al di là del mero sospetto o pregiudizio. Appare del tutto intuitivo come, nel caso in cui siano coinvolti diritti di rango costituzionale - quali quelli di cui agli artt. 15 e 27 Costituzione, in tema di libertà della corrispondenza e di funzione rieducativa della pena -, la motivazione dei provvedimenti ascrivibili alla tipologia di quello in esame, con cui si dispone il trattenimento della corrispondenza, debba essere ancorata a specifici elementi, chiaramente evincibili dalla motivazione - seppure sintetica - del giudice, che dimostri la concreta esigenza di attuare il sacrificio di un diritto fondamentale, peraltro esercitato in un contesto di recupero del detenuto, non potendo, quindi, il giudice limitarsi ad asserzioni generiche, che si concretano in una irragionevole limitazione dei predetti diritti nei confronti dl determinate categorie di detenuti, in aperto contrasto con la funzione rieducativa della pena. La motivazione del provvedimento impugnato, in sostanza, non fornisce alcuna seria argomentazione per giustificare per quale ragione l'impegno dell'Attanasio nei confronti di altri detenuti possa rafforzare il prestigio criminale dello stesso, posto che la missiva costituisce estrinsecazione di competenze acquisite dal predetto all'esito di un percorso svolto proprio in ambito penitenziario. Al contrario, manca, al di là di generiche ed indimostrate asserzioni, ogni riferimento al contenuto della missiva da cui poter, eventualmente, individuare un linguaggio criptico ovvero la presenza nel testo di elementi grafici che ne alterino l'apparente significato, allo scopo di veicolare messaggi in violazione delle specifiche previsioni relative al regime cui l'Attanasio è sottoposto.Ne discende, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Torino che, nella piena libertà di valutazione degli elementi del caso, si atterrà ai principi di diritto sin qui esposti. P.Q.M. Annulla il p