CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 35181/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 20 novembre 2025, la Corte di appello di Venezia haconfermato la sentenza del 7 giugno 2024 del Tribunale di Treviso, che avevadichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile della contravvenzione di cui all’art. 186,commi 2, lett. c), e 2-bis, cod. strada.All’imputato è stato contestato di avere condotto, il 23 agosto 2020, in SantaLucia di Piave, un’autovettura Mercedes 180, non di sua proprietà, in stato diebbrezza alcolica, accertato mediante etilometro in misura pari a 2,49 g/l allaprima prova e a 2,43 g/l alla seconda, e di avere provocato un incidente stradale.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo deldifensore, lamentando, in sintesi, quanto segue.I) Violazione di legge in relazione agli artt. 186, commi 2, lett. c), e 4, cod.strada, 379 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada,del d.m. n. 196 del 1990 e della circolare ministeriale n. 87 del 1991.Deduce che i giudici di merito hanno ritenuto affidabile l’etilometro nonostantele specifiche anomalie indicate nella consulenza tecnica difensiva. Sostiene che le70 prove considerate dalla Corte territoriale hanno riguardato soltanto la verificadella precisione e dell’accuratezza delle misurazioni e che il d.m. n. 196 del 1990ha previsto ulteriori prove, per un numero complessivo di circa 560, necessarieper attestare la funzionalità dello strumento. La loro mancata esecuzione,desumibile anche dalla numerazione progressiva degli scontrini, recanti i numeri233 e 234, avrebbe reso inattendibili le rilevazioni effettuate sull’imputato.II) Vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e allaconfigurabilità dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada.Sostiene che i sintomi descritti dall’operante, consistiti nell’alito vinoso e nellefrasi sconnesse, sono generici e incompatibili con l’elevato tasso alcolemicorilevato e che la Corte territoriale non ha spiegato le ragioni della loro ritenutaconcordanza con l’accertamento strumentale. Quanto all’aggravante, deduce chela fuoriuscita autonoma dalla carreggiata è stata determinata dalla forte pioggia,dalla scivolosità e dall’usura del manto stradale, dalla ridotta visibilità dei marginidella carreggiata e dalla conformazione del tratto viario, come ricostruito dalconsulente tecnico della difesa, sicché lo stato di ebbrezza non avrebbe inciso sullacausazione del sinistro.III) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancatoriconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e altrattamento sanzionatorio.Deduce che la natura contravvenzionale del reato, la ridotta entità del danno,la condotta tenuta nell’immediatezza del fatto e nel corso del giudizio, lasintomatologia riscontrata e le condizioni atmosferiche e stradali avrebberogiustificato l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. o, in subordine, ladeterminazione della pena nel minimo edittale.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica e conclusioniscritte con cui insiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, poiché le censure reiterano questioni giàesaminate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con lamotivazione della sentenza impugnata e sollecitano, in più punti, una rivalutazionedelle risultanze istruttorie non consentita nel giudizio di legittimità.2. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazioneall’affidabilità dell’etilometro, assumendo che lo strumento non sia statosottoposto a tutte le verifiche prescritte e che le anomalie indicate nella consulenzatecnica difensiva abbiano reso inattendibili le misurazioni.La censura non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenzaimpugnata, che ha esaminato analiticamente i rilievi difensivi e ha rilevato che illibretto metrologico attestava l’omologazione dello strumento e l’esito positivodella verifica primitiva.La Corte territoriale ha escluso che la numerazione progressiva degli scontrini,recanti i numeri 233 e 234, dimostrasse l’omessa esecuzione delle verificheprescritte, osservando che la circolare n. 87 del 1991 indicava in 70 le prove daeffettuare in sede di verifica primitiva e che alcuni valori di concentrazione eranoalternativi tra loro. Ha inoltre spiegato che il campo di misurazione riportato nelmanuale in lingua inglese riguardava il modello commercializzato a livellointernazionale e non dimostrava l’inidoneità dell’apparecchio omologato perl’impiego sul territorio nazionale; che il risciacquo del cavo orale non era prescrittodal d.m. n. 196 del 1990; e che le verifiche del buon funzionamento e della messaa zero erano eseguite automaticamente dallo strumento e risultavano dagliscontrini, senza necessità di ulteriori operazioni manuali o documenti separati.Il ricorrente ripropone la diversa interpretazione della disciplina tecnicasostenuta dal consulente di parte, senza confrontarsi compiutamente con taliargomentazioni e senza indicare un concreto malfunzionamento dell’apparecchionelle due misurazioni eseguite nei confronti dell’imputato.Il motivo è, pertanto, aspecifico e manifestamente infondato.3. Con il secondo motivo il ricorrente censura l’affermazione di responsabilitàe la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada,sostenendo che i sintomi constatati dall’operante sarebbero incompatibili con ivalori rilevati e che l’incidente sarebbe stato determinato esclusivamente dallecondizioni meteorologiche e stradali.3.1. La doglianza relativa allo stato di ebbrezza è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] ha fondato il relativo accertamento sui risultati delle due misurazionietilometriche, pari a 2,49 e 2,43 g/l, sui sintomi constatati dall’operante di poliziagiudiziaria e sulle dichiarazioni dello stesso imputato, il quale ha riferito di avereassunto bevande alcoliche prima di mettersi alla guida. Ha inoltre evidenziato lacoerenza di tali elementi con la condotta di guida.Il ricorso non individua manifeste incongruenze in questo percorsoargomentativo, ma assume che, in presenza dei valori accertati, la sintomatologiaavrebbe dovuto essere più grave, contrapponendo così una diversa valutazionedelle prove a quella compiuta dai giudici di merito.3.2. È parimenti inammissibile la censura concernente l’aggravante.Ai fini della configurabilità dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, non ènecessario che lo stato di ebbrezza costituisca la causa esclusiva dell’incidente,essendo sufficiente che abbia concorso alla sua determinazione. La presenza diulteriori fattori, quali la pioggia, la ridotta visibilità o le condizioni del mantostradale, non esclude, pertanto, l’aggravante quando lo stato di alterazione abbiaconcretamente inciso sulla perdita di controllo del veicolo (cfr. Sez. 4, n. 40269del 23/05/2019, Tripani, Rv. 277620 – 01).La Corte territoriale ha esaminato la ricostruzione difensiva, ma ha esclusoche le condizioni meteorologiche e stradali avessero costituito la causa esclusiva,eccezionale e inevitabile del sinistro. Ha valorizzato la conoscenza del tratto viarioda parte dell’imputato, l’assenza di tracce di frenata o di manovre correttive e laprosecuzione del veicolo fuori dalla carreggiata sino al danneggiamento, perquindici metri, della recinzione del campo da golf. Ha quindi ritenuto che ladinamica fosse coerente con la compromissione delle capacità psicofisichederivante dall’elevato tasso alcolemico. La sentenza ha anche osservato che lecondizioni meteorologiche avrebbero imposto una maggiore prudenza e un piùtra lo stato di ebbrezza e il sinistro, ma rendevano maggiormente necessariecapacità di percezione e reazione risultate compromesse dall’alterazione alcolica.Il ricorrente contrappone a tale ricostruzione quella proposta dal consulentedella difesa, attribuendo la fuoriuscita dalla carreggiata esclusivamente allapioggia, alla scarsa visibilità dei margini stradali e alle condizioni del manto viario.La censura sollecita, dunque, una rivalutazione della dinamica del sinistro e dellerisultanze istruttorie, senza evidenziare manifeste incongruenze nella motivazioneimpugnata.4. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilitàprevista dall’art. 131-bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio.4.1. Con riferimento alla causa di non punibilità, la censura è manifestamenteinfondata.La Corte di appello ha escluso la particolare tenuità dell’offesa valorizzandol’elevato tasso alcolemico, la perdita di controllo del veicolo, la causazionedell’incidente e il pericolo derivato dalla condotta anche per eventuali terzi. Ildiniego è stato, pertanto, fondato su una valutazione complessiva delle concretemodalità del fatto e dell’entità del pericolo.Il ricorrente si limita a richiamare la natura contravvenzionale del reato, laridotta entità del danno, la condotta tenuta nell’immediatezza e nel corso delgiudizio e le condizioni atmosferiche e stradali, senza confrontarsi con gli elementispecificamente posti a fondamento della decisione.4.2. Anche la doglianza sul trattamento sanzionatorio è manifestamenteinfondata.Il giudice di primo grado ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche,valutandole prevalenti sull’aggravante, mentre la Corte territoriale ha giustificatolo scostamento dal minimo edittale in ragione dell’elevato tasso alcolemico.L’incensuratezza e la situazione familiare dell’imputato sono state già consideratemediante il riconoscimento delle attenuanti generiche.La censura si risolve, pertanto, nella richiesta di una diversa ponderazionedegli elementi rilevanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen., non consentita nel giudiziodi legittimità.5. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpanella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualiconsegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equoquantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]