CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37283/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letti il ricorso proposto nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, reso ai sensi dell'art 444 e ss cpp; ritenuto che i motivi prospettati dai diversi ricorsi sono tutti inammissibili perché l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia i patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non possono annoverarsi quelle prospettate dalle impugnazioni in esame con le quali sono stati dedotti ( ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] distian) vizi di motivazione riguardanti la verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. e sul trattamento sanzionatorio senza dare corpo all'applicazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli) o che solo in termini di mera apparenza mettono in discussione la qualificazione ascritta alle condotte a giudizio (ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) perché le relative doglianze non fanno in alcun modo leva su emergenze immediatamente desumibili dal portato dell'imputazione; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 ottobre 2