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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21444/2026

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[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Biella con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine a diverse fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

2. Il ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla errata qualificazione giuridica del fatto contestato è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.

Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. .1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del 1capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso).

Nella fattispecie, in base alla lettura del capo di imputazione, della sentenza impugnata e dei motivi di ricorso emerge chiaramente che l'imputazione risulta corretta e che, a maggior ragione, non è evincibile un'ipotesi di qualificazione del reato palesemente eccentrica.

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile "senza formalità" ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Di P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Biella con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine a diverse fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. 2. Il ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla errata qualificazione giuridica del fatto contestato è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. .1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del 1capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso). Nella fattispecie, in base alla lettura del capo di imputazione, della sentenza impugnata e dei motivi di ricorso emerge chiaramente che l'imputazione risulta corretta e che, a maggior ragione, non è evincibile un'ipotesi di qualificazione del reato palesemente eccentrica. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile "senza formalità" ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Di P.Q.M
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