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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 dicembre 2025

Cassazione n. 26618/2026

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l'ordinanza del 03/12/2025 del GIP TRIBUNALE di Napolivista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] hachiesto l'accoglimento del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 3 dicembre 2025 il GIP del Tribunale diNapoli – quale giudice della esecuzione – ha riconosciuto la continuazione (aisensi dell’art. 671 cod. proc. pen.) tra più fatti oggetto di decisioni irrevocabiliemesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].In particolare, con la decisione in parola si è provveduto a riunire incontinuazione una condotta di estorsione e una condotta di partecipazione aduna associazione mafiosa (cui era stata riunita già in cognizione una ulteriorecondotta estorsiva).In sede di determinazione della pena, il giudice della esecuzione ha posto abase del calcolo la pena inflitta (nel suo complesso) nella sentenza relativa alreato associativo (pari ad anni 8 e mesi 4 di reclusione) cui ha aggiunto la penadi 2 anni e 8 mesi in riferimento al reato di estorsione oggetto della diversasentenza.2.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione – nelle forme dilegge – [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla determinazione del trattamentosanzionatorio.

Si deducono erronea applicazione di legge in riferimento almancato scorporo dei reati già uniti dal vincolo della continuazione e vizio dimotivazione.Il ricorrente rappresenta che il mancato scorporo della continuazione interna(nell’ambito della decisione di condanna per reato associativo ed estorsione) hadeterminato una evidente disparità di trattamento in rapporto alle entitàriconosciute come reati-satellite, posto che nella prima decisione la fattispecieestorsiva ha ottenuto una sanzione pari a un anno e sei mesi di reclusione, lìdove nella riconosciuta continuazione la vicenda estorsiva ha comportato unincremento di pena pari a due anni e otto mesi di reclusione, aumento peraltroprivo di un apparato giustificativo congruo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente precisato che in tema direato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre adindividuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare emotivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite; ilgrado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena ècorrelato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia statorispettato il rapporto di proporzione tra le pene (Sez.

U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01).Nel caso in esame, come evidenziato dal ricorrente, il mero richiamo al reatocontinuato già riconosciuto in sede di cognizione (tra reato associativo e primaestorsione) ha reso impossibile comprendere i criteri di determinazione non solodel primo aumento (su cui potrebbero ritenersi implicitamente richiamati i criterigià utilizzati in cognizione), ma soprattutto del secondo (due anni e otto mesi direclusione), la cui entità - non modesta - crea una effettiva violazione delprincipio di diritto espresso nell’arresto prima citato.Va pertanto disposto l’annullamento con rinvio della decisione impugnata,relativamente al punto della determinazione della pena.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente alla quantificazione della pena, conrinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli - ufficio g.i.p.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'ordinanza del 03/12/2025 del GIP TRIBUNALE di Napolivista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] hachiesto l'accoglimento del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 3 dicembre 2025 il GIP del Tribunale diNapoli – quale giudice della esecuzione – ha riconosciuto la continuazione (aisensi dell’art. 671 cod. proc. pen.) tra più fatti oggetto di decisioni irrevocabiliemesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].In particolare, con la decisione in parola si è provveduto a riunire incontinuazione una condotta di estorsione e una condotta di partecipazione aduna associazione mafiosa (cui era stata riunita già in cognizione una ulteriorecondotta estorsiva).In sede di determinazione della pena, il giudice della esecuzione ha posto abase del calcolo la pena inflitta (nel suo complesso) nella sentenza relativa alreato associativo (pari ad anni 8 e mesi 4 di reclusione) cui ha aggiunto la penadi 2 anni e 8 mesi in riferimento al reato di estorsione oggetto della diversasentenza.2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione – nelle forme dilegge – [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla determinazione del trattamentosanzionatorio. Si deducono erronea applicazione di legge in riferimento almancato scorporo dei reati già uniti dal vincolo della continuazione e vizio dimotivazione.Il ricorrente rappresenta che il mancato scorporo della continuazione interna(nell’ambito della decisione di condanna per reato associativo ed estorsione) hadeterminato una evidente disparità di trattamento in rapporto alle entitàriconosciute come reati-satellite, posto che nella prima decisione la fattispecieestorsiva ha ottenuto una sanzione pari a un anno e sei mesi di reclusione, lìdove nella riconosciuta continuazione la vicenda estorsiva ha comportato unincremento di pena pari a due anni e otto mesi di reclusione, aumento peraltroprivo di un apparato giustificativo congruo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente precisato che in tema direato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre adindividuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare emotivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite; ilgrado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena ècorrelato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia statorispettato il rapporto di proporzione tra le pene (Sez. U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01).Nel caso in esame, come evidenziato dal ricorrente, il mero richiamo al reatocontinuato già riconosciuto in sede di cognizione (tra reato associativo e primaestorsione) ha reso impossibile comprendere i criteri di determinazione non solodel primo aumento (su cui potrebbero ritenersi implicitamente richiamati i criterigià utilizzati in cognizione), ma soprattutto del secondo (due anni e otto mesi direclusione), la cui entità - non modesta - crea una effettiva violazione delprincipio di diritto espresso nell’arresto prima citato.Va pertanto disposto l’annullamento con rinvio della decisione impugnata,relativamente al punto della determinazione della pena. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente alla quantificazione della pena, conrinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli - ufficio g.i.p.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26618/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris