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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 07754/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che, nel riformare il trattamento sanzionatorio previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. e concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ne ha confermato l'affermazione di reità per il delitto di furto; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è generico - perché, nel riproporre le censure già respinte dalla Corte territoriale con motivazione certo non illogica, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata a riguardo delle modalità della condotta illecita, perpetrata con un certo grado di callidità ed a riguardo dell'esistenza di precedenti penali affini - ed anche manifestamente infondato, dal momento che è giurisprudenza costante di questa Corte che i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131 bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della suddetta causa di non punibilità è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (sez. 5, n. 16537 del 2023, dep. il 18 aprile 2023, Leveque; conf. sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; sez.6, n. 55017 del 08/11/2018, Rv.274647; sez.3, n. 34151 del 18/06/2018); Considerato che, quanto alla richiesta, neppure argomentata, della sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, il motivo è manifestamente infondato, in quanto la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell'imputato ma rientra nell'ambito della valutazione discrezionale del giudice.

Invero, in riferimento alle citate sanzioni, questa Corte ha precisato che «la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 - 01); Osservato che la memoria difensiva, inoltrata dalla difesa dell'imputato in data 31 gennaio 2024, peraltro tardiva ai sensi dell'art. 611 comma 1 cod. proc. pen., nulla consenta di aggiungere alle considerazioni svolte; Rilevato in definitiva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che, nel riformare il trattamento sanzionatorio previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. e concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ne ha confermato l'affermazione di reità per il delitto di furto; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è generico - perché, nel riproporre le censure già respinte dalla Corte territoriale con motivazione certo non illogica, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata a riguardo delle modalità della condotta illecita, perpetrata con un certo grado di callidità ed a riguardo dell'esistenza di precedenti penali affini - ed anche manifestamente infondato, dal momento che è giurisprudenza costante di questa Corte che i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131 bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della suddetta causa di non punibilità è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (sez. 5, n. 16537 del 2023, dep. il 18 aprile 2023, Leveque; conf. sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; sez.6, n. 55017 del 08/11/2018, Rv.274647; sez.3, n. 34151 del 18/06/2018); Considerato che, quanto alla richiesta, neppure argomentata, della sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, il motivo è manifestamente infondato, in quanto la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell'imputato ma rientra nell'ambito della valutazione discrezionale del giudice. Invero, in riferimento alle citate sanzioni, questa Corte ha precisato che «la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 - 01); Osservato che la memoria difensiva, inoltrata dalla difesa dell'imputato in data 31 gennaio 2024, peraltro tardiva ai sensi dell'art. 611 comma 1 cod. proc. pen., nulla consenta di aggiungere alle considerazioni svolte; Rilevato in definitiva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C