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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 dicembre 2019

Cassazione n. 22740/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto aln. 10683/2020 r.g., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore pro tempore [OSCURATO:PERSONA] , e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n . 145, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Amministratore pro tempore [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza n. 5644/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata in data 18/12/2019.

Ric. 2020n. 10683 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -2- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio innanzi il Tribunale di Rovigo il Condominio “[OSCURATO:PERSONA]”, al fine di sentir accertare, per quanto in questa sede ancora rileva, l’acquisto per intervenuta usucapione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile attraverso uno stradello corrente nella proprietà del convenuto.

Il Tribunale, respinte le istanze di prova orale degli attori, rigettò la domanda.

2. – Sul gravame proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Passadore, la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, n. 5644/2019, confermò la pronuncia di primo grado.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello h a nno proposto ricorsoil [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”ha resistito con controricorso.

4. – Questa Corte formulava proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che veniva ritualmente comunicata alle parti.

A seguito di tale comunicazione, il solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

5. – Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., le parti ha n no depositato memorienelle quali hanno insistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Il ricorso si articola nei seguenti motivi: Ric. 2020n. 10683 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -3- 1) con il primo, si deduce che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato circostanze attestanti la sussistenza dei presupposti dell’invocata usucapione, quali l’esercizio del passaggio da parte dei condomini del [OSCURATO:PERSONA], sin dalla sua costituzione, risalente al 1970, su uno stradello corrente nel lato sud della proprietà del Condominio “[OSCURATO:PERSONA]”; 2) Con il secondo motivo, i ricorrenti si dolgono della mancata ammissione delle prove orali richieste nelle fasi di merito.

2. – La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. è del seguente tenore: «INAMMISSIBILITÀ e/o [OSCURATO:PERSONA] del ricorso avverso pronuncia di rigetto di domanda di usucapione e di costituzione di servitù coattiva di passaggio (doppia conforme).

Il primo motivo relativo a violazione e falsa applicazione di norme di diritto è inammissibile, giacché con esso non ci si duole dell’erronea interpretazione delle fattispecie giuridichené della loro erronea applicazione ai fatti come accertati dai giudici di merito, ma si pone in discussionela valutazione delle prove e l’accertamento dei fatti (è stata accertata la mancanza di apparenza della pretesa servitù di passaggio), profili che sono insindacabili in sede di legittimità.

Il secondo motivo, relativo alla mancata ammissione della prova testimoniale per genericità e non pertinenza dei capitoli è parimenti inammissibile, giacché, per costante giurisprudenza di questa Corte, l’apprezzamento del giudice di merito circa il difetto di specificità delle circostanze da provare, la concludenza e la pertinenza della prova testimoniale costituisce un giudizio di Ric. 2020n. 10683 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -4- fatto insindacabile da parte del Giudice di legittimità quando – come nel caso di specie – è sorretto da motivazione non manifestamente illogica».

3. – Deve preliminarmente darsi atto che nel termine di giorni quaranta dalla notificazione della proposta ex art. 380 bis cod. p roc . c iv ., [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato istanza di decisione: riguardo a tale ricorrente, pertanto, il ricorso deve intendersi rinunciato.

Sussistono dunque i presupposti per dichiarare, a norma degli artt. 380 bis e 391 cod. p roc . c iv ., l’estinzione del giudizio di legittimità promosso da [OSCURATO:PERSONA].

4. – Si deve inoltre preliminarmente esaminare, e respingere, l’eccezione formulata dal controricorrente, ribadita nella memoria illustrativa, di inammissibilità dell’impugnazione per la dedotta mancata attestazione di conformità all’originale analogico della procura alle liti notificata a mezzo PEC unitamente al ricorso.

È sufficiente osservare, in proposito,che nella relazione di notificazione del ricorso si dà atto che la procura notificata costituisce copia informatica sottoscritta digitalmente, estratta da quella rilasciata su supporto analogico.

Originale analogico, peraltro, prodotto dai ricorrenti all’atto dell’iscrizione a ruolo del ricorso, nel contesto della costituzione mediante deposito di fascicolo cartaceo all’epoca vigente.

5. – Venendo all’esame dei motivi, il Collegio condivide il contenuto della proposta exart. 380-bis cod. proc. civ.

Le deduzioni artic o late dal [OSCURATO:PERSONA] nella memoria illustrativa non offr ono argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ritiene comunque di dovere aggiungere che le Ric. 2020n. 10683 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -5- asserzioni del ricorrente , secondo cui non sarebbero stati contestati né il passaggio ultraventennale, n é il requisito dell’apparenza, chesarebbe stato anzi “ pacificamente accertato tra le parti” (così a pag. 2 della memoria illustrativa), sono smentite dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. pag. 5), da cui risulta che il Condominio “[OSCURATO:PERSONA]” aveva contestato le deduzioni attoree e, in particolare, aveva contestato che fosse decorso il ventennio dall’apertura di un cancello sullasua proprietà.

La Corte distrettuale, del resto, ha sul punto accertato l’assenza di segni identificativi del passaggio ed ha osservato che gli appellanti non avevano offerto alcuna prova del periodo di installazione e apertura del cancello, donde il giudizio di inammissibilità per genericità ed inconcludenza dei capitoli formulati, come riportati nel corpo del ricorso.

6. – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del [OSCURATO:PERSONA], unica parte ricorrente che ha presentato istanza di decisione e risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

7. – Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-biscod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna del Condominio “[OSCURATO:PERSONA]”al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende.

Ric. 2020n. 10683 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -6-

8. –Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio di legittimità promosso con ricorso da [OSCURATO:PERSONA]; dichiara inammissibile il ricorsoproposto dal [OSCURATO:PERSONA] e condanna entrambi i ricorrenti , in solido tra loro , al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì il solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA] , ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto aln. 10683/2020 r.g., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore pro tempore [OSCURATO:PERSONA] , e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n . 145, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Amministratore pro tempore [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza n. 5644/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata in data 18/12/2019. Ric. 2020n. 10683 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -2- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio innanzi il Tribunale di Rovigo il Condominio “[OSCURATO:PERSONA]”, al fine di sentir accertare, per quanto in questa sede ancora rileva, l’acquisto per intervenuta usucapione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile attraverso uno stradello corrente nella proprietà del convenuto. Il Tribunale, respinte le istanze di prova orale degli attori, rigettò la domanda. 2. – Sul gravame proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Passadore, la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, n. 5644/2019, confermò la pronuncia di primo grado. 3. – Per la cassazione della sentenza di appello h a nno proposto ricorsoil [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”ha resistito con controricorso. 4. – Questa Corte formulava proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che veniva ritualmente comunicata alle parti. A seguito di tale comunicazione, il solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. 5. – Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., le parti ha n no depositato memorienelle quali hanno insistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Il ricorso si articola nei seguenti motivi: Ric. 2020n. 10683 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -3- 1) con il primo, si deduce che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato circostanze attestanti la sussistenza dei presupposti dell’invocata usucapione, quali l’esercizio del passaggio da parte dei condomini del [OSCURATO:PERSONA], sin dalla sua costituzione, risalente al 1970, su uno stradello corrente nel lato sud della proprietà del Condominio “[OSCURATO:PERSONA]”; 2) Con il secondo motivo, i ricorrenti si dolgono della mancata ammissione delle prove orali richieste nelle fasi di merito. 2. – La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. è del seguente tenore: «INAMMISSIBILITÀ e/o [OSCURATO:PERSONA] del ricorso avverso pronuncia di rigetto di domanda di usucapione e di costituzione di servitù coattiva di passaggio (doppia conforme). Il primo motivo relativo a violazione e falsa applicazione di norme di diritto è inammissibile, giacché con esso non ci si duole dell’erronea interpretazione delle fattispecie giuridichené della loro erronea applicazione ai fatti come accertati dai giudici di merito, ma si pone in discussionela valutazione delle prove e l’accertamento dei fatti (è stata accertata la mancanza di apparenza della pretesa servitù di passaggio), profili che sono insindacabili in sede di legittimità. Il secondo motivo, relativo alla mancata ammissione della prova testimoniale per genericità e non pertinenza dei capitoli è parimenti inammissibile, giacché, per costante giurisprudenza di questa Corte, l’apprezzamento del giudice di merito circa il difetto di specificità delle circostanze da provare, la concludenza e la pertinenza della prova testimoniale costituisce un giudizio di Ric. 2020n. 10683 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -4- fatto insindacabile da parte del Giudice di legittimità quando – come nel caso di specie – è sorretto da motivazione non manifestamente illogica». 3. – Deve preliminarmente darsi atto che nel termine di giorni quaranta dalla notificazione della proposta ex art. 380 bis cod. p roc . c iv ., [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato istanza di decisione: riguardo a tale ricorrente, pertanto, il ricorso deve intendersi rinunciato. Sussistono dunque i presupposti per dichiarare, a norma degli artt. 380 bis e 391 cod. p roc . c iv ., l’estinzione del giudizio di legittimità promosso da [OSCURATO:PERSONA]. 4. – Si deve inoltre preliminarmente esaminare, e respingere, l’eccezione formulata dal controricorrente, ribadita nella memoria illustrativa, di inammissibilità dell’impugnazione per la dedotta mancata attestazione di conformità all’originale analogico della procura alle liti notificata a mezzo PEC unitamente al ricorso. È sufficiente osservare, in proposito,che nella relazione di notificazione del ricorso si dà atto che la procura notificata costituisce copia informatica sottoscritta digitalmente, estratta da quella rilasciata su supporto analogico. Originale analogico, peraltro, prodotto dai ricorrenti all’atto dell’iscrizione a ruolo del ricorso, nel contesto della costituzione mediante deposito di fascicolo cartaceo all’epoca vigente. 5. – Venendo all’esame dei motivi, il Collegio condivide il contenuto della proposta exart. 380-bis cod. proc. civ. Le deduzioni artic o late dal [OSCURATO:PERSONA] nella memoria illustrativa non offr ono argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ritiene comunque di dovere aggiungere che le Ric. 2020n. 10683 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -5- asserzioni del ricorrente , secondo cui non sarebbero stati contestati né il passaggio ultraventennale, n é il requisito dell’apparenza, chesarebbe stato anzi “ pacificamente accertato tra le parti” (così a pag. 2 della memoria illustrativa), sono smentite dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. pag. 5), da cui risulta che il Condominio “[OSCURATO:PERSONA]” aveva contestato le deduzioni attoree e, in particolare, aveva contestato che fosse decorso il ventennio dall’apertura di un cancello sullasua proprietà. La Corte distrettuale, del resto, ha sul punto accertato l’assenza di segni identificativi del passaggio ed ha osservato che gli appellanti non avevano offerto alcuna prova del periodo di installazione e apertura del cancello, donde il giudizio di inammissibilità per genericità ed inconcludenza dei capitoli formulati, come riportati nel corpo del ricorso. 6. – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del [OSCURATO:PERSONA], unica parte ricorrente che ha presentato istanza di decisione e risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. 7. – Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-biscod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna del Condominio “[OSCURATO:PERSONA]”al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende. Ric. 2020n. 10683 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -6- 8. –Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio di legittimità promosso con ricorso da [OSCURATO:PERSONA]; dichiara inammissibile il ricorsoproposto dal [OSCURATO:PERSONA] e condanna entrambi i ricorrenti , in solido tra loro , al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì il solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA] , ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titol
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