Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:323
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑452/09
[OSCURATO:PERSONA] e altri
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’[OSCURATO:PERSONA] e della Ricerca e altri
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Firenze)
«Direttiva 82/76/CEE — Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi — Medici — Conseguimento della specializzazione — Remunerazione nel corso del periodo di formazione — Prescrizione quinquennale del diritto al pagamento delle remunerazioni periodiche»
Massime della sentenza
Diritto dell’Unione — Diritti conferiti ai singoli — Violazione da parte di uno Stato membro — Obbligo di risarcire il danno
cagionato ai singoli — Modalità del risarcimento
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro eccepisca la scadenza di un
termine di prescrizione ragionevole a fronte di un’azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei
diritti conferiti da una direttiva, anche qualora tale Stato non l’abbia correttamente trasposta, a condizione che, con il
suo comportamento, esso non sia stato all’origine della tardività del ricorso. L’accertamento da parte della Corte di giustizia
della violazione del diritto dell’Unione è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché detta violazione
è fuori dubbio. In tale ipotesi, infatti, la constatazione giurisdizionale di detta violazione non è necessaria per porre
i beneficiari in grado di conoscere quale sia l’ampiezza dei loro diritti. La fissazione del dies a quo del termine anteriormente
a detta constatazione non rende quindi praticamente impossibile o eccessivamente difficile la salvaguardia dei diritti derivanti
dal diritto dell’Unione.
(v. punti 23-24 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
19 maggio 2011 (
*
)
«Direttiva 82/76/CEE – Libertàdi stabilimento e libera prestazione dei servizi – Medici – Conseguimento della specializzazione – Remunerazione nel corso del periodo di formazione – Prescrizione quinquennale del diritto al pagamento delle remunerazioni periodiche»
Nel procedimento C‑452/09
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corteai sensi dell’art. 234 CEdalla Corte d’appello
di Firenze con ordinanza 6 ottobre 2009pervenuta in cancelleria il 18 novembre 2009nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Ministero dell’Istruzionedell’[OSCURATO:PERSONA] e della Ricerca
Ministero dell’Economia e delle [OSCURATO:PERSONA] degli studi di Pisa
LA CORTE (Prima Sezione)
composta dal sig. A. Tizzanopresidente di sezionedai sigg. J.-J. KaselA. Borg BarthetE. Levits e M. Safjan (relatore)giudici
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra A. Impellizzeriamministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 dicembre 2010
considerate le osservazioni presentate:
– per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nonché per i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avv.ti F. Frati e A. Castagna;
– per il governo italianodalla sig.ra W. Ferrantein qualità di agenteassistita dal sig. S. Varoneavvocato dello Stato;
– per il governo francesedai sigg. G. de Bergues e B. Cabouatin qualità di agenti;
– per il governo austriacodal sig. E. Riedlin qualità di agente;
– per la Commissione europeadal sig. E. Traversa e dalla sig.ra S. [OSCURATO:PERSONA] qualità di agenti
vista la decisioneadottata dopo aver sentito l’avvocato generaledi giudicare la causa senza conclusioni
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del diritto comunitario relativamente alla tutela dei diritti
conferiti da una direttiva non trasposta.
2
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia nella quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nonché i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
(in prosieguo: i «ricorrenti della causa principale») si contrappongono al Ministero dell’Istruzionedell’[OSCURATO:PERSONA] e della
Ricercaal Ministero dell’Economia e delle [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: lo «Stato italiano») e all’[OSCURATO:PERSONA] degli studi di Pisa
in merito al pagamento di una «remunerazione adeguata»prevista dalla direttiva del Consiglio 26 gennaio 198282/76/CEEche modifica
la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomicertificati ed altri titoli di medico e comportante
misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva
75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislativeregolamentari ed amministrative per le attività di medico
(GU L 43 pag. 21).
Contesto normativo e fatti
3
La direttiva 82/76 ha dispostoin particolaremediante un allegato relativo alle «Caratteristiche della formazione a tempo pieno
e della formazione a tempo ridotto dei medici specialisti» di completamento alla direttiva del Consiglio 16 giugno 197575/363/CEEconcernente
il coordinamento delle disposizioni legislativeregolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU L 167pag. 14)che
il periodo di specializzazione dei medicia tempo pieno e a tempo parzialedoveva essere oggetto di «remunerazione adeguata»
in tutti gli Stati membri.
4
Con sentenza 7 luglio 1987causa 49/86Commissione/Italia (Racc. pag. 2995)la Corte ha dichiarato che la Repubblica italiananon
avendo recepito la direttiva 82/76 nel termine prescrittoera venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in base al diritto
comunitario.
5
A seguito di tale condannala direttiva 82/76 è stata trasposta con il decreto legislativo 8 agosto 1991n. 257. Tuttaviaall’art. 8n. 2di
quest’ultimo si precisa che le sue disposizioni si applicano solo a decorrere dall’anno accademico 1991/1992con esclusione
dei medici iscritti negli anni accademici compresi tra il 1983 e il 1991.
6
Poiché l’obbligo di adeguata remunerazione previsto dalla direttiva 82/76 sarebbe dovuto entrare in vigore nel 1983l’adozione
di tale decreto ha generato un ingente contenzioso tra i medici ammessi alle scuole di specializzazione nel corso degli anni
accademici dal 1983 al 1991 e lo Stato italiano nonché talune università italiane.
7
Con sentenze 25 febbraio 1999causa C‑131/97Carbonari e a.(Racc. pag. I‑1103punti 47 e 48)nonché 3 ottobre 2000causa C‑371/97Gozza
e a. (Racc. pag. I‑7881punti 36 e 37) la Corte ha dichiarato che l’obbligo diretribuire in maniera adeguata i periodi di formazione
dei medici specialisti non consente di per sé al giudice nazionale di identificare il debitore tenuto a versare la remunerazione
adeguata né di individuare l’importo della stessa. Spetta tuttavia al giudice a quotenuto ad applicare il diritto nazionale
epiù in particolarele disposizioni di una legge specificamente promulgata al fine di trasporre la direttiva 82/76interpretarla
quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttivaal fine di conseguire il risultato da essa voluto.
8
Nel caso in cui il risultato prescritto dalla direttiva 82/76 non possa essere conseguito mediante interpretazione conformela
Repubblica italiana sarebbe tenuta a risarcire i danni causati ai singoli dalla mancata attuazione di tale direttiva nel termine
assegnato. In proposito la Corte ha precisato che l’applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della direttiva
82/76 consentirebbe di rimediarein linea di principio alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione della direttiva.
Tuttaviase i beneficiari dimostrassero l’esistenza di danni ulteriori da essi eventualmente subiti per non aver potuto fruire
a suo tempo dei vantaggi pecuniari garantiti da detta direttiva anche tali danni dovrebbero essere risarciti (v. citate sentenze
Carbonari e a.punti 52 e 53nonché Gozza e a.punti 38 e 39).
Causa principale e questioni pregiudiziali
9
Con atto di citazione del 23 novembre 2001gli attori nella causa principalemedici che avevano seguito i corsi di specializzazione
anteriormente all’anno accademico 1991/1992hanno chiamato in giudizio lo Stato italiano e l’[OSCURATO:PERSONA] degli studi di Pisachiedendo
il pagamento di quanto loro dovuto in forza della direttiva 82/76 oin subordineil risarcimento del danno causato dall’omessa
corretta trasposizione di tale direttiva entro i termini da parte dello Stato.
10
Il Tribunale di Firenze ha respinto la domanda per intervenuta prescrizione quinquennalecome previsto dall’art. 2948quarto
commadel codice civile per la domanda principale di pagamentoe dall’art. 2947 dello stesso codice per la domanda di risarcimento
dannipresentata in subordine.
11
Secondo il giudice nazionalela prescrizione aveva infatti iniziato a decorrere dal giorno in cui il diritto aveva potuto essere
rivendicatocioèa partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 257/91vale a dire quindici giorni dopo
la sua pubblicazione effettuata il 16 agosto 1991. A partire da tale momento gli attori nella causa principale potevano sapere
chi era tenuto al pagamento dell’adeguata remunerazioneconoscere il relativo importo e far valere l’incompatibilità di tale
decreto con il diritto comunitario per quanto riguarda i medici iscritti a un corso di specializzazione negli anni dal 1983
al 1991.
12
Gli attorinella causa principale hanno interposto appello contro tale decisione e hanno chiesto l’applicazione della soluzione
elaborata nella causa C‑208/90definita dalla sentenza 25 luglio 1991Emmott (Racc. pag. I‑4269). La Corte d’appello di Firenze
considera tuttavia che la giurisprudenzasuccessiva ne abbia limitato l’applicazione all’ipotesi in cui i termini di ricorso
nazionali hannola conseguenza di privare totalmente il richiedente della possibilità di far valere i diritti ad esso spettanti
in base alla direttiva 82/76.
13
Nutrendo dubbi circa la portata di tale limitazioneconsiderato che la privazione totale della possibilitàdi far valere il
proprio diritto costituisce a priori la conseguenza normale della decorrenza dei termini di prescrizioneil giudice a quo si
chiede se occorra ravvisarvi un sostanzialecapovolgimento di orientamentoche avrebbe posto fine al divieto di eccepire la
prescrizioneoppure se tale limitazione riguardi soltanto i termini di decadenzacheimpedirebbero definitivamente di far valere
il diritto anche per il futuro.
14
Dato che in appello èstata esaminata anche l’ipotesi del termine di prescrizione decennale ordinaria prevista dall’art. 2946
del codice civile per lesione incolpevole di un dirittola Corte d’appello di Firenzedopo aver provveduto a precisare che nella
fattispecie è rispettata la condizione di equivalenza dei termini di prescrizione con i termini generalmente previsti nell’ordinamento
giuridico italiano per analoghe domande basate sul diritto internoha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se sia compatibile con l’ordinamento comunitario che lo Stato italiano possa legittimamente eccepire la prescrizione quinquennale
o decennale ordinaria di un diritto nascente dalla direttiva 82/76/CEE per il periodo antecedente la prima legge attuativa
italianasenza con ciòimpedire definitivamente l’esercizio del suddetto diritto avente natura retributiva/alimentareo in subordine
l’esercizio di una azione risarcitoria/indennitaria.
2) Seviceversasia compatibile con l’ordinamento comunitario che ogni eccezione di prescrizione sia preclusa perché definitivamente
ostativa all’esercizio del suddetto diritto.
3) Oppure se sia compatibile con l’ordinamento comunitario che ogni eccezione di prescrizione sia preclusa fino all’accertamento
della violazione comunitaria da parte della Corte di giustizia (nella specie fino al 1999).
4) Oppure se sia compatibile con l’ordinamentocomunitario che ogni eccezione di prescrizione sia comunque preclusa fino alla
corretta e compiuta trasposizione della direttiva che ha riconosciuto il diritto nella legislazione nazionale (nella specie
mai intervenuta)come previsto dalla [citata] sentenza Emmott».
Sulle questioni pregiudiziali
15
Con le sue questioniche occorre esaminare congiuntamenteil giudice del rinvio chiede sostanzialmente alla Corte se il diritto
dell’Unione consenta ad uno Stato membro di eccepire la prescrizione a fronte dell’esercizio di un diritto conferito da una
direttiva oppure dell’attuazione del diritto al risarcimento del danno risultante dalla mancata corretta trasposizione della
stessa nel termine assegnato e seeventualmentesiffatta possibilità sia riconosciuta soltanto a partire dalla constatazione
da parte della Corte della violazione del diritto dell’Unione.
16
Secondo costante giurisprudenzain mancanza di una disciplina dell’Unione in materiaspetta all’ordinamento giuridico interno
di ciascuno Stato membro designare il giudice competente e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi
a garantire la piena tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione purché tali modalità non siano
meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non rendano praticamente
impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio
di effettività) (v. sentenze 17 luglio 1997cause riunite C‑114/95 e C‑115/95Texaco e Olieselskabet DanmarkRacc. pag. I‑4263punto
41; 11 luglio 2002causa C‑62/00Marks & SpencerRacc. pag. I‑6325punto 34nonché24 marzo 2009causa C‑445/06Danske SlagterierRacc. pag. I‑2119punto
31).
17
Per quanto concerne quest’ultimo principiola Corte ha riconosciuto compatibile con il diritto dell’Unione la fissazione di
termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenzanell’interesse della certezza del dirittoa tutela sia del contribuente sia
dell’amministrazione interessata. Infattisiffatti termini non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente
difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unioneanche seper definizionelo spirare di detti
termini comporta il rigettototale o parzialedell’azione esperita (v. sentenze 17 luglio 1997causa C‑90/94Haahr PetroleumRacc. pag. I‑4085punto
48; 2 dicembre 1997causa C‑188/95Fantask e a.Racc. pag. I‑6783punto 48; 15 settembre 1998causa C‑231/96EdisRacc. pag. I‑4951punto
35nonché Marks & Spencercit.punto 35).
18
Quanto al dies a quo della prescrizionela Corte aveva effettivamente dichiarato chefino al momento della trasposizione corretta
di una direttivalo Stato membro inadempiente non può eccepire la tardività di un’azione giudiziaria avviata nei suoi confronti
da un singolo al fine della tutela dei diritti che ad esso riconoscono le disposizioni della direttiva e che un termine di
ricorso di diritto nazionale può cominciare a decorrere solo da tale momento (sentenza Emmottcit.punto 23).
19
Tuttaviala Corte ha in seguito ammesso che lo Stato membro inadempiente potesse opporre la decadenza ad un’azione giudiziaria
anche qualora alla data di proposizione della domandaesso non avesse ancora correttamente trasposto la direttiva di cui trattasidichiarando
che la soluzione elaborata nella citata sentenza Emmott era giustificata dalle circostanze proprie di tale controversiain
cui la decadenza aveva avuto la conseguenza di privare totalmente la ricorrente nella causa principale della possibilità di
far valere il suo diritto in forza di una direttiva (v. sentenze 27 ottobre 1993causa C‑338/91Steenhorst-NeeringsRacc. pag. I‑5475;
6 dicembre 1994causa C‑410/92JohnsonRacc. pag. I‑5483; Fantask e a.cit.punti 50-52; 17 giugno 2004causa C‑30/02Recheio – Cash
& CarryRacc. pag. I‑6051nonchéDanske Slagteriercit.punti 53-56).
20
Nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Emmott il comportamento delle autorità nazionali avevainfattiimpedito alla
ricorrente nella causa principale di agire in giudizioper ottenere il beneficio dei diritti conferiti dalla direttiva di cui
si trattava (punti 10‑14; v. altresì in tal senso citate sentenze Steenhorst-Neeringspunto 20e Johnsonpunto 27).
21
Ne deriva che il diritto dell’Unione osta a che un’autorità nazionale eccepisca la scadenza di un termine di prescrizione
ragionevole soltanto secon il suo comportamentoessa è stata all’origine della tardività del ricorsoprivando così il ricorrente
nella causa principale della possibilitàdi far valere dinanzi ai giudici nazionali i diritti che gli spettano in forza di
una direttiva dell’Unione (v.in tal sensosentenze Ediscit.punto 48e 17 novembre 1998causa C‑228/96AprileRacc. pag. I‑7141punto
43; v. altresìper analogiasentenze 27 febbraio 2003causa C‑327/00SantexRacc. pag. I‑1877punti 57-61e 15 aprile 2010causa C‑542/08Barthnon
ancora pubblicata nella Raccoltapunti 33-36).
22
Va altresìprecisato cheper giurisprudenza consolidatal’eventuale accertamento da parte della Corte di una violazione del diritto
dell’Unione è in linea di principio ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione (v. in tal senso citate sentenze
Edispunto 20; Recheio – Cash & Carrypunto 23nonché [OSCURATO:PERSONA] 36-39).
23
Ciò valea maggior ragionenel caso in cuicome nella causa principalela violazione del diritto dell’Unione era fuori dubbio.
Infattiin tale ipotesila constatazione giurisdizionale di detta violazione non è necessaria per porre i beneficiari in grado
di conoscere quale sia l’ampiezza dei loro diritti. La fissazione del dies a quo del termine anteriormente alla sua constatazione
giurisdizionale non rende quindi praticamente impossibile o eccessivamente difficile la salvaguardia dei diritti derivanti
dal diritto dell’Unione.
24
Alla luce delle considerazioni che precedonole questioni sollevate vanno risolte nel senso che il diritto dell’Unione non
osta a che uno Stato membro eccepisca la scadenza di un termine di prescrizione ragionevole a fronte di un’azione giurisdizionale
proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttivaanche qualora tale Stato non l’abbia correttamente
traspostaa condizione checon il suo comportamento esso non sia stato all’origine della tardività del ricorso. L’accertamento
da parte della Corte della violazione del diritto dell’Unione è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizioneallorché
detta violazione è fuori dubbio.
Sulle spese
25
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionalecui spetta quindi statuire sulle spese. Le spesesostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi la Corte (Prima Sezione) dichiara:
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato dichiarando che non osta a che uno Stato membro eccepisca la scadenza di un
termine di prescrizione ragionevole a fronte di un’azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei
diritti conferiti da una direttivaanche qualora tale Stato non l’abbia correttamente traspostaa condizione checon il suo comportamento
esso non sia stato all’origine della tardività del ricorso. L’accertamento da parte della Corte della violazione del diritto
dell’Unione è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizioneallorché detta violazione è fuori dubbio.
Firme
*
Lingua processuale: l’italiano.