CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 agosto 2026
Cassazione n. 24905/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2024 R.G.N. 72/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]', ha depositato conclusioni scritte.Numero registro generale 3411/2025Numero di raccolta generale 24905/20261. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di SanData pubblicazione 31/08/2026Carlo di Napoli, al fine di sentire accertare la nullità di una serie di contrattia termine con essa intercorsi dal 14.12.2007 al 3.3.2020, per un totale di1.123 giorni, pari a circa 37 mesi, contestando il superamento del periodocomplessivo massimo previsto dalla legge, nonché la mancanza di validecausali giustificative dei termini.Il ricorrente chiedeva la declaratoria di costituzione di un unico rapportodi lavoro sin dal primo contratto con il risarcimento di tutti i dannipatrimoniali e non patrimoniali.2. Il Tribunale rigettava il ricorso.3. Avverso la sentenza il lavoratore proponeva appello.La Corte d’appello, esclusa (alla stregua di Cass. S.U. n. 5556/2023) ognipossibilità di conversione del rapporto, accoglieva parzialmente il gravamee, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, rilevava il superamento ‒con l’ultimo contratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avente termine in data 3.3.2020 ‒ dellimite complessivo di 36 mesi.Osservava ad abundantiam che era fondata la doglianza in ordine allamancata specificazione delle ragioni giustificative apposte al contratto atermine con decorrenza 12 febbraio 2019 e termine il 7 aprile 2019, nonpotendo definirsi adeguata la causale recante indicazione del singolospettacolo (“Il lago dei cigni”).La Corte di merito condannava la Fondazione al pagamento, a titolo dirisarcimento del “danno comunitario”, di un’indennità onnicomprensiva paria 8 mensilità dell’ultima retribuzione, con esonero dall'onere probatorio neilimiti previsti dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010. Confermava, nel resto,la sentenza impugnata.4. Contro la sentenza il Giacometti propone ricorso per cassazioneaffidato a sette motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso latrattazione della causa in pubblica udienza.Numero registro generale 3411/2025Numero sezionale 2978/2026Numero di raccolta generale 24905/2026Data pubblicazione 31/08/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione dellaclausola 5 della Direttiva 70/1999/CE e degli art. 4 TUE (principio diinterpretazione conforme) in ragione “della nomofilassi vincolante della CGUEespressa con la sent. del 25.10.2018 C-331/17”. Per il ricorrente, la Cortedistrettuale non avrebbe considerato sussistente, in favore dei precari delle FLSla tutela del divieto di superamento della durata massima di 36 mesi, previstasino all’entrata in vigore del D.L. 87/2018, conv. in L. 96/2018.2. Il primo motivo è inammissibile.Esso non si confronta col decisum che dichiara l’illegittimo superamento deltermine di 36 mesi con riferimento al contratto che ha avuto inizio il 26 novembre2019 e termine 3 marzo 2020, considerando, a tal fine, “il periodo complessivodel superamento dei 36 mesi (nell'ipotesi in esame 1123 giorni, pari a circa 37mesi) […] applicato anche alla Fondazione appellata” (v. p. 7-8 sentenzaimpugnata).Il motivo muove, peraltro, anche da un travisamento del dictum finale dellapronuncia impugnata, che non contiene affatto (come incongruamente si riportaa p. 15 del ricorso per cassazione) la declaratoria “… della illegittimità del termineapposto ai contratti di lavoro stipulati tra le parti a decorrere dal contratto indata 1° aprile 2017 avente scadenza 3 luglio 2017, ossia dal primo dei contrattiimpugnati tempestivamente, assumendo l’applicazione del regime di decadenzalegale dell’art. 32 co. 3 L. 183/2010”, ma, piuttosto (v. dispositivo di sentenza),quella della “… nullità dei termini apposti ai contratti stipulati tra le parti a partiredal contratto la cui esecuzione ha avuto inizio in data 12 febbraio 2019 e terminein data 7 aprile 2019”.3. Con il secondo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.) si denuncia violazionedell’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 367/1996, nel testo ratione temporis vigente.Per il ricorrente, la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto che non sipotesse applicare alla disciplina dei rapporti a termine alle dipendenze delleNumero registro generale 3411/2025fondazioni lirico-sinfoniche, la “ragione obbiettiva” in ragione della Ndumeerrosgezaio nale 2978/2026Numero di raccolta generale 24905/2026contenuta nell’art. 29, co. 3, d.lgs. n. 81/2015, cit.Data pubblicazione 31/08/20264. Anche il secondo motivo è inammissibile.Invero, l'affermazione contenuta nella censura, secondo cui la Corted'appello aveva ritenuto che non si potesse applicare alla disciplina deirapporti a termine alle dipendenze delle fondazioni lirico-sinfoniche la“ragione obiettiva”, non si confronta con il decisum.Il giudice d'appello ha, infatti, affermato in sentenza (cfr. p. 8, cpv. I, einfra) che si dovesse applicare il principio della “ragione obiettiva” conriferimento al contratto del 12 febbraio 2019 con termine al 7 aprile 2019,perché privo di idonea causale, non potendo ritenersi sufficiente il meroriferimento alla produzione artistica (“Il lago dei cigni”).La doglianza del Giacometti, pur formalmente denunciando la violazionedell’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 367 del 1996, si risolve in una censura dicarattere generico, non correlata alle specifiche statuizioni della sentenzaimpugnata, non indicando in relazione a quali ulteriori contratti tale verificaavrebbe dovuto essere estesa e quali ne fossero in concreto le causali.5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 12 dellepreleggi in relazione agli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 367/1996.Assume che ad un ente avente natura privatistica, come espressamenteprevisto per le FLS (artt. 1 e 4 e d.P.R. n. 117/2011), va applicato il regimedi lavoro dell’impiego privato in conformità all’espressa volontà delLegislatore, che risulta invalicabile per l’interprete del diritto.Contesta alla Corte d’appello di avere aderito all’orientamento espressodalle sentenze gemelle delle Sezioni Unite n. 5542 e n. 5556 del 22 febbraio2023, che avrebbero operato “una regressione a zero della costantenomofilassi della natura giuridica delle FLS e dei rapporti di lavoro alle lorodipendenze (e, dunque, della sanzione principe della conversione in tempoindeterminato) operando un macroscopico errore interpretativo, ossiaun’interpretazione contraria all’espressa disposizione normativa e per talguisa violativa degli artt. 12 e 14 Preleggi”.Numero registro generale 3411/2025Numero sezionale 2978/2026Precisa ancora il lavoratore che “le S.U. del 22.02.2023,N upmuerro dai rsacsceolvta egernaenradle o24 905/2026Data pubblicazione 31/08/2026che le fondazioni lirico sinfoniche hanno natura formalmente privata, inragione dei vincoli imposti dal Legislatore per il perseguimento del vincolo dibilancio delle FLS ritiene che la disciplina dei rapporti di lavoro sia daindividuare in quella dell’impiego pubblico di cui al d.lgs. n. 165/2001. Col che,operando, di fatto, una interpretazione contra legem, ossia contro l’espressavolontà del Legislatore stesso”.6. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 12 e 14delle preleggi in relazione all’art. 22 del d.lgs. n. 367/1996 ed all’art. 3 del d.P.R.n. 117/2011.Ricollegandosi alle censure di cui al terzo motivo, insiste nel sostenere che ilrapporto di lavoro è privatistico e in quanto tale va applicata la normativa cheprevede la conversione del rapporto in caso di illegittima apposizione dellaclausola di durata.Assume che la Corte napoletana abbia erroneamente dichiarato di aderire aquanto statuito dalle Sezioni Unite laddove ‒ nonostante l’art. 22 d.lgs. n.367/1996 (all’unisono con l’art. 3, comma 5, del d.P.R. n. 117/2011, tutt’oravigente) contenga l’espressa vox iuris e la inequivocabile intenzione delLegislatore di disciplinare il lavoro subordinato alle dipendenze delle fondazionilirico sinfoniche secondo il regime di diritto comune, ossia dell’impiego privato ‒sanciscono che le peculiarità della disciplina dei rapporti di lavoro a termine dellerapporti di lavoro) appaiono analoghe a quelle che caratterizzano il pubblicoimpiego privatizzato, e va applicata, in via analogica, a tali rapporti di lavoro, ladisciplina di cui al d.lgs. n. 165/2001, e così dell’art. 35 sul requisito del concorsopubblico e dell’art. 36, comma 5 (ex comma 2) sul divieto di conversione in casodi riscontrate nullità del lavoro atipico.Evidenzia che l’opzione interpretativa risulta essere contra legem perché inaperta violazione delle espresse disposizioni del Legislatore ed in aperta antitesidella nomofilachia monolitica e consolidata delle Sezioni Unite, dal 1987 al 2023,delle Sezioni semplici della Suprema Corte, delle Sezioni Riunite della Corte deiNumero registro generale 3411/2025Numero sezionale 2978/2026conti e della giurisprudenza amministrativa, nonché in Nvuimoelarozdii orancceol ta gdeenelr ale 24905/2026Data pubblicazione 31/08/2026giudicato costituzionale di cui alla sent. n. 260/2015 e degli artt. 134 e 136Cost. e degli artt. 27 e 30 della L. 53/1987.7. Il terzo e quarto motivo sono infondati.8. La sentenza impugnata nell’escludere la possibilità della conversionein rapporto a tempo indeterminato e nel riconoscere al ricorrente il solorisarcimento del danno cosiddetto comunitario (liquidato equitativamentesulla base del criterio indicato da Cass., S.U., n. 5072/2016, richiamatoquanto agli enti lirici da Cass., S.U., n. 5542/2023), si è uniformata alprincipio di diritto enunciato dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite n.5542/2023, principio dal quale, ai sensi dell’art. 374, comma 3, cod. proc.civ. la sezione ordinaria non si può discostare.Infatti, ai sensi della disposizione indicata, un’eventuale non condivisionedel principio affermato potrebbe, al più, giustificare una nuova rimessionealle stesse Sezioni Unite, della quale nella fattispecie difettano i presupposti(così come quelli per un rinvio all’udienza pubblica), in quanto il ricorsomuove da una lettura non condivisibile della citata pronuncia (si vedano, conriguardo ad analoghi motivi di ricorso, Cass. n. 3479 e 3480 del 2025).In particolare, le Sezioni Unite, nel ricostruire la complessa normativainerente agli enti lirici, come evolutasi nel tempo, non hanno negato laqualificazione in termini privatistici dagli stessi assunta (qualificazione che diconseguenza esclude che i rapporti di lavoro possano essere ritenuti diimpiego pubblico, con conseguente applicabilità del d.lgs. n. 165/2001 edell’art. 36 che per gli enti pubblici non economici esclude l’instaurazione delrapporto tempo indeterminato quale effetto dell’illegittimo ricorso al lavoroa termine) ma, richiamando Corte cost. n. 153/2011 e gli aspetti pubblicisticirimasti immutati all’esito della privatizzazione, hanno evidenziato che glistessi giustificano “pur a fronte della qualificazione privatistica dellefondazioni e dei rapporti di lavoro dagli stessi instaurati, deroghe alladisciplina dettata per i rapporti fra privati, disciplina alla quale, secondo unmeccanismo non dissimile da quello indicato dal legislatore e da questeNumero registro generale 3411/2025Numero sezionale 2978/2026Sezioni Unite in tema di società a controllo pubblico, occorre, sìN,u mfaerroed i rraicfceorltaimgeenenratleo2,4 905/2026Data pubblicazione 31/08/2026ma a condizione che non si rinvengano disposizioni speciali di settore o ragioniostative di sistema”. E non è senza rilievo sottolineare al riguardo che di dettadisciplina derogatoria, via via adottata dal legislatore, dà atto anche la sentenzadella Corte costituzionale n. 260/2015.9. Il divieto di conversione è stato affermato dalle Sezioni Unite valorizzandoi principi, più generali, in tema di nullità virtuale dei contratti, in relazione alledisposizioni di legge, ritenute imperative, che nel tempo hanno imposto allefondazioni liriche divieti assoluti di nuove assunzioni o hanno subordinatol’instaurazione di stabili rapporti di impiego al previo superamento di procedureconcorsuali. Ciò in continuità con l’orientamento già espresso da Cass. S.U. n.26724/2007, poi ripreso e ribadito da Cass. S.U. n. 8472/2022 e Cass. S.U. n.33719/2022, secondo cui è ravvisabile la nullità del contratto in tutti i casi in cuilo stesso, pur formalmente rispondente al tipo legale quanto ai requisiti richiestidall’art. 1325 cod. civ., «è stato stipulato in situazioni che lo avrebbero dovutoimpedire», evenienza, questa, che si verifica ogniqualvolta il legislatore facciadivieto di concludere il negozio o richieda la presenza di condizioni soggettive ooggettive per la sua stipulazione.Le Sezioni Unite hanno, quindi, evidenziato che «sia la conversionedisciplinata dall’art. 1424 cod. civ. sia quella, connotata da specialità, che tale siè soliti definire in ambito lavoristico, presuppongono che l’atto posto in esserepossa validamente produrre gli effetti di altro contratto, sicché la stessa non puòoperare qualora quest’ultimo, a sua volta, si riveli affetto da nullità».10. Ciò detto va osservato che il ricorso non prospetta argomenti chepossano indurre ad una rimeditazione del principio già espresso (la cuicorrettezza, tra l’altro, trova conferma nella successiva evoluzione dellanormativa oltre che nelle più recenti pronunce della Corte di Giustizia - v. infra-) giacché i contratti specificamente impugnati nel giudizio che ci occupa sonostati instaurati in un momento successivo all’entrata in vigore della normativache ha imposto specifiche condizioni per l’instaurazione dei rapporti a tempoindeterminato (non sono estensibili alla fattispecie principi affermati in relazioneNumero registro generale 3411/2025Numero sezionale 2978/2026a rapporti a termine risalenti ad epoca antecedente al 2005, qNumaenroddiora cacnoltca ogernaer ale 24905/2026Data pubblicazione 31/08/2026i limiti assunzionali non erano stati posti dal legislatore).11. Quanto, poi, alla violazione della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegatoalla direttiva 1999/70/CE anche in tal caso il ricorso prospetta una letturaparziale della motivazione della sentenza CGUE 25 ottobre 2018, Sciotto,perché la Corte di Giustizia ha, con chiarezza, affermato che la clausola 5impone unicamente di sanzionare in modo effettivo l’abuso nella reiterazionedel rapporto a termine, ma non obbliga gli Stati membri a prevedere lanecessaria conversione del rapporto medesimo in uno stabile rapporto diimpiego.La pronuncia è stata resa sul presupposto che in caso di abusol’ordinamento italiano non garantisse neppure il risarcimento del danno edin tal senso è chiaro il punto 62 ove si evidenzia che “l’ordinamento giuridicoitaliano non comprende, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche,nessuna misura effettiva, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 60della presente sentenza, che sanzioni l’utilizzo abusivo di contratti a tempodeterminato, e ciò sebbene il personale di tale settore, contrariamente ailavoratori di cui trattasi nella causa che ha condotto alla sentenza del 7marzo 2018, Santoro (C 494/16, EU:C:2018:166, punti 35 e 36), non abbiadiritto all’attribuzione di un’indennità ai fini del risarcimento del dannosubito”.La medesima agevolazione probatoria, che Cass., Sez. Un., n. 5072/2016ha ritenuto imposta dal diritto dell’Unione e che la CGUE ha ritenutosufficiente a garantire il rispetto della clausola 5 (si rimanda alla citatasentenza Santoro), è stata riconosciuta da Cass., Sez. Un., n. 5542/2023anche in favore degli assunti a termine alle dipendenze delle fondazioni liricosinfoniche, sicché, trattandosi di questioni sulle quali la Corte di Giustizia siè già pronunciata, non si ravvisa ragione alcuna per disporre il rinviopregiudiziale (anche sul punto v. infra).12. Va detto, poi, che il ricorso, nella parte in cui prospetta il caratterediscriminatorio del trattamento riservato ai dipendenti delle fondazioni liricoNumero registro generale 3411/2025Numero sezionale 2978/2026sinfoniche rispetto a quelli che nel medesimo settore operano Naulmleer oddiipraeccnoldtaegnenzereal ed2i4 905/2026Data pubblicazione 31/08/2026privati, non considera la specialità della disciplina, che impone precisi vincoli aldatore di lavoro, ignoti al diritto privato (divieti di assunzioni, necessario rispettodi requisiti formali e sostanziali, obbligo del previo espletamento di procedureconcorsuali) e che rendono le due situazioni a confronto non comparabili.13. Con il quinto motivo il ricorrente assume che i divieti intersettorialirichiamati dalla Corte d’appello non integrassero, nel regime anteriore allanovella del 2019, un divieto assoluto di conversione, ma solo limiti relativiall’assunzione a tempo indeterminato, sicché la negazione della tutelareintegratoria si porrebbe in contrasto con il pregresso diritto vivente. Deducealtresì che il divieto assoluto introdotto dalla l. 81/2019 costituirebbe un regressodelle tutele, in violazione della clausola 8.3 dell’Accordo quadro allegato alladirettiva 1999/70/CE, e non potrebbe comunque essere retroproiettato airapporti sorti in epoca anteriore.14. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 4 TUE edell’art. 288 TFUE, nonché dei principi di leale cooperazione, interpretazioneconforme ed equivalenza delle tutele antidiscriminatorie, sostenendosi che laCorte territoriale abbia erroneamente escluso la comparabilità tra i lavoratoridelle fondazioni lirico sinfoniche e quelli di altri settori del lavoro privato o delpubblico impiego comparabile, così negando la rilevanza della discriminazioneindiretta derivante dal divieto di conversione e omettendo di applicare, in favoredella categoria asseritamente svantaggiata, la medesima tutela riconosciuta ailavoratori comparabili, ossia la conversione del rapporto accompagnata dallatutela indennitaria.15. Anche il quinto e sesto motivo sono infondati sulla base dei principiespressi dalle Sezioni Unite sopra richiamati, e qui ribaditi, nonché conriferimento alla clausola di non regresso del principio in forza del quale taleclausola opera solo nei casi in cui la normativa si ponga in stretta relazione conl’attuazione della direttiva (cfr. CGUE 11 novembre 2010, in causa C- 20/10,Vino). Nell’ordinamento eurounitario le clausole di non regresso, pur operandoanche successivamente al primo recepimento della direttiva, non implicano laNumero registro generale 3411/2025Numero sezionale 2978/2026assoluta immodificabilità della normativa previgente e non soNunmoer oodsi rtaacctoiltva ege naer ale 24905/2026Data pubblicazione 31/08/2026modifiche successive che trovino, come nella fattispecie, giustificazione non nellanecessità di trasporre la direttiva, bensì su esigenze sopravvente o su mutamentisocio-economici, il cui apprezzamento è riservato al legislatore nazionale.16. Il ricorrente, sul presupposto che le Fondazioni liriche hanno naturaprivata, insiste ancora una volta perché venga sottoposta a revisione lapronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 5542/2023 rilevando chetale decisione (e la gemella n. 5556) non ha fatto buon governo dell’art. 4TUE e dell’art. 288 TFUE laddove assume che non è possibile unacomparazione tra i lavoratori precari delle fondazioni e i lavoratori precaridel regime generale dell’impiego privato (capo 25.2, sent. n. 5556/2023;capo 24.2, sent. n. 5542/2023), atteso che le due discipline, l’una correlataall’altra da un mero rapporto di species a genus, sono entrambe refluentinell’ambito della disciplina di diritto comune del lavoro privato (alla cuidisciplina è correlata la sanzione della trasformazione in tempoindeterminato in caso di nullità dei rapporti a termine: cfr. Corte cost. sent.n. 303/2011 - Massima n. 35924), per il solo fatto che il Legislatore (in pienaviolazione del giudicato costituzionale e delle norme UE frutto dellanomofilachia della CGUE) ha previsto “precisi vincoli al datore di lavoro,ignoti al diritto privato (divieti di assunzioni, necessario rispetto di requisitiformali e sostanziali, obbligo del previo espletamento di procedureconcorsuali)” – rivelatisi invero insussistenti ed illegittimi.Chiede che sia emessa ordinanza ex art. 267 TFUE, affinché la CGUEvaluti la possibile sussistenza della violazione dell’art. 4 del TUE e dell’art.288 TFUE da parte del comma 3-ter, dell’art. 29, del d.lgs. n. 81/2015(introdotto dal D.L. 59/2019 conv. con modif. in L. 81/2019), sotto i diversiprofili emarginati (violazione del principio di equivalenza delle tuteleantidiscriminatorie – capi 69 a 72 sentenza Sciotto, capi 66 e 67 sentenzaMilkova e sentenza Egenberger, [OSCURATO:PERSONA]; violazione del principio dinon regresso delle tutele, Clausola 8.3 Direttiva 70/1999/CE).Numero registro generale 3411/2025Numero sezionale 2978/202617. Come già sopra evidenziato, ritiene il Collegio che Nunmoenro disraucscosltiasgteanenraole 2i4 905/2026Data pubblicazione 31/08/2026presupposti per una nuova sottoposizione della questione alle Sezioni Unitedi questa Corte (né per una rimessione alla pubblica udienza, comesollecitato dal Procuratore Generale).18. Le argomentazioni sviluppate dal ricorrente a fondamento dei motivi diricorso sono state tenute presenti nella decisione del massimo Collegio dilegittimità, che le ha disattese.Le Sezioni Unite, proprio sulla scorta della sentenza della Corte di giustiziadel 2018, hanno fugato ogni dubbio sulla presunta incompatibilità del divieto diconversione con la direttiva 1999/70/CE evidenziando che la clausola 5, punto2, rimette, infatti, agli Stati membri la scelta di una o più misure indicate perprevenire l’abuso dei contratti a termine (indicazione delle ragioni oggettive, ladurata massima complessiva dei contratti, il numero dei rinnovi), senza istituire“un obbligo generale (...) di prevedere la trasformazione in contratti a tempoindeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato” , dovendo però“adottare misure che rivestano un carattere non solo proporzionato, ma anchesufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia dellenorme adottate in applicazione dell’accordo quadro” .19. In linea con tale interpretazione, non sorprende, dunque, la disciplinasoltanto in presenza di ragioni oggettive contingenti o temporanee con attoscritto a pena di nullità, la cui violazione, al pari delle norme che dispongono ladurata, la proroga o i rinnovi del contratto di lavoro, comporta il risarcimento deldanno. Tale rimedio era, tra l’altro, già stato riconosciuto dall’art. 36, d.lgs. n.165/2001 per i rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazionea cui, evidentemente, la regolamentazione delle FLS si ispira e su cui già si eraespressa la Corte di giustizia : non in ordine alla scelta del rimedio, del tuttolegittima per quanto detto, ma alla sua effettività che è tale quando l’entità delrisarcimento è conforme ai canoni comunitari di adeguatezza, proporzionalità edissuasività rispetto al ricorso abusivo ai contratti a termine.Numero registro generale 3411/2025Numero sezionale 2978/202620. Per il resto, il ricorrente propone una lettura delle Nduemceriosdioi rancic oldtaegellneer ale 24905/2026Data pubblicazione 31/08/2026Sezioni Unite che non corrisponde a quanto nelle stesse affermato.21. In particolare non risulta fondato il rilievo che prospetta il caratterediscriminatorio del trattamento riservato ai dipendenti delle fondazioni liricosinfoniche rispetto a quelli che nel medesimo settore operano alle dipendenze diprivati, trattandosi di situazioni non comparabili considerata la benscandagliata specialità della disciplina degli enti lirici che impone precisivincoli al datore di lavoro, ignoti al diritto privato (divieti di assunzioni,necessario rispetto di requisiti formali e sostanziali, obbligo del previoespletamento di procedure concorsuali).22. Le Sezioni Unite di questa Corte del 2023 hanno, poi, già escluso chela conversione del rapporto a termine possa derivare dalla necessariaconformazione al diritto dell’Unione ed in particolare alla clausola 5dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE, poiché l’ordinamentogiuridico interno italiano, come richiesto dalla Corte di Giustizia europea,prevede, in tale settore, un’altra misura effettiva per evitare, edeventualmente sanzionare, l’utilizzo abusivo di una successione di contrattia tempo determinato.23. Né il dedotto carattere privato delle Fondazioni liriche può condurread esiti diversi da quelli evidenziati dalle Sezioni Unite del 2023.Queste ultime, muovendo, come sopra evidenziato, dalla distinzione traimperatività e inderogabilità delle regole, hanno accolto la tesi, prevalente,secondo la quale sono inderogabili le disposizioni che impongono specificicomandi e divieti e, al contempo, imperative quando poste a tutela di uninteresse generale, qui esplicitato nelle finalità attribuite alle FLS volte alladiffusione dell’arte musicale, della formazione professionale dei quadriartistici e dell’educazione musicale della collettività che giustificano i vincoliimposti dall’ordinamento nella gestione del personale.La natura imperativa delle disposizioni in esame ha, così, aperto alleSezioni Unite la strada per sistematizzare le norme dedotte nell’ambito dellec.d. nullità virtuali, categoria che assolve al compito di consentire laNumero registro generale 3411/2025Numero sezionale 2978/2026dichiarazione della nullità dell’atto negoziale, anche quando, Ncumoemro edi rancecoll tacgaenseora led2i4 905/2026Data pubblicazione 31/08/2026specie, la norma imperativa violata non preveda espressamente detta sanzione.Nelle indicate sentenze, la Corte si è soffermata in particolare sul contenutodelle norme imperative.Si tratta di una precisazione importante che prende le mosse dalla teoriasulla separazione tra norme relative al contenuto del contratto (regole di validità)e norme che prescrivono comportamenti a carico di uno dei contraenti (regoledi condotta).Soltanto le prime sono riconducibili all’ambito di applicazione del primocomma dell’art. 1418 cod. civ.Accedendo a tale tesi, i comandi e le disposizioni richiamati, in quanto regoleche impongono una condotta, sarebbero pertanto estranee alla categoria dellenullità virtuali.Secondo le Sezioni Unite la suddetta contrapposizione perde, tuttavia, disignificato, là dove ogni regola giuridica è comunque regola di condotta dalla cuiapplicazione discende l’accertamento in merito alla validità o meno degli attigiuridici negoziali. Il principio di separazione è volto, semmai, a impedire chel’invalidità del contratto possa derivare dalla violazione della clausola generaledi correttezza e buona fede, in tal senso delimitando il significato di regola dicondotta.Al contrario «sono da ricondurre alle norme imperative, che determinanonullità ex art. 1418, comma 1, cod. civ., oltre a quelle che fanno divieto assolutodi stipulazione del contratto, anche le disposizioni che, pur fissandoapparentemente un obbligo di comportamento esterno alla fattispecie negozialein senso stretto, limitano il potere di autonomia contrattuale e ne consentonol’esplicazione solo in presenza delle condizioni richieste, sempre che quest’ultimerispondano ad interessi pubblici fondamentali rispetto ai quali, secondo ilbilanciamento operato dal legislatore, l’autonomia del singolo viene ad esseresubvalente».24. Si consideri, del resto, che, nel caso delle fondazioni liriche anche lanormativa più recente - v. art. 19, comma 3, d.lgs. n. 81/2015, come novellatoNumero registro generale 3411/2025Numero sezionale 2978/2026dal d.l. n. 87/18 - ha previsto che al personale artistico eN utmeercondii craocc oldtaegellneer ale 24905/2026Data pubblicazione 31/08/2026fondazioni di produzione musicale di cui al d.lgs. n. 367/1996, non siapplicano le disposizioni di cui all’articolo 19, commi da 1 a 3, e 21, e cioènon si applica la trasformazione: si tratta di disposizione in linea con lagiurisprudenza della Cassazione che sancisce in via definitiva il divieto ditrasformazione che, prima non espresso, si era ricavato dai vincoliassunzionali già previsti.Si è poi aggiunto il d.l. n. 59/2019 conv. in L. 8 agosto 2019 n. 81, conil quale si sono affrontate le molteplici questioni legate alle incertezzeinterpretative sul precariato e sull’assetto delle dotazioni organiche delpersonale. Il provvedimento ha ridisegnato, infatti, la procedura per ladefinizione della dotazione organica delle fondazioni lirico-sinfoniche,secondo uno schema tipo da adottarsi sulla base di un decreto.Le assunzioni di personale a tempo indeterminato potranno avveniremediante apposite procedure selettive pubbliche, con modalità stabilite daciascuna fondazione e nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità eimparzialità nonché degli altri princìpi in vigore nelle pubblicheamministrazioni ed essere contenute, oltre che nel limite della dotazioneorganica, entro un contingente corrispondente alla spesa complessiva delpersonale cessato nell’anno in corso e nei due anni precedenti, fermarestando le compatibilità di bilancio.Sempre la legge n. 81/2019, quanto alle conseguenze della violazionedelle norme riguardanti i contratti di lavoro a termine come regolati nelcomma 3-bis, esclude la conversione in contratti a tempo indeterminato, condiritto per il lavoratore al solo risarcimento del danno e con la possibilità perle fondazioni di recuperare le somme pagate nei confronti dei dirigentiresponsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave (v. art.29, comma 3-ter, d. lgs. n. 81/2015).25. È così confermata la peculiarità della disciplina dei rapporti di lavoroa termine delle FLS che, quanto al reclutamento, presenta caratteristicheanaloghe a quelle che contraddistinguono il pubblico impiego privatizzato,Numero registro generale 3411/2025Numero sezionale 2978/2026così come già reso evidente nella disciplina della legge n. Nu1m0er0o /d2i ra0c1co0lta,g ecneoramle e24 905/2026Data pubblicazione 31/08/2026riconosciuto pure dalla Corte costituzionale nella motivazione della sentenza11 dicembre 2015 n. 260. Anche di detta decisione il ricorrente fornisceun’interpretazione non condivisibile perché la pronuncia, che ricostruiscel’evoluzione del quadro normativo e resta circoscritta alla legittimità della leggedi interpretazione autentica, dà atto in motivazione della disciplina derogatoriadettata dal d.l. n. 64/2010 «in un disegno complessivo improntato all’esigenzadi razionalizzazione della spesa», disegno poi reso ancor più evidente daisuccessivi interventi legislativi, che non venivano in rilievo in quella sede e chele Sezioni Unite hanno poi apprezzato.In tale nuovo contesto, il ricorso al contratto a termine deve attenersi allaratio sottesa alle regole speciali di una normativa dettata tenendo ancora unavolta conto delle limitazioni economiche e normative gravanti sulle fondazionilirico-sinfoniche.26. L’impianto argomentativo delle Sezioni Unite ha tenuto conto delleevidenziate peculiarità delle fondazioni lirico-sinfoniche e le norme imperative lìmesse in rilievo, attinenti alle modalità di assunzione del personale, sono statevieppiù valorizzate dal legislatore nei successivi interventi normativi.Ed allora, i rilievi del ricorrente che insistono a monte sulla violazione deldiritto unionale non colgono nel segno e non sono idonei non solo a confutarema neppure a far dubitare ragionevolmente della coerenza del complessoragionamento posto a base delle indicate decisioni dovendosi ulteriormenteribadire che non è prospettabile una diversità di trattamento con i rapporti didiritto privato, perché, come chiaramente evidenziato dalle Sezioni Unite, leparzialmente derogatoria a quella comune propria dei rapporti di lavoro alledipendenze di soggetti di diritto privato.27. Anche la richiesta di nuovo rinvio pregiudiziale alla CGUE non meritaaccoglimento essendosi quest’ultima già pronunciata con decisioni tenutepresenti dalle Sezioni Unite di questa Corte, non smentite, ed anzi conformate,Numero registro generale 3411/2025da quelle intervenute successivamente all’intervento del massimo Noumregroasnezoio nale 2978/2026Numero di raccolta generale 24905/2026della nomofilachia.Data pubblicazione 31/08/202628. Basti ricordare che già la pronuncia della Corte di Giustizia UE 25 ottobre2018, causa C-331/17, Sciotto, come sopra ricordato, ha con chiarezzaaffermato che la clausola 5 impone unicamente di sanzionare in modo effettivol’abuso nella reiterazione del rapporto a termine, ma non obbliga gli Statimembri a prevedere la necessaria conversione del rapporto medesimo in unostabile rapporto di impiego. La suddetta decisione, inoltre, chiamata adecidere se la normativa nazionale (in particolare di cui all’art. 3 comma 6del decreto-legge n. 64 del 2010…, convertito, con modificazioni nella legge29 giugno 2010 n.100 nella parte in cui stabilisce che “non si applicano inogni caso alle fondazioni lirico sinfoniche le disposizioni dell’articolo unocommi 1 e 2 del decreto legislativo 368 del 2001”) sia contraria alla clausola5 dell’accordo quadro - ha evidenziato come in ogni caso agli Stati membrivada riconosciuta “un’ampia discrezionalità a tale riguardo dal momento cheessi possono scegliere di far ricorso a una o più misure enunciate dallaclausola 5 punto1 lettere da a) a c) oppure a norme equivalenti esistenti”.L’unico, invalicabile limite rimane tuttavia quello secondo cui il singoloStato deve approntare efficaci mezzi legislativi idonei a prevenire l’abusodella successione dei contratti a termine.29. Più di recente, sul principio di non discriminazione con altri lavoratoridel settore privato, è nuovamente intervenuta la CGUE con la sentenza del29.1.2026 in causa C-668/24.In tale decisione la Corte ha ribadito (si vedano i punti da 59 a 72) chela clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 non imponenecessariamente la conversione del rapporto a tempo indeterminato essendoammissibile un sistema che utilizzi come sanzione principale il risarcimentodel danno, purché questo sia effettivo, proporzionato e dissuasivo.In tale prospettiva è stata ritenuta compatibile con il diritto dell'Unioneuna disciplina che riconosca al lavoratore un danno presunto.Numero registro generale 3411/2025Numero sezionale 2978/2026La Corte ha sottolineato che un risarcimento è davvero Neufmfeicroadci reac csolotalgoe nesreale i2l4 905/2026Data pubblicazione 31/08/2026lavoratore può dimostrare l'esistenza dell'abuso. Perciò ha guardato confavore alle norme che fissano una durata massima dei contratti; limitanorinnovi e proroghe; individuano parametri oggettivi per stabilire quandol'utilizzo del termine diventa abusivo. Quanto più l'ordinamento definiscelimiti chiari alla reiterazione dei contratti a termine, tanto più il rimediorisarcitorio diventa effettivo.Richiamando, poi, la propria giurisprudenza del 2024 in materia di pubblicoimpiego spagnolo, la Corte ha affermato che il risarcimento deve essere integralee proporzionato, non può essere meramente simbolico, non deve però condurrea un arricchimento del lavoratore oltre il danno subito.Orbene, avallando l'impianto delle Sezioni Unite n. 5542 e 5556 del 2023, laCGUE ha ritenuto che la disciplina italiana è conforme ai requisiti di effettività,proporzionalità e deterrenza proprio perché consente la prova del maggior danno(esiste una indennità minima predeterminata, ma il lavoratore può dimostraredi aver subito un danno ulteriore e ottenere un risarcimento superiore).30. Ed allora, la lettura che il ricorrente (e lo stesso Procuratore Generale)danno di tale sentenza non è condivisibile.31. Innanzitutto va detto che superate si devono ritenere, alla luce dellarecente sentenza di questa Corte n. 29455/2025, tutte le considerazioni chemuovono dal presupposto erroneo della insussistenza di misure volte a prevenirela reiterazione abusiva.32. Inoltre, la stessa CGUE, nella sopra ricordata sentenza del 29.1.2026 incausa C-668/24, richiamando la propria decisione del 7 marzo 2018 (C-494/16,Santoro), posta a base della decisione delle Sezioni unite del 2023 (e che avevagià affermato la compatibilità della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro atermine con una normativa nazionale che sanzionasse il ricorso abusivo aicontratti a termine mediante il versamento al lavoratore interessato di una meraindennità risarcitoria, escludendo profili di discriminatorietà), ha sottolineato chesolo una normativa che ponga un massimale insuperabile si pone in contrastoNumero registro generale 3411/2025Numero sezionale 2978/2026con il diritto UE, non quella che prevede una presunzione e alN utmeemro pdi ora cscotltea sgesnoer ale 24905/2026Data pubblicazione 31/08/2026consente di superare il limite.33. Anche la pronuncia della Grande Sezione, sentenza 14 aprile 2026,C-418/24 (Obadal), si è mossa nel medesimo solco.Tale decisione, tracciando una linea molto netta sul lavoro a termine nelsettore pubblico, ha evidenziato che la conversione non è imposta dal dirittoUE, non obbligando la clausola 5 dell'Accordo quadro gli Stati membri atrasformare sempre il contratto a termine abusivo in contratto a tempoindeterminato. [OSCURATO:PERSONA] restano liberi di scegliere il rimedio.Anche con tale decisione (punti da 43 a 47 e da 67 a 70) si è ribadito cheil rimedio alternativo deve essere reale, occorrendo una misura che sanzionieffettivamente l'abuso, elimini le conseguenze della precarizzazione, siaproporzionata e dissuasiva.Non bastano indennità modeste o rigidamente limitate (le indennità condoppi massimali e importi predeterminati rischiano di non compensareintegralmente il danno né di avere un'effettiva funzione deterrente) eneppure bastano procedure di stabilizzazione o responsabilità astratte dellaAnche tale sentenza non afferma che l'unica soluzione sia la conversione,ma ribadisce che, in assenza di conversione, deve esistere una tutelaalternativa effettiva, equivalente e dissuasiva.Per questo motivo la pronuncia va letta, nel sistema italiano, non comeun'imposizione della stabilizzazione, bensì come una verifica della sufficienzadel rimedio risarcitorio: se il risarcimento è realmente integrale, nonsoggetto a tetti rigidi e idoneo a compensare il maggior danno, la Corte digiustizia non esige necessariamente la conversione.Anche con tale più recente decisione, la Corte di giustizia ha nuovamenteaffermato che l'Accordo quadro non sancisce un diritto unionale allaconversione del rapporto, ma richiede che la tutela alternativa predispostadall'ordinamento interno sia concretamente effettiva, equivalente eNumero registro generale 3411/2025dissuasiva, sì da reprimere l'abusivo ricorso ai contratti a termine e dNau meelriomseiznioanarle2 978/2026Numero di raccolta generale 24905/2026le conseguenze della violazione.Data pubblicazione 31/08/2026E tanto si coniuga con la già sopra evidenziata possibilità del risarcimentodel danno ulteriore.34. Da ultimo, va osservato che non rileva la pronuncia della CGUE del 13maggio 2026 in causa C-155/25, perché in quel caso si discuteva solo dellareiterazione abusiva (in relazione alla quale, quanto alle fondazioni rilevano iprincipi affermati da Cass. n. 29455/2025 che qui si richiamano) e non dellasanzione dell’abuso.35. Tanto chiarito, e ferma, dunque, la suddetta possibilità di riconoscimentodel danno ulteriore, non risulta che nella fattispecie il ricorrente avesse allegatonel giudizio di merito circostanze idonee allo scopo e le considerazioni che sileggono nella memoria sono inammissibili perché prospettano questioni di fattosenza allegare e dimostrare che nel giudizio di merito “il maggior danno” fossestato chiesto e provato.36. Con il settimo (ed ultimo) motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 n. 4c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine allaliquidazione del “danno comunitario”, poiché la Corte d’appello, nel confermarel’indennità pari a otto mensilità, si sarebbe limitata ad affermarne la congruità,senza esplicitare il percorso logico-giuridico seguito né i criteri concretamenteutilizzati ai fini della quantificazione, con conseguente inidoneità dellamotivazione a rendere percepibile il fondamento della decisione.37. Il motivo è fondato.Invero, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare chel'esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare ildanno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimitàquando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di talefacoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito (Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 341 del 08/01/2025, Sez. 3, Sentenza n. 24070 del 13/10/2017).Si è altresì precisato che la liquidazione equitativa può essere sindacata daparte della Corte di cassazione solo quando il giudice di merito l’abbia operataNumero registro generale 3411/2025senza dar conto in motivazione del peso specifico attribuito a ciascNuunmoer o dseeziio nale 2978/2026Numero di raccolta generale 24905/2026fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, che egli è chiamatoData pubblicazione 31/08/2026a contemperare prudentemente (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 18795 del02/07/2021, Sez. 3, Sentenza n. 22272 del 13/09/2018).Nel caso oggi all’esame, la sentenza impugnata ha, in effetti, procedutoalla liquidazione del danno in via equitativa, “dosandone” la misura in ottomensilità perché ritenuta “congrua”, senza tuttavia fornire ulteriori ragguaglie precisazioni ed omettendo ogni considerazione dei parametri oggettivifissati dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 e succ. modd. (cfr.art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165 del 2001, come novellato dall’art. 12 del d.l.n. 131/2024, conv., con modif., dalla l. n. 166/2024).Segue, pertanto, l’accoglimento della censura e la cassazione sul puntodella sentenza impugnata, con rimessione alla Corte partenopea, in diversacomposizione, la quale dovrà valutare anche lo ius superveniens (i.e., art.12 d.l. n. 131/2024 cit., disposizione entrata in vigore il 17/9/2024), allaluce dei principi più volte affermati da questa Corte (cfr. da ultimo Cass.Sez. L, n. 5538 del 2026 e Cass. n. 14631 del 2026, cit.), secondo cui intema di abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiegoprivatizzato, la liquidazione del danno deve uniformarsi ai criteri di cui alloius superveniens rappresentato dall'art. 12 del d.l. n. 131 del 2024, conv.,con modif., dalla l. n. 166 del 2024, trattandosi di norma di immediataapplicazione. P.Q.MLa Corte: accoglie il settimo motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corted’appello di Napoli, in diversa composizione, alla quale demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro dellaCorte Suprema di cassazione, il 17 giugno 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 3411/2025Numero sezionale 2978/2026Numero di raccolta generale 24905/2026Data pubblicazione 31/08/2026