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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17621/2026

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uale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] harevocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura alternativa della detezionedomiciliare, concessa il 19 dicembre 2024 in relazione a un provvedimento di cumulo delProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con fine pena al 20ottobre 2026.Il Tribunale di sorveglianza ha posto a fondamento della disposta revoca i fatti occorsinella giornata del 20 agosto 2025, allorquando alle ore 9:55 XXXXXXXXX veniva controllatodai Carabinieri della Compagnia di [OSCURATO:PERSONA] alla guida della propria autovettura, acirca un chilometro dall’abitazione, dalla quale era autorizzato ad uscire dalle 10:00 alle12:00.

Apparendo nervoso e riluttante al controllo delle forze dell’ordine, il condannato venivasottoposto a perquisizione personale, veicolare e domiciliare.Sul terrazzo dell’abitazione, in una stanza chiusa adibita a magazzino, era rinvenutauna scatola artigianale in legno con tracce di cocaina, collocata in uno scaffale unitamente aun rotolo di pellicola trasparente per il confezionamento; tracce della medesima sostanzaerano presenti su due oggetti a forma di stella e su un frullatore a immersione posti nellevicinanze; nel sito era reperita anche una macchina per confezionamento sottovuoto.

Nel cortile di un immobile attiguo, appartenente alla madre del condannato, cherisultava in stato di abbandono e al quale era possibile accedere tramite una tavola dalterrazzo dell’abitazione del controllato, erano trovati una cartuccia cal. 12, nonché unsacchetto della spesa con all’interno un bilancino di precisione e circa 11 gr. di marijuana,sostanza che il figlio minore affermava di detenere per uso personale Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto gli esiti della perquisizione indicativi dellapersistente dedizione del condannato - gravato da precedenti per furto e per reati in materiadi armi, già destinatario di misura di prevenzione personale e di condanna per estorsionecon l’aggravante speciale mafiosa - a traffici illeciti e di contatti con ambienti criminali ingrado di procurare sostanze stupefacenti da destinare al commercio, ravvisandoun’incompatibilità con la prosecuzione della misura alternativa.2.

Avverso l’ordinanza il difensore dell'interessato ricorre per cassazione, articolando ununico motivo di censura, con cui eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione.Si duole che il Tribunale di sorveglianza abbia attribuito al condannato la detenzionedella sostanza stupefacente, della cartuccia e del bilancino, trascurando che il ricorrenteconviveva con altri familiari, tra cui il figlio minore, il quale aveva ammesso la detenzione peruso personale della marijuana.

Rilevato che l’unica trasgressione attribuibile all’assistito è rappresentata dall’uscita daldomicilio cinque minuti prima dell’orario autorizzato, lamenta l’omessa individuazione dispecifici comportamenti incompatibili con la prosecuzione della misura.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Il sesto comma dell'art. 47-ter Ord. pen. prevede che la detenzione domiciliare debbaessere revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizionidettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

Ne consegue che la revocanon opera automaticamente in qualsiasi caso di violazione delle prescrizioni, ma può esseredisposta solo quando il condannato abbia tenuto condotte inconciliabili con la prosecuzionedella detenzione presso il domicilio.Il Tribunale di sorveglianza, con motivazione congrua ed esente da fratture logiche, haautonomamente valutato le risultanze del controllo e delle perquisizioni eseguite dalle forzedell’ordine, concludendo che fosse ascrivibile al condannato la detenzione non solo dellostupefacente sequestrato, del quale il figlio aveva ammesso il possesso per uso personale,ma anche della strumentazione per la lavorazione, la pesatura e il confezionamento delladroga, in parte recante tracce di cocaina.La predetta detenzione, considerata sintomatica di persistenti collegamenti con gliambienti del narcotraffico, da parte di soggetto portatore di pericolosità soggettiva desuntadai precedenti penali e dalla sottoposizione a misura di prevenzione personale, si è inseritain un più ampio quadro comportamentale, connotato dall’accertata inosservanza dell’orariostabilito per le uscite dal domicilio, dalla concorrente illegale detenzione della cartuccia e divolatili di specie protetta, rivelatore di persistente refrattarietà all’osservanza della legge Da tali evidenze i giudici della sorveglianza hanno inferito il mancato avvio di unpercorso di revisione critica e l’incapacità del ricorrente di sottostare a un regime auto-contenitivo, enucleando un rischio di recidiva incompatibile con la prosecuzione della misuraalternativa.Alle argomentazioni esposte il ricorrente oppone censure di merito, incentrate su unagenerica riferibilità a terzi, non meglio individuati, della disponibilità della sostanza e deglistrumenti rinvenuti nel terrazzo della propria abitazione e nel limitrofo cortile in stato diabbandono, cui aveva accesso tramite una tavola.3.

L’impugnazione deve essere pertanto rigettata con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] harevocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura alternativa della detezionedomiciliare, concessa il 19 dicembre 2024 in relazione a un provvedimento di cumulo delProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con fine pena al 20ottobre 2026.Il Tribunale di sorveglianza ha posto a fondamento della disposta revoca i fatti occorsinella giornata del 20 agosto 2025, allorquando alle ore 9:55 XXXXXXXXX veniva controllatodai Carabinieri della Compagnia di [OSCURATO:PERSONA] alla guida della propria autovettura, acirca un chilometro dall’abitazione, dalla quale era autorizzato ad uscire dalle 10:00 alle12:00. Apparendo nervoso e riluttante al controllo delle forze dell’ordine, il condannato venivasottoposto a perquisizione personale, veicolare e domiciliare.Sul terrazzo dell’abitazione, in una stanza chiusa adibita a magazzino, era rinvenutauna scatola artigianale in legno con tracce di cocaina, collocata in uno scaffale unitamente aun rotolo di pellicola trasparente per il confezionamento; tracce della medesima sostanzaerano presenti su due oggetti a forma di stella e su un frullatore a immersione posti nellevicinanze; nel sito era reperita anche una macchina per confezionamento sottovuoto. Nel cortile di un immobile attiguo, appartenente alla madre del condannato, cherisultava in stato di abbandono e al quale era possibile accedere tramite una tavola dalterrazzo dell’abitazione del controllato, erano trovati una cartuccia cal. 12, nonché unsacchetto della spesa con all’interno un bilancino di precisione e circa 11 gr. di marijuana,sostanza che il figlio minore affermava di detenere per uso personale Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto gli esiti della perquisizione indicativi dellapersistente dedizione del condannato - gravato da precedenti per furto e per reati in materiadi armi, già destinatario di misura di prevenzione personale e di condanna per estorsionecon l’aggravante speciale mafiosa - a traffici illeciti e di contatti con ambienti criminali ingrado di procurare sostanze stupefacenti da destinare al commercio, ravvisandoun’incompatibilità con la prosecuzione della misura alternativa.2. Avverso l’ordinanza il difensore dell'interessato ricorre per cassazione, articolando ununico motivo di censura, con cui eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione.Si duole che il Tribunale di sorveglianza abbia attribuito al condannato la detenzionedella sostanza stupefacente, della cartuccia e del bilancino, trascurando che il ricorrenteconviveva con altri familiari, tra cui il figlio minore, il quale aveva ammesso la detenzione peruso personale della marijuana. Rilevato che l’unica trasgressione attribuibile all’assistito è rappresentata dall’uscita daldomicilio cinque minuti prima dell’orario autorizzato, lamenta l’omessa individuazione dispecifici comportamenti incompatibili con la prosecuzione della misura.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il sesto comma dell'art. 47-ter Ord. pen. prevede che la detenzione domiciliare debbaessere revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizionidettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura. Ne consegue che la revocanon opera automaticamente in qualsiasi caso di violazione delle prescrizioni, ma può esseredisposta solo quando il condannato abbia tenuto condotte inconciliabili con la prosecuzionedella detenzione presso il domicilio.Il Tribunale di sorveglianza, con motivazione congrua ed esente da fratture logiche, haautonomamente valutato le risultanze del controllo e delle perquisizioni eseguite dalle forzedell’ordine, concludendo che fosse ascrivibile al condannato la detenzione non solo dellostupefacente sequestrato, del quale il figlio aveva ammesso il possesso per uso personale,ma anche della strumentazione per la lavorazione, la pesatura e il confezionamento delladroga, in parte recante tracce di cocaina.La predetta detenzione, considerata sintomatica di persistenti collegamenti con gliambienti del narcotraffico, da parte di soggetto portatore di pericolosità soggettiva desuntadai precedenti penali e dalla sottoposizione a misura di prevenzione personale, si è inseritain un più ampio quadro comportamentale, connotato dall’accertata inosservanza dell’orariostabilito per le uscite dal domicilio, dalla concorrente illegale detenzione della cartuccia e divolatili di specie protetta, rivelatore di persistente refrattarietà all’osservanza della legge Da tali evidenze i giudici della sorveglianza hanno inferito il mancato avvio di unpercorso di revisione critica e l’incapacità del ricorrente di sottostare a un regime auto-contenitivo, enucleando un rischio di recidiva incompatibile con la prosecuzione della misuraalternativa.Alle argomentazioni esposte il ricorrente oppone censure di merito, incentrate su unagenerica riferibilità a terzi, non meglio individuati, della disponibilità della sostanza e deglistrumenti rinvenuti nel terrazzo della propria abitazione e nel limitrofo cortile in stato diabbandono, cui aveva accesso tramite una tavola.3. L’impugnazione deve essere pertanto rigettata con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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