Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 02924/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di 5 anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e l'imposizione di versare la somma di cinquemila euro a titolo di cauzione; letta la memoria pervenuta via PEC in data 18/11/2024 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di Virga; rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, viene denunziata la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di attuale pericolosità del proposto effettuato dalla Corte di merito, sul presupposto che esso sia stato fondato su elementi insufficienti ed eccependo la mancata risposta alla richiesta di ridurre la durata della misura di prevenzione; ritenuto che il motivo sia generico per indeterminatezza, atteso che esso, a fronte di una motivazione che appare logicamente corretta e completa in ordine al giudizio di pericolosità (si vedano, in particolare, le puntuali considerazioni sviluppate a pag. 5 del provvedimento impugnato in relazione alla appartenenza al sodalizio mafioso, protrattasi per un tempo assai lungo), non indica, puntualmente, gli elementi giuridico-fattuali alla base della censura formulata, essendosi la Difesa limitata a sottolineare che la condotta per associazione mafiosa sia intervenuta solo recentemente, laddove la nozione di "appartenenza" al sodalizio non implica la dimostrazione di una condotta partecipativa e ben può essere motivata con il riferimento ad altri fatti, comunque realizzati, come nel caso qui esaminato, con l'aggravante mafiosa, commessi tra le due condanne per associazione mafiosa; ritenuto che la mancata risposta alla richiesta di ridurre la durata della misura di prevenzione possa giustificarsi in ragione della sua originaria inammissibilità, in quanto formulata, con l'appello, in modo generico e senza sostanziale motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di 5 anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e l'imposizione di versare la somma di cinquemila euro a titolo di cauzione; letta la memoria pervenuta via PEC in data 18/11/2024 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di Virga; rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, viene denunziata la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di attuale pericolosità del proposto effettuato dalla Corte di merito, sul presupposto che esso sia stato fondato su elementi insufficienti ed eccependo la mancata risposta alla richiesta di ridurre la durata della misura di prevenzione; ritenuto che il motivo sia generico per indeterminatezza, atteso che esso, a fronte di una motivazione che appare logicamente corretta e completa in ordine al giudizio di pericolosità (si vedano, in particolare, le puntuali considerazioni sviluppate a pag. 5 del provvedimento impugnato in relazione alla appartenenza al sodalizio mafioso, protrattasi per un tempo assai lungo), non indica, puntualmente, gli elementi giuridico-fattuali alla base della censura formulata, essendosi la Difesa limitata a sottolineare che la condotta per associazione mafiosa sia intervenuta solo recentemente, laddove la nozione di "appartenenza" al sodalizio non implica la dimostrazione di una condotta partecipativa e ben può essere motivata con il riferimento ad altri fatti, comunque realizzati, come nel caso qui esaminato, con l'aggravante mafiosa, commessi tra le due condanne per associazione mafiosa; ritenuto che la mancata risposta alla richiesta di ridurre la durata della misura di prevenzione possa giustificarsi in ragione della sua originaria inammissibilità, in quanto formulata, con l'appello, in modo generico e senza sostanziale motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Decreto Cassazione n. 02924/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris