CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 12147/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso ex art. 287 - 288 - 391 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 7434 /20 23 proposto d a [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec. [OSCURATO:EMAIL] ) domiciliato ai fini del presente ricorso presso lo studio del medesimo, in Roma, Largo AmilcarePonchielli n. 6, giusta procura ed elezione di domicilio poste in calce al presente atto nonché per l’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) rappresentato e difeso da s é stesso exart. 86 c.p.c. e domiciliato ai fini del presente giudizio presso il proprio studio,in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6 ; –ricorrenti – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrent e – Oggetto:correzioneerrore materiale Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso l’ordinanza di questa Corte di Cassazione , n. 5845/23, depositatail 27 febbraio 2023, pronunciata il 23/11/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 26 / 0 1 /202 4 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - i ricorrenti chiedono la correzione dell’errore materiale commesso nell’ordinanza ridetta, che individuano nella parte del provvedimentoin cui si è mancato di disporre la distrazione delle spesea favore de l procurator e d ella part e ; Consideratoche: - l’errore materiale emerge ictu oculi dagli atti quanto alla mancata indicazione della distrazione delle spese, sì che tale omissione concretauna mera svista; - p ertanto, può darsi corso alla correzione nel senso che là ove è scritto, nel dispositivo, “ Condanna la ricorrente Agenzia delle Entrateal pagamento delle spese, liquidate in €. 4.100, €. 200 per esborsi,spese generali nella misura forfetaria del 15%, e accessori di legge” deve leggersi ed intendersi “ Condanna la ricorrente Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese, liquidate in €. 4.100, €. 200 per esborsi, spese generali nella misura forfetaria del15%, e accessori di legge da distrarsi in favore de l difensor e dellaparte controricorrent e che si è d ichiarat o antistatari o ” ; P.Q.M. la Corte dispone la correzione dell’ ordinanza di questa Corte di Cassazione, n. 5845/23, depositata il 27 febbraio 2023, pronunciata il 23/11/2022, nel senso che là ove è scritto, nel dispositivo, “ Condanna la ricorrente Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese, liquidate in €. 4.100, €. 200 per esborsi, spese generali nella misura forfetaria del15%, e accessori di legge” deve leggersi ed intendersi “ Condanna la ricorrenteAgenzia delle Entrate al pagamento delle spese, liquidate in €.4.100, €. 200 per esborsi, spese generali nella misura forfetaria del 15%,e accessori di legge , da distrarsi in favore del dif ensore della parte controricorrenteche si è dichiarato antistatario”; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 Mandaalla cancelleria per gli adempimenti di legge e per l’annotazione delpr