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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 13424/2026

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Ceruti - di fiduciaavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bergamo in funzione di giudice delriesame;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale EttorePedicini, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 18 dicembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Bergamo ha respinto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta emesso dal Giudiceper le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 5 novembre 2023 (in realtà 2025)in relazione ad un immobile sito in Montello, via Suardi n. 6.La ricorrente risulta sottoposta ad indagini, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] eEmanuela [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 110 e 512-bis cod. pen. ed il benepen. commesso dai predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Secondo la tesi accusatoria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (tra loroconviventi) avrebbero impiegato somme di denaro derivanti dall’attività di spaccio disostanze stupefacenti per l’acquisto dell’immobile per poi intestarlo fittiziamente all’odiernaricorrente.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagata,deducendo, con motivo unico, vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen. dell’ordinanza impugnata da ritenersi manifestamente illogica.Rileva la difesa della ricorrente che:- nonostante il reato provvisoriamente contestato alla ricorrente sia solamente quello dicui all'articolo 512-bis cod. pen. neppure il G.i.p. ha valutato sussistente la gravità indiziariaper i reati che ne costituiscono il presupposto e che sono contestati agli altri indagati;- le cessioni di stupefacente (diverse dalla prima) prese in esame nell'ordinanzagenetica sono state effettuate in epoca successiva all'acquisto dell'immobile;- in relazione al delitto di autoriciclaggio contestato agli altri indagati risulta carente ilrequisito del fumus a sostegno dello stesso;- non vi è prova che sia stato utilizzato per l’acquisito dell’immobile denaro provenienteda attività illecite, mentre risulta provato che [OSCURATO:PERSONA], fratello della ricorrente ecoindagato svolgeva regolare ed autonoma attività di barbiere da cui provenivano redditileciti;- appare apodittica la motivazione del Tribunale secondo cui opererebbe nei confrontidell'indagata un'inversione dell'onere probatorio e quest'ultima dovrebbe provare la propriaeffettiva titolarità del bene oggetto di sequestro;- l'abitazione oggetto di sequestro oltre che nominalmente è anche oggettivamentenella disponibilità della ricorrente;- non risulta rispettato l'onere motivazionale in ordine al requisito della “proporzionalità”della misura cautelare adottata che è corollario del principio costituzionale di ragionevolezzadella stessa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile in quanto nello stesso vengono dedotti esclusivamentevizi di motivazione dell’ordinanza impugnata e viene espressamente richiamato il solodisposto della lettera e) dell’art. 606 cod. proc. pen.2.

E’, infatti, appena il caso di ricordare che alla luce del disposto dell’art. 325,comma 1, cod. proc. pen.

«Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia disequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozionedovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi dellamotivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dalgiudice» (ex ceteris: Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296).Al riguardo, deve essere ulteriormente evidenziato che questa Corte ha già chiaritoche, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" (perla quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma1, cod. proc. pen.) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza dimotivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise normeprocessuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possonodenunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo diricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), (così Sez.

U, n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.C.Nel caso in esame l’ordinanza impugnata non può di certo tacciarsi carente dimotivazione o caratterizzata da motivazione meramente apparente, essendo state espostein modo congruo e logico le ragioni che hanno portato i Giudici di merito a ritenere che ilbene raggiunto dal provvedimento cautelare sia stato l’oggetto del reato di cui all’art. 512-biscod. pen. in quanto acquistato con denaro di provenienza illecita.3.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favoredella Cassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ceruti - di fiduciaavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bergamo in funzione di giudice delriesame;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale EttorePedicini, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 18 dicembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Bergamo ha respinto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta emesso dal Giudiceper le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 5 novembre 2023 (in realtà 2025)in relazione ad un immobile sito in Montello, via Suardi n. 6.La ricorrente risulta sottoposta ad indagini, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] eEmanuela [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 110 e 512-bis cod. pen. ed il benepen. commesso dai predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Secondo la tesi accusatoria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (tra loroconviventi) avrebbero impiegato somme di denaro derivanti dall’attività di spaccio disostanze stupefacenti per l’acquisto dell’immobile per poi intestarlo fittiziamente all’odiernaricorrente. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagata,deducendo, con motivo unico, vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen. dell’ordinanza impugnata da ritenersi manifestamente illogica.Rileva la difesa della ricorrente che:- nonostante il reato provvisoriamente contestato alla ricorrente sia solamente quello dicui all'articolo 512-bis cod. pen. neppure il G.i.p. ha valutato sussistente la gravità indiziariaper i reati che ne costituiscono il presupposto e che sono contestati agli altri indagati;- le cessioni di stupefacente (diverse dalla prima) prese in esame nell'ordinanzagenetica sono state effettuate in epoca successiva all'acquisto dell'immobile;- in relazione al delitto di autoriciclaggio contestato agli altri indagati risulta carente ilrequisito del fumus a sostegno dello stesso;- non vi è prova che sia stato utilizzato per l’acquisito dell’immobile denaro provenienteda attività illecite, mentre risulta provato che [OSCURATO:PERSONA], fratello della ricorrente ecoindagato svolgeva regolare ed autonoma attività di barbiere da cui provenivano redditileciti;- appare apodittica la motivazione del Tribunale secondo cui opererebbe nei confrontidell'indagata un'inversione dell'onere probatorio e quest'ultima dovrebbe provare la propriaeffettiva titolarità del bene oggetto di sequestro;- l'abitazione oggetto di sequestro oltre che nominalmente è anche oggettivamentenella disponibilità della ricorrente;- non risulta rispettato l'onere motivazionale in ordine al requisito della “proporzionalità”della misura cautelare adottata che è corollario del principio costituzionale di ragionevolezzadella stessa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto nello stesso vengono dedotti esclusivamentevizi di motivazione dell’ordinanza impugnata e viene espressamente richiamato il solodisposto della lettera e) dell’art. 606 cod. proc. pen.2. E’, infatti, appena il caso di ricordare che alla luce del disposto dell’art. 325,comma 1, cod. proc. pen. «Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia disequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozionedovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi dellamotivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dalgiudice» (ex ceteris: Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296).Al riguardo, deve essere ulteriormente evidenziato che questa Corte ha già chiaritoche, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" (perla quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma1, cod. proc. pen.) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza dimotivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise normeprocessuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possonodenunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo diricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), (così Sez. U, n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.C.Nel caso in esame l’ordinanza impugnata non può di certo tacciarsi carente dimotivazione o caratterizzata da motivazione meramente apparente, essendo state espostein modo congruo e logico le ragioni che hanno portato i Giudici di merito a ritenere che ilbene raggiunto dal provvedimento cautelare sia stato l’oggetto del reato di cui all’art. 512-biscod. pen. in quanto acquistato con denaro di provenienza illecita.3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favoredella Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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