CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 11822/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DiRrno La Corte di appello di Torino, con sentenza del 24/02/2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Torino, in data 19/09/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di ricettazione e di indebito utilizzo di carta di c:redito. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura il vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di ricettazione, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 4 sull'inattendibilità della confessione tardiva e interessata del furto da parte dell'imputato, tenuto conto che non si è neppure sottoposto ad interrogatorio e che la sua descrizione del fatto non risultava conforme agli atti). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]