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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18974/2026

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[OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha confermato quella del G.u.p. del Tribunale di Lecce, che condannava il ricorrente alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per i reati di cui agli artt. 110, 646 (capo a) e 81 cpv., 110, 479 cod. pen. (capo b); Letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, con la quale si chiede di valutare ammissibile il ricorso, con argomenti che non vincono le ragioni a seguire indicate; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati e violazione degli artt. 521 e 597 cod. proc. pen. - è in parte non consentito e per altra parte manifestamente infondato.

La motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 5-6) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod, proc. pen.

La Corte di appello ha fornito una motivazione adeguata e congrua, esente da vizi logico-giuridici, con cui il ricorrente non si confronta pienamente e che si rinviene anche al fo!. 6 - e non solo al fol. 7, in modo parziale e aspecifico richiamato in ricorso.

In particolare, la sentenza impugnata individua l'interversione dei possesso nella vendita dell'autovettura ad insaputa e contro la volontà della Tarantino, in quanto l'alienazione in sé della cosa della quale si ha ia disponibilità determina appropriazione indebita(a titolo esemplificativo, Sez. 2, n. 40674 del 24/09/2009, Ballariano, Rv. 245298 - 01; conf.

N. 178 del 1966).

Per altro il motivo lamenta violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati, ma la censura è inedita e dunque non consentita.

A ben vedere va ricordato che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo; ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 - 01; conf.: N. 10094 del 2005 Rv. 231833 - 01, N. 14180 del 2006 Rv. 233952 - 01, N. 31436 del 2012 Rv. 253217 - 01).

Nel caso in esame, pur a fronte di una doppia conforme sul punto, la censura viene proposta solo con il presente ricorso, dunque tardivamente; Considerato che il secondo motivo del ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alle modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata non presenta alcun vizio di motivazione: nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (s , veda, in particolare, pag. 10 della sentenza impugnata).

Il motivo è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

In particolare, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01).

Nel caso di specie il Giudice ha motivato il quantum sanzionatorio sulla base del criterio di adeguatezza, riducendo la pena ad un ammontare superiore al minimo edittale, ma dando conto della negativa personalità dell'imputato, conseguente ad altra condanna per falsa testimonianza, della pluralità dei fatti reato, della Intensità del dolo e della gravità delle condotte.

Si tratta di argomentazione più che idonea a sostenere la quantificazione della pena principale e l'aumento per la continuazione, per quest'ultimo dovendo osservarsi che la misura di mesi due di reclusione ;comunque si colloca in una fascia a ridosso del minimo di quindici giorni, a seguito della sentenza della Corte cost. del 22 marzo 2024 n. 46; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha confermato quella del G.u.p. del Tribunale di Lecce, che condannava il ricorrente alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per i reati di cui agli artt. 110, 646 (capo a) e 81 cpv., 110, 479 cod. pen. (capo b); Letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, con la quale si chiede di valutare ammissibile il ricorso, con argomenti che non vincono le ragioni a seguire indicate; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati e violazione degli artt. 521 e 597 cod. proc. pen. - è in parte non consentito e per altra parte manifestamente infondato. La motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 5-6) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod, proc. pen. La Corte di appello ha fornito una motivazione adeguata e congrua, esente da vizi logico-giuridici, con cui il ricorrente non si confronta pienamente e che si rinviene anche al fo!. 6 - e non solo al fol. 7, in modo parziale e aspecifico richiamato in ricorso. In particolare, la sentenza impugnata individua l'interversione dei possesso nella vendita dell'autovettura ad insaputa e contro la volontà della Tarantino, in quanto l'alienazione in sé della cosa della quale si ha ia disponibilità determina appropriazione indebita(a titolo esemplificativo, Sez. 2, n. 40674 del 24/09/2009, Ballariano, Rv. 245298 - 01; conf. N. 178 del 1966). Per altro il motivo lamenta violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati, ma la censura è inedita e dunque non consentita. A ben vedere va ricordato che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo; ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 - 01; conf.: N. 10094 del 2005 Rv. 231833 - 01, N. 14180 del 2006 Rv. 233952 - 01, N. 31436 del 2012 Rv. 253217 - 01). Nel caso in esame, pur a fronte di una doppia conforme sul punto, la censura viene proposta solo con il presente ricorso, dunque tardivamente; Considerato che il secondo motivo del ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alle modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato. La sentenza impugnata non presenta alcun vizio di motivazione: nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (s , veda, in particolare, pag. 10 della sentenza impugnata). Il motivo è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. In particolare, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01). Nel caso di specie il Giudice ha motivato il quantum sanzionatorio sulla base del criterio di adeguatezza, riducendo la pena ad un ammontare superiore al minimo edittale, ma dando conto della negativa personalità dell'imputato, conseguente ad altra condanna per falsa testimonianza, della pluralità dei fatti reato, della Intensità del dolo e della gravità delle condotte. Si tratta di argomentazione più che idonea a sostenere la quantificazione della pena principale e l'aumento per la continuazione, per quest'ultimo dovendo osservarsi che la misura di mesi due di reclusione ;comunque si colloca in una fascia a ridosso del minimo di quindici giorni, a seguito della sentenza della Corte cost. del 22 marzo 2024 n. 46; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara i P.Q.M
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