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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34349/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, N provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi. udito il difensore E presente per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MARSALA, difensore di [OSCURATO:PERSONA], il sostituto processuale avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE, come da delega ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, che si riporta al contenuto dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Marsala con cui [OSCURATO:PERSONA], responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia.

A carico dell'imputato era elevata la seguente contestazione: "delitto di cui all'art. 95 D.P.R. 115/2002 perché, nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, depositata il 10 aprile 2013 al Tribunale di Marsala, accolta con provvedimento del 11.04.2013, e prima della definizione del procedimento penale 1552/11 R.N.R., avendo percepito nell'anno 2013 reddito superiore al limite previsto, non comunicava, ai sensi dell'art. 79 lett. d), la variazione dei limiti di reddito complessivo percepito dal proprio nucleo familiare di euro 14.519,00 imputabili a RALLO Fabrizio, componente del nucleo familiare, per l'anno 2013, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza.

Fatto aggravato perché -superando il reddito effettivo la soglia massima di legge -da esso conseguiva l'ottenimento indebito dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato".

I giudici di merito, nelle due sentenze conformi, hanno ritenuto raggiunta la prova della penale responsabilità dell'imputato sulla base degli esiti degli accertamenti effettuati dall'Agenzia delle entrate, riferiti in dibattimento da! funzionario Quinci, e della documentazione acquisita.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.

Secondo la difesa difetterebbe la prova dell'elemento soggettivo del reato.

La Corte di merito non avrebbe fornito sul punto idonea motivazione a sostegno.

Il reddito non dichiarato dal ricorrente non è stato percepito direttamente dall'imputato, pertanto, si legge nel ricorso, non può escludersi che la mancata comunicazione sia imputabile a mera trascuratezza o ad un errore scusabile.

Secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, per la configurabilità dell'ipotesi di falsità ideologica deve escludersi che il dolo possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un assetto non veritiero, dovendosi invece verificare che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente oppure ad una incompleta conoscenza o errata interpretazione di disposizioni normative, poiché il codice penale non punisce la figura del falso documentale colposo.Nella specie, l'autocertificazione è risultata, in seguito ai controlli effettuati dagli organi inquirenti, non corrispondere al vero sulla base di elementi non immediatamente percepibili dall'imputato, in quanto riferibili a voci di reddito di difficile individuazione, non percepite direttamente dai richiedente; anche in una prospettiva di massima espansione della rimproverabilità, la dichiarazione difforme dell'imputato può ritenersi frutto di una mera superficialità incolpevole.

In ordine alla sussistenza del dolo, la Corte di merito ha omesso di indicare in motivazione i parametri esteriori dai quali potersi desumere la volontarietà del fatto, privilegiando una interpretazione del dolo in re ipsa.

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che la Corte territoriale non abbia fatto corretta applicazione dei principi stabiliti in sede di legittimità in materia.

Sebbene il reato in contestazione richieda il dolo generico, e quindi la mera consapevolezza e volontà della falsità, senza che assuma rilievo la finalità di conseguire un beneficio che non compete, è pur sempre richiesto che il dolo sia rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso derivi da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo.

La Corte di appello ha omesso di fornire sul punto adeguata motivazione.

Dopo essersi dilungata nell'esposizione della disciplina normativa, ha osservato che la variazione reddituale risulta imputabile ai redditi prodotti dal figlio convivente dell'imputato ed ha sottolineato la considerevole sproporzione di tale variazione rispetto al reddito originariamente dichiarato.

Non sono state considerate ulteriori circostanze suscettibili di rivelare la consapevolezza da parte dell'imputato dei maggiori introiti percepiti dal figlio.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La Corte d'appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha chiarito in modo puntuale le ragioni del decisum, ponendo in evidenza come, in pendenza del procedimento penale per il quale il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, costui non avesse provveduto a comunicare la rilevante variazione dei redditi che aveva interessato il suo nucleo familiare (cfr. pag. 5 della sentenza: "l'imputato ha presentato, in data 10 aprile 2013, una prima istanza nella quale ha indicato esattamente il reddito percepito nell'anno 2011, ma poi ha omesso di comunicare le rilevanti variazioni reddituald . che avrebbero, peraltro, determinato la revoca del beneficio ottenuto.

Nell'anno 2013, invero, uno dei componenti del nucleo familiare facente capo all'appellante ha percepito un reddito pari ad euro 14.519,00 dall'INPS").

Dal cumulo dei redditi, l'importo complessivamente percepito dal nucleo familiare del richiedente risultava essere superiore alla soglia che consente l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Sussiste quindi la violazione contestata, come messo in rilievo dai giudici di merito.

5. Il profilo riguardante l'elemento soggettivo del reato è stato attentamente vagliato in motivazione: la Corte territoriale ha sottolineato la rilevante sproporzione della variazione intervenuta rispetto al reddito originariamente dichiarato ed il fatto che tali redditi siano stati percepiti dal figlio convivente dell'imputato.

Si tratta di puntuale motivazione idonea a rendere manifesti gli elementi dai quali è stata desunta la volontà del ricorrente di non comunicare la variazione intervenuta.

Le argomentazioni contenute in sentenza sono avversate in modo generico dalla difesa.

Il richiamo ai precedenti giurisprudenziali di questa Corte, evocati sulla base di circostanze del tutto ipotetiche, non si attagliano al caso in esame.

Questa Corte ha stabilito il principio in base al quale, ove effettivamente ricorrano le condizioni reddituali per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il giudice chiamato a decidere della sussistenza del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, sia tenuto ad effettuare un più penetrante controllo in relazione all'elemento soggettivo del reato, potendo la circostanza predetta (effettiva ricorrenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio) porsi quale elemento sintomatico di una condotta dovuta a un difetto di controllo e, quindi, colposa.

Il caso in esame non può essere riguardato alla luce dell'orientamento citato, poiché, come evidenziato dalla Corte di merito, la variazione intervenuta in ordine alla situazione reddituale superava di gran lunga la soglia di ammissibilità prevista dall'art. 76 d.P.R. 115/2002; la mancata comunicazione ha inciso sulla permanenza del beneficio; le circostanze evidenziate in motivazione rendono evidente l'impossibilità di individuare errori o disattenzioni nella mancata comunicazione, riconducibili ad una condotta di natura colposa.

L'impugnata sentenza è quindi sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto il dedotto profilo della mancanza dell'elemento soggettivo del reato.

6. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 4 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, N provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi. udito il difensore E presente per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MARSALA, difensore di [OSCURATO:PERSONA], il sostituto processuale avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE, come da delega ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, che si riporta al contenuto dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Marsala con cui [OSCURATO:PERSONA], responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia. A carico dell'imputato era elevata la seguente contestazione: "delitto di cui all'art. 95 D.P.R. 115/2002 perché, nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, depositata il 10 aprile 2013 al Tribunale di Marsala, accolta con provvedimento del 11.04.2013, e prima della definizione del procedimento penale 1552/11 R.N.R., avendo percepito nell'anno 2013 reddito superiore al limite previsto, non comunicava, ai sensi dell'art. 79 lett. d), la variazione dei limiti di reddito complessivo percepito dal proprio nucleo familiare di euro 14.519,00 imputabili a RALLO Fabrizio, componente del nucleo familiare, per l'anno 2013, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza. Fatto aggravato perché -superando il reddito effettivo la soglia massima di legge -da esso conseguiva l'ottenimento indebito dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato". I giudici di merito, nelle due sentenze conformi, hanno ritenuto raggiunta la prova della penale responsabilità dell'imputato sulla base degli esiti degli accertamenti effettuati dall'Agenzia delle entrate, riferiti in dibattimento da! funzionario Quinci, e della documentazione acquisita. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. Secondo la difesa difetterebbe la prova dell'elemento soggettivo del reato. La Corte di merito non avrebbe fornito sul punto idonea motivazione a sostegno. Il reddito non dichiarato dal ricorrente non è stato percepito direttamente dall'imputato, pertanto, si legge nel ricorso, non può escludersi che la mancata comunicazione sia imputabile a mera trascuratezza o ad un errore scusabile. Secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, per la configurabilità dell'ipotesi di falsità ideologica deve escludersi che il dolo possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un assetto non veritiero, dovendosi invece verificare che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente oppure ad una incompleta conoscenza o errata interpretazione di disposizioni normative, poiché il codice penale non punisce la figura del falso documentale colposo.Nella specie, l'autocertificazione è risultata, in seguito ai controlli effettuati dagli organi inquirenti, non corrispondere al vero sulla base di elementi non immediatamente percepibili dall'imputato, in quanto riferibili a voci di reddito di difficile individuazione, non percepite direttamente dai richiedente; anche in una prospettiva di massima espansione della rimproverabilità, la dichiarazione difforme dell'imputato può ritenersi frutto di una mera superficialità incolpevole. In ordine alla sussistenza del dolo, la Corte di merito ha omesso di indicare in motivazione i parametri esteriori dai quali potersi desumere la volontarietà del fatto, privilegiando una interpretazione del dolo in re ipsa. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che la Corte territoriale non abbia fatto corretta applicazione dei principi stabiliti in sede di legittimità in materia. Sebbene il reato in contestazione richieda il dolo generico, e quindi la mera consapevolezza e volontà della falsità, senza che assuma rilievo la finalità di conseguire un beneficio che non compete, è pur sempre richiesto che il dolo sia rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso derivi da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo. La Corte di appello ha omesso di fornire sul punto adeguata motivazione. Dopo essersi dilungata nell'esposizione della disciplina normativa, ha osservato che la variazione reddituale risulta imputabile ai redditi prodotti dal figlio convivente dell'imputato ed ha sottolineato la considerevole sproporzione di tale variazione rispetto al reddito originariamente dichiarato. Non sono state considerate ulteriori circostanze suscettibili di rivelare la consapevolezza da parte dell'imputato dei maggiori introiti percepiti dal figlio. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La Corte d'appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha chiarito in modo puntuale le ragioni del decisum, ponendo in evidenza come, in pendenza del procedimento penale per il quale il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, costui non avesse provveduto a comunicare la rilevante variazione dei redditi che aveva interessato il suo nucleo familiare (cfr. pag. 5 della sentenza: "l'imputato ha presentato, in data 10 aprile 2013, una prima istanza nella quale ha indicato esattamente il reddito percepito nell'anno 2011, ma poi ha omesso di comunicare le rilevanti variazioni reddituald . che avrebbero, peraltro, determinato la revoca del beneficio ottenuto. Nell'anno 2013, invero, uno dei componenti del nucleo familiare facente capo all'appellante ha percepito un reddito pari ad euro 14.519,00 dall'INPS"). Dal cumulo dei redditi, l'importo complessivamente percepito dal nucleo familiare del richiedente risultava essere superiore alla soglia che consente l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Sussiste quindi la violazione contestata, come messo in rilievo dai giudici di merito. 5. Il profilo riguardante l'elemento soggettivo del reato è stato attentamente vagliato in motivazione: la Corte territoriale ha sottolineato la rilevante sproporzione della variazione intervenuta rispetto al reddito originariamente dichiarato ed il fatto che tali redditi siano stati percepiti dal figlio convivente dell'imputato. Si tratta di puntuale motivazione idonea a rendere manifesti gli elementi dai quali è stata desunta la volontà del ricorrente di non comunicare la variazione intervenuta. Le argomentazioni contenute in sentenza sono avversate in modo generico dalla difesa. Il richiamo ai precedenti giurisprudenziali di questa Corte, evocati sulla base di circostanze del tutto ipotetiche, non si attagliano al caso in esame. Questa Corte ha stabilito il principio in base al quale, ove effettivamente ricorrano le condizioni reddituali per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il giudice chiamato a decidere della sussistenza del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, sia tenuto ad effettuare un più penetrante controllo in relazione all'elemento soggettivo del reato, potendo la circostanza predetta (effettiva ricorrenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio) porsi quale elemento sintomatico di una condotta dovuta a un difetto di controllo e, quindi, colposa. Il caso in esame non può essere riguardato alla luce dell'orientamento citato, poiché, come evidenziato dalla Corte di merito, la variazione intervenuta in ordine alla situazione reddituale superava di gran lunga la soglia di ammissibilità prevista dall'art. 76 d.P.R. 115/2002; la mancata comunicazione ha inciso sulla permanenza del beneficio; le circostanze evidenziate in motivazione rendono evidente l'impossibilità di individuare errori o disattenzioni nella mancata comunicazione, riconducibili ad una condotta di natura colposa. L'impugnata sentenza è quindi sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto il dedotto profilo della mancanza dell'elemento soggettivo del reato. 6. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 4 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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